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Cornicione pericolante: il condomino non può pretendere che il Comune ordini al condominio i lavori di ripristino

Il giudice civile non può ordinare al Comune di adottare provvedimenti per tutelare la pubblica e privata incolumità
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti atipici volti a prevenire il perpetrarsi di danni rilevanti all'incolumità pubblica.

Dette ordinanze, pertanto, mirano a fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale e imprevedibile oppure una condizione di pericolo concreto di un danno grave e imminente al momento dell'adozione del provvedimento, anche a prescindere dall'eventualità che la situazione emergenziale sia sorta in epoca antecedente.

In particolare i presupposti necessari per l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; infine, il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione, ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea.

Chiarito quanto sopra viene da chiedersi se esista un diritto del condomino ad ottenere nei confronti del Comune una sentenza di condanna tesa alla eliminazione di una situazione di pericolo dipendente dalle parti comuni, a spese e in danno dei condomini inadempienti.

Si tratta di un problema recentemente affrontato dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 8480 pubblicata il 18 settembre 2023.

Cornicione pericolante: il condomino non può pretendere che il Comune ordini al condominio i lavori di ripristino. Fatto e decisione

L'usufruttuario di un immobile facente parte di un caseggiato riteneva che le parti comuni del palazzo (con particolare riferimento ad un cornicione) fossero pericolanti e, quindi, richiedessero urgenti interventi di riparazione e manutenzione; di conseguenza sollecitava ripetutamente l'assemblea condominiale a deliberare l'esecuzione delle opere necessarie, lavori che non venivano mai eseguiti né deliberati.

Sulla base di tale premessa si rivolgeva al Tribunale per richiedere un intervento urgente del Comune; in particolare chiedeva che fosse accertato nei confronti del convenuto Comune la persistenza della situazione di pericolo, al fine di sentir ordinare all'autorità comunale di emettere ogni provvedimento necessario ad eliminare il pericolo, nonché a ripristinare la facciata del fabbricato in danno di tutti gli altri comproprietari inadempienti.

L'ente convenuto notava che i condomini lamentavano il mancato esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione con riferimento all'ordine, rivolto al condominio, di porre in essere adempimenti a tutela della pubblica incolumità; di conseguenza riteneva che la questione rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Comune, quindi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che eventualmente obbligati all'esecuzione dei lavori potevano ritenersi esclusivamente i condomini del fabbricato. Il Tribunale ha dato ragione al Comune.

Il giudice ha notato che l'obiettivo del condominio era far accertare la persistenza di uno stato di pericolo della facciata condominiale (non adeguatamente eliminato dalla apposizione di una rete di contenimento del cornicione fatta sistemare da parte del condominio) e ciò al fine di sentir ordinare al Comune di emettere ogni provvedimento necessario ad eliminare il pericolo ed a ripristinare la facciata del fabbricato, in danno della collettività inadempiente.

Secondo il Tribunale sussiste certamente il potere del Comune di intervenire, a tutela della pubblica e privata incolumità, ponendo in essere interventi urgenti necessari a salvaguardare la staticità di immobili privati; tuttavia, come evidenzia il Tribunale, rispetto all'esercizio di detto potere, di natura squisitamente pubblicistica, la posizione del privato non può essere qualificata come diritto soggettivo, bensì come mero interesse legittimo; in altre parole non è possibile sostenere l'esistenza un diritto soggettivo del condomino ad ottenere, a fronte della inerzia degli altri condomini, la condanna del Comune ad eseguire lavori di rimozione delle situazioni di pericolo alla staticità di parti condominiali del fabbricato (pericolo che l'attore ha ritenuto ancora concreto per effetto della inerzia dell'amministratore e degli altri condomini).

In ogni caso, la questione del mancato esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione con riferimento all'ordine, che l'ente ha il potere di impartire al privato condominio, di porre in essere adempimenti a tutela della pubblica incolumità, non ricade nella giurisdizione ordinaria, ma nella giurisdizione amministrativa. Il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e condannato il condominio al pagamento delle spese legali.

Caduta calcinacci. Il Comune può ordinare i lavori di recupero della facciata solo all'amministratore di condominio?

Considerazioni conclusive

Nel caso esaminato il condominio non ha messo in discussione il potere del Comune di adottare un determinato provvedimento, ma ha piuttosto contestato l'inerzia dell'ente, con una pretesa avente natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

Infatti non è possibile sostenere l'esistenza di un diritto soggettivo del condomino ad ottenere nei confronti del Comune una sentenza di condanna nei confronti del condominio volta ad ottenere le opere necessarie per ripristino di parti comuni pericolanti, a spese e in danno dei condomini inadempienti.

Si deve sottolineare poi che sia il procedimento di adozione delle ordinanze che il contenuto concreto delle stesse sono connotati da un'ampia discrezionalità dell'Autorità procedente (Consiglio di Stato, parere 23 ottobre 2017 n. 2182).

In ogni caso dette ordinanze non hanno la finalità di attribuire responsabilità o di sanzionare comportamenti illegittimi, ma piuttosto quella di fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale e imprevedibile oppure una condizione di pericolo concreto di un danno grave e imminente al momento dell'adozione del provvedimento (Tar Lombardia, sez. IV, 23/08/2023, n. 2045).

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 18 settembre 2023 n. 8480
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