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Coronavirus, mediazione e impugnazione delle delibere

Coronavirus e impugnazione delle delibere condominiali: sono operative le norme sulla mediazione civile di cui al D. Lgs. n. 28/2010?
Avv. Valentina Papanice 

Emergenza COVID-19, mediazione e impugnazione delibere in codominio

Che ne è stato delle norme sulla mediazione civil e ex D.Lgs. n. 28/2010 ai tempi del corona virus? Anche queste sono state travolte dalla valanga di norme di emergenza anti COVID-19? Sì.

E ciò vale quindi anche per le impugnazioni delle delibere condominiali? Certamente sì.

Spieghiamoci, ricordando in primis cosa prevedono le norme sulla mediazione in caso di liti condominiali e cosa prevede il D.L. n. 18/2020 riguardo alla sospensione dei termini nel processo civile e nel procedimento di mediazione civile.

Mediazione civile e impugnazione delibere condominiali

Le controversie condominiali sono tra quelle materie per cui il tentativo di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010 è obbligatorio.

Qualora si intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a dette controversie, è obbligatorio, a pena di improcedibilità, esperire preliminarmente un tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione rientrante nell'elenco tenuto dal Ministero di Giustizia.

Le materie per cui il tentativo è obbligatorio sono indicate dall'art. 5 del D. Lgs n. 28/2010 e tra queste figurano anche le controversie in materia di condominio.

Con la legge di riforma del condominio è stato poi chiarito cosa debba intendersi in tal caso per controversie condominiali cioè "si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice".

L'impugnazione delle delibere, è questo il nostro tema, certamente rientra in tale ambito: regolata dall'art. 1137 c.c. riguarda l'applicazione di una o più delle dette norme.

L'art. 71-quater disp. att. e trans c.c. prevede poi lo specifico procedimento da seguirsi nel caso controversie in materia di condominio.

"II. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

III. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

IV. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

V. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

VI. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare".

Sospensione termini D.L. n. 18/2020

Tra le tante materie su cui è intervenuta la normazione di urgenza per contrastare l'emergenza epidemiologica da coronavirus vi è naturalmente anche la giustizia civile, nella quale rientra l'impugnazione delle delibere condominiali.

Ad oggi, la materia è regolata dal D.L. n. 18/2020, il quale per quanto qui interessa, prevede la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e delle attività del procedimento di mediazione.

La sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili attualmente è dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e vale anche, per quanto qui riguarda, per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi, fatta eccezione per "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

Per i procedimenti che non rientrano nella sospensione, e per gli altri nel periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno i capi degli uffici giudiziari possono assumere misure atte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Inoltre, per il periodo di efficacia dei detti provvedimenti, ove precludano la presentazione della domanda giudiziale, "è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi" (art. 83, D.L. n. 18/2020).

Lo stesso periodo di sospensione è previsto per i procedimenti di mediazione: sono infatti "sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti".

Il D.L. n 18/2020 ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 andando a colmare determinate lacune: ad es. in quel D.L. l'ambito dei procedimenti i cui atti erano sospesi era più ridotto e non v'era alcuna previsione per la sospensione dei termini per la mediazione.

Impugnazione delibere condominiali e sospensione termini mediazione

Conclusivamente, nel caso di impugnazione di una delibera condominiale, è bene tenere a mente quanto segue.

Innanzitutto, il tema della sospensione dei termini, di cui ci occupiamo, riguarda principalmente le delibere condominiali annullabili, sono soggette al termine di impugnazione di trenta giorni (le delibere nulle sono in generale impugnabili in ogni tempo); ed è pertanto sulle delibere annullabili che qui focalizzeremo la nostra attenzione.

In tempi "normali" la proposizione del procedimento di mediazione interrompe la decorrenza del termine per l'impugnativa della delibera innanzi al giudice e va eseguita entro i fatidici trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.

L'interruzione del decorso dei trenta giorni normalmente vale i tre mesi previsti dalla legge per la durata del procedimento di mediazione; trascorso quel tempo, il termine ricomincia a decorrere dall'inizio (la giurisprudenza prevalente preferisce questa soluzione a quella della sospensione dei termini, che comporterebbe che, depositato il verbale di fallito tentativo, i termini per ricorrere al giudice riprenderebbero a decorrere da dove si erano bloccati con la proposizione della domanda di mediazione).

Testualmente il D. Lgs n. 28/2010 prevede che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, … la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale… presso la segreteria dell'organismo".

La sospensione dei termini di cui al suindicato art. 83, D.L. n. 18/2020 vale per i procedimenti già promossi (entro la data del 9 marzo). Per il periodo successivo? Per il periodo successivo è "tutto" (salvo le eccezioni previste dal D.L. n. 18/2020) interrotto.

E con riferimento particolare all'impugnazione delle delibere condominiali, v'è da ritenere che è lo stesso termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. ad essere interrotto: infatti l'espressione utilizzata dal co.1 ("Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili") è a tal punto amplia da ricomprendere tutti i termini processuali; ed è stato da tempo chiarito che i termini di cui all'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere condominiali sono termini processuali, soggetti alla sospensione feriale dei termini (Corte Cost. n. 49/1990) e quindi viene da concludere, anche alla sospensione dei termini derivanti non dalle ferie agostane, ma ahimè, dall'emergenza COVID-19.

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