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Paul4

Art 1121 codice civile

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Salve,

In un condominio in cui è in corso una assemblea che tratterà innovazioni con il superbonus, tra le quali il Cappotto termico, è possibile opporsi in base all'art 1121 codice civile?

Non essendo una innnovazione divisibile è possibile come descritto nel secondo comma dell'articolo far accollare la spesa solo alla maggioranza ,sempreché non decidano di fare retromarcia?

Paul4 dice:

Salve,

In un condominio in cui è in corso una assemblea che tratterà innovazioni con il superbonus, tra le quali il Cappotto termico, è possibile opporsi in base all'art 1121 codice civile?

Non essendo una innnovazione divisibile è possibile come descritto nel secondo comma dell'articolo far accollare la spesa solo alla maggioranza ,sempreché non decidano di fare retromarcia?

Se il cappotto viene deliberato per le pareti esterne dello stabile (facciate) non è divisibile, per cui come detto si fa, se l'assemblea approva.

Paul4 dice:

Salve,

In un condominio in cui è in corso una assemblea che tratterà innovazioni con il superbonus, tra le quali il Cappotto termico, è possibile opporsi in base all'art 1121 codice civile?

Non essendo una innnovazione divisibile è possibile come descritto nel secondo comma dell'articolo far accollare la spesa solo alla maggioranza ,sempreché non decidano di fare retromarcia?

Il cappotto non è un'innovazione ma una miglioria speciale e poichè con il superbonus del 110% la spesa non è affatto gravosa ma quasi gratuita, hanno fatto addirittura una Legge speciale per ridurre le maggioranze.

Il superbonus (110%) può essere approvato con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 1/3 dei millesimi.

La delibera è valida anche per i dissenzienti.

Leonardo 53,la delibera è approvata in base al decreto rilancio con 1/3 ok.

Ma il 1121 non è stato abrogato dal decreto , il comma 2 dice che se non divisibile la delibera può essere approvata ma la spesa verrà sostenuta solo dalla maggioranza. Giusto?

Quanto alla cessione del credito esemplificando e al di la di spese bancarie iniziali ,il funzionamento è il seguente.

La banca anticipa l'importo ma il contribuente è  e resta il condominio. 

In sede di controlli se i lavori non dovessero risultare conformi alla normativa, il rischio ricade sempre e solo sul contribuente,ossia il condominio , al quale l'agenzia delle entrate potrebbe chiedere la restituzione dell'intero importo 

Paul4 dice:

Leonardo 53,la delibera è approvata in base al decreto rilancio con 1/3 ok.

Ma il 1121 non è stato abrogato dal decreto , il comma 2 dice che se non divisibile la delibera può essere approvata ma la spesa verrà sostenuta solo dalla maggioranza. Giusto?

Il comma 2 dice;

 

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

 

In questo caso l'utilizzazione separata non è possibile perciò l'innovazione è consentita

Tullio01 dice:

Il comma 2 dice;

 

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

 

In questo caso l'utilizzazione separata non è possibile perciò l'innovazione è consentita

Esatto nel caso in cui l'utilizzazione separata non è consentita ,l'innovazione è consentita ma solo se le relative spese sono accollate dalla maggioranza che le ha approvate(sempre se saranno d'accordo).

Quindi 1-2 o 3 persone che si oppongono in base al 1121 possono evitare di pagare 

Paul4 dice:

Esatto nel caso in cui l'utilizzazione separata non è consentita ,l'innovazione è consentita ma solo se le relative spese sono accollate dalla maggioranza che le ha approvate(sempre se saranno d'accordo).

Il cappotto non è un'innovazione ma è una miglioria (miglioramento energetico) che serve a tutto il condominio, anche alle facciate non interessate, tanto è vero che ci sono varie sentenze antecedenti al superbonus (quando i costi erano molto elevati) che obbligano a partecipare alla spesa del cappotto tutti i condòmini, anche se il cappotto dovesse essere fatto solo sulla facciata opposta a quella di metà dei condòmini.

Paul4 dice:

l'innovazione è consentita ma solo se le relative spese sono accollate dalla maggioranza che le ha approvate(sempre se saranno d'accordo).

L'innovazione è consentita e la delibera vale per tutti, nessuno escluso, per cui pagano tutti anche i dissenzienti minoritari.

Modificato da Tullio01

 

“Nel caso in cui si decida di proteggere con un cappotto termico solo una parte delle mura perimetrali dell’edificio, ossia quelle che costituiscono la parte più soggetta all’azione degli agenti atmosferici, poiché l’opera riguarda parti comuni dello stesso ed è deputata a preservare l’intero stabile condominiale garantendone l’isolamento termico e contribuendo al risparmio energetico generale, la relativa spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”.

(sentenza n. 1551/2020, pubblicata il 13 novembre scorso dalla Corte di Appello di L’Aquila)

Ok quindi significa che è  nato un contenzioso già.

Per cui non esiste un'articolo specifico di legge. In un sistema diverso da quello britannico se ci si oppone non sempre si sbaglia. 

La cessione del credito quella non è chiara sempre

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