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Atti osceni in luogo pubblico, in condominio

È ipotizzabile l'illecito di atti osceni in luogo pubblico negli spazi condominiali?
Avv. Valentina A. Papanice 

Atti osceni in condominio

Negli spazi comuni condominiali ci si può comportare come dentro casa propria, o invece come se si stesse in un luogo pubblico, e, dunque, sopportare i limiti che la legge impone in tali casi?

Esiste in proposito una fattispecie di illecito, detta di "atti osceni" e nota ai più come reato di atti osceni in luogo pubblico.

Precisiamo subito che, come vedremo più avanti, in parte non si tratta più di reato, dunque di un illecito penale, ma di illecito amministrativo.

La domanda che ci si pone oggi è se tale fattispecie può incorrere all'interno delle mura condominiali.

La domanda non è peregrina giacché come ben noto a tutti, se la morale è comune, non sempre è unanimemente condivisa. E i casi che finiscono, anche in condominio, sotto la lente del giudice non mancano.

E allora, per rispondere alla nostra domanda, consideriamo quali sono gli elementi senza i quali non possiamo dire di essere davanti all'illecito di atti osceni in luogo pubblico.

Illecito di atti osceni in luogo pubblico

La fattispecie è prevista dall'art. 527 c.p., il quale, nella sua attuale versione, prevede che: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro".

Come detto, la fattispecie di cui al co.1 è stata depenalizzata (insieme ad altre, tra cui quella di atti contrari alla pubblica decenza, su cui v. infra), ad opera del D. Lgs. n. 8/2016; la depenalizzazione valendo, solo per l'ipotesi di cui al co.1, non vale per il caso di commissione "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano", di cui al co.2 (v. ad es. Cass. n. 49550/2017).

Dunque, per effetto della depenalizzazione, per la fattispecie del co.1, dunque, oggi è prevista la sanzione amministrativa (in luogo di quella penale).

Elementi dell'illecito di atti osceni

Come è facile evincere, elementi essenziali della fattispecie sono il compimento di atti osceni, e la caratteristica del luogo in cui detti atti sono compiuti; luogo, che deve essere "pubblico o aperto o esposto al pubblico".

Gli atti osceni, in particolare, agli effetti della legge penale, sono definiti dall'art. 529 c.p., co.1 come "gli atti... che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore".

Le parti condominiali sono un luogo aperto al pubblico?

Così, secondo la giurisprudenza, il condominio ha le caratteristiche di un luogo aperto al pubblico.

Ad es. la sentenza n. 46636 del 2011 della Corte di Cassazione ha ravvisato il reato di atti osceni in luogo pubblico in un caso verificatosi sulle scale di un condominio, trattandosi di un luogo certamente aperto al passaggio dei condòmini nonché dei terzi visitatori del condominio.

Alla stessa conclusione è giunta un'altra sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6434 del 2007, in relazione a più episodi verificatisi in parti condominiali ai danni di un minore di sette anni.

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Atti osceni e violenza

Entrambi casi decisi dalle sentenze qui menzionate, sebbene anteriori al 2016, anno della depenalizzazione, varrebbero anche oggi come reato perché coinvolgenti dei minori.

Si tratta di episodi decisamente gravi: il primo riguarda un tentativo di violenza sessuale ai danni di una minore di diciotto anni, mentre il secondo riguarda ripetuti episodi di atti sessuali compiuti in danno di un minore di sette anni.

Ed infatti, oltre a quello di atti osceni, ben altri erano, in entrambi i casi, i reati contestati (nel primo caso, tentata violenza sessuale e lesioni con aggravanti, nel secondo caso, atti sessuali con minore con aggravanti).

Casi che fanno pensare che i nostri condomini non sono sempre affatto luoghi sicuri. Sicuramente più protetti rispetto alla pubblica via, ma non sempre sicuri.

Atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza

La fattispecie di atti osceni va distinta da quella di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 c.p., anche questa depenalizzata che, nella versione attuale, prevede: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000".

La distinzione fondamentale tra le due fattispecie è data in ciò che i primi "offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione" (v. ad es. Cass. n. 16477/2017).

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