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marodda

Art. 1121 e ristrutturazione fabbricato

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Siamo alle prese con la ristrutturazione del fabbricato, ahimè senza sconto in fattura /cessione del credito, quindi con spesa ingente a carico immediato di ogni condomino.

Orbene, c'è chi vorrebbe anche utilizzare materiali edili pregiati per la salvaguardia a lungo termine dell'edificio. Pare che il beneficio  tecnico sia modesto, a fronte di un cospicio (+25%) incremento della spesa. Se la maggioranza dei condomini fosse d'accordo, secondo voi posso invocare l'art. 1121 per essere esentato dall'extra-costo?

marodda dice:

Siamo alle prese con la ristrutturazione del fabbricato, ahimè senza sconto in fattura /cessione del credito, quindi con spesa ingente a carico immediato di ogni condomino.

Orbene, c'è chi vorrebbe anche utilizzare materiali edili pregiati per la salvaguardia a lungo termine dell'edificio. Pare che il beneficio  tecnico sia modesto, a fronte di un cospicio (+25%) incremento della spesa. Se la maggioranza dei condomini fosse d'accordo, secondo voi posso invocare l'art. 1121 per essere esentato dall'extra-costo?

Innanzitutto la scelta di un materiale anzichè un altro, ma perfino l'aggiunta di ulteriore materiale (il cappotto), non è un'innovazione ma una semplice miglioria.

Ammesso e MAI CONCESSO che si trattasse di innovazione, l'articolo 1121 riguarda l'innovazione molto gravosa suscettibile di utilizzo separato quindi non ci sarebbe nemmeno la condizione dell'utilizzo separato.

Secondo me, se impugni la delibera spendi solo soldi inutili in mediazione ma non hai alcuna possibilità di essere esentato dall'extra costo.

Che sia innovazione o miglioria è assolutamente questionabile.

 

Estratto dell'art. 1121:

 

carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio (cioè sproporzionato alla situazione)

 

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

 

 

marodda dice:

Siamo alle prese con la ristrutturazione del fabbricato, ahimè senza sconto in fattura /cessione del credito, quindi con spesa ingente a carico immediato di ogni condomino.

Orbene, c'è chi vorrebbe anche utilizzare materiali edili pregiati per la salvaguardia a lungo termine dell'edificio. Pare che il beneficio  tecnico sia modesto, a fronte di un cospicio (+25%) incremento della spesa. Se la maggioranza dei condomini fosse d'accordo, secondo voi posso invocare l'art. 1121 per essere esentato dall'extra-costo?

No, dato che non si tratta di un'innovazione ma come da te specificato di una ristrutturazione, ovvero di un intervento conservativo di un bene già esistente.

 

Il concetto di innovazione utilizzato dagli artt. 1120 e ss. del c.c. viene definito dalla giurisprudenza assolutamente dominante come: "la modificazione della cosa comune, che alteri l’entità materiale del bene, operandone la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione delle opere" (Sezioni Unite 30.04.2020 n. 8435).

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1121.html#commento32873

Modificato da condo77
marodda dice:

Che sia innovazione o miglioria è assolutamente questionabile.

L'articolo 1121 non riguarda le spese voluttuarie in genere ma riguarda esclusivamente le INNOVAZIONI molto gravose e voluttuarie.

Se ritieni che, indipendentemente che sia un'innovazione, si tratti di una spesa voluttuaria (ad esempio decorare tutto l'edificio con oro zecchino) prova ad impugnare senza invocare l'articolo 1121 ma la mia opinione la conosci già 

 

Articolo 1121 c.c.

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

  • Grazie 1

non è oro zecchino ma sicuramente un materiale molto pregiato, che altera anche esteticamente il decoro del fabbricato oltre il suo aspetto originale

marodda dice:

non è oro zecchino ma sicuramente un materiale molto pregiato, che altera anche esteticamente il decoro del fabbricato oltre il suo aspetto originale

Allora punta sull'alterazione del decoro architettonico, hai più chances.

 

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

[art. 1120 c.c. comma 4]

Modificato da condo77
condo77 dice:

Allora punto sull'alterazione del decoro architettonico, hai più chances.

riferendomi sempre all'art. 1121 o a cos'altro?

marodda dice:

riferendomi sempre all'art. 1121 o a cos'altro?

1120 c.c., v. sopra

  • Grazie 1
marodda dice:

non è oro zecchino ma sicuramente un materiale molto pregiato, che altera anche esteticamente il decoro del fabbricato oltre il suo aspetto originale

È possibile sapere di quale materiale si tratta  ?

marcanto dice:

È possibile sapere di quale materiale si tratta  ?

Leggendo io mi sono immaginato una facciata ventilata in gres... vediamo se la realtà ha dei punti di contatto con la fantasia o invece è tutt'altro.

marodda dice:

intonaco a calce naturale

auguri a farlo passare come innovazione...

ma perché altererebbe il decoro architettonico, adesso che avete, cemento vivo?

marodda dice:

si

Ma per precisa scelta estetica o perché a suo tempo non è stato intonacato?

 

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