Con l'entrata in vigore del Glossario dell'edilizia Libera ci si chiede se anche l'installazione dei condizionatori d'aria rientra nelle c.d. "attività libere".
La nostra indagine deve partire preliminarmente dal codice civile. In base a quanto indicato dall'art. 1102 cod. civ., ciascun partecipante può servirsi della parte comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, ma non può estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
In più, in base all'ultimo comma dell'art. 1120 qualunque innovazione è consentita purché non arrechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, né alteri il decoro architettonico o renda inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, alcune parti comuni dell'edificio.
Ma è necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini? A meno di particolari limiti all'installazione dell'impianto di condizionamento fissati dal regolamento condominiale, onde scongiurare possibili azioni possessorie di reintegrazione (artt. 1168 c.c. e ss.), posteriori all'intervento di installazione, sarebbe opportuno sottoporre il caso all'intera assemblea.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato (pronuncia del 27 settembre 2017, n. 4513), secondo cui, in caso di modificazioni dei beni comuni ammesse in base agli artt. 1102 e 1120 (ult. co.), c.c, "non è necessario il consenso del condominio, e quindi non può revocarsi in dubbio la legittimazione del singolo condomino alla richiesta di autorizzazione edilizia, peraltro comunque rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, come ogni titolo edilizio". Ma non solo.
Cosa prevede il Glossario dell'Edilizia Libera. Prima di qualunque intervento sull'edificio, è bene consultare sempre il Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di appartenenza e, nel caso, richiedere preventivamente il titolo abilitativo all'opera.
Negli ultimi anni vi è stata una progressiva semplificazione degli adempimenti burocratici, soprattutto in materia edilizia, fino all'entrata in vigore del Decreto 2 marzo 2018 "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222" con il quale è stato ufficializzato l'elenco dei 58 interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
Fra le dodici categorie indicate dal Glossario, quella relativa alla manutenzione ordinaria prevede, nella sezione impiantistica, la possibilità di eseguire tutti quegli interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, elettrico e gas, ricambio aria, evacuazione fumi).
Fra questi rientra, dunque, l'impianto di climatizzazione per il quale è ammessa anche l'installazione e il sistema di canalizzazione. Ricordiamo però, che tutte le opere realizzabili esenti da titoli, dovranno comunque assoggettarsi al pieno rispetto dei vincoli indicati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative di settore (norme antisismiche, sicurezza, antincendio, tutela dal rischio idrogeologico, efficienza energetica, tutela del patrimonio culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004).