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DANNO A COLONNA FOGN.PERSONALE IN TRATTO EXTRA Appartamento

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Ho un appartamento in uno stabile anni cinquanta i cui appartamenti sono collegati alla condotta fognaria mediante tubazioni singole. Il mio è al primo piano dello stabile e il mio bagno è collegato mediante un tratto orizzontale di mt. 1,50 ad un tratto verticale di mt. 4 alla condotta principale che collega lo stabile alla fogna. A seguito di evidenti perdite riferibili al mio appartamento, ho provveduto a fare i lavori di ricerca della perdita. L'idraulico da me incaricato dopo aver ispezionato il mio bagno e non aver trovato perdite ha proseguito la verifica nella tratta orizzontale esterna all'appartamento. La perdita è stata riscontrata in questa parte di tubazione. Si è quindi provveduto alla sostituzione della parte danneggiata e alle opere di ripristino. Avanzata la richiesta di risarcimento danni alla società che assicura lo stabile da parte dell'Amministratore condominiale, la stessa ha proposto di liquidare una parte della somma da me sostenuta per i lavori riconoscendo implicitamente la fondatezza della natura del danno come riconducibile alla fattispecie coperta da assicurazione. Il mio amministratore sostiene invece (che sebbene la società abbia riconosciuto il danno come risarcibile) essendo il danno riferibile esclusivamente al mio appartamento, le spese debbano essere a mio carico e non ripartite fra tutti i condomini. Io ritengo invece che il tratto interessato dal danneggiamento ricada tra le opere funzionali all'uso dell'appartamento e di pertinenza comune e pertanto qualsiasi danno ad esso arrecato debba essere sostenuto ripartendo lo stesso secondo le rispettive tabelli millesimali. Gradirei un vostro parere. Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi.

art 1117    gli  impianti sono comuni

'' fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ''

quindi il tratto che viene usato dal singolo condomino è di sua proprietà e quanto non

coperto dall'assicurazione è a suo carico.  L'assicurazione copre il danno secondo la

valutazione del proprio perito.

Secondo le disposizioni dell’art. 1117 del c.c. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari di unità immobiliari dell’edificio ……

omissis

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Nel caso proposto il punto di diramazione, posto esternamente all’appartamento allacciato alla rete fognante comune, coincide con la braga di innesto alla tubazione verticale, che risulta parte dell’impianto privato.

Pertanto, il danno subito e in parte risarcibile secondo la proposta di liquidazione fatta dall’assicurazione a fronte della garanzia contrattuale ricerca del guasto e ripristini al netto delle franchigie, è a tuo completo carico.

elettrone dice:

Ho un appartamento in uno stabile anni cinquanta i cui appartamenti sono collegati alla condotta fognaria mediante tubazioni singole. Il mio è al primo piano dello stabile e il mio bagno è collegato mediante un tratto orizzontale di mt. 1,50 ad un tratto verticale di mt. 4 alla condotta principale che collega lo stabile alla fogna. A seguito di evidenti perdite riferibili al mio appartamento, ho provveduto a fare i lavori di ricerca della perdita. L'idraulico da me incaricato dopo aver ispezionato il mio bagno e non aver trovato perdite ha proseguito la verifica nella tratta orizzontale esterna all'appartamento. La perdita è stata riscontrata in questa parte di tubazione. Si è quindi provveduto alla sostituzione della parte danneggiata e alle opere di ripristino. Avanzata la richiesta di risarcimento danni alla società che assicura lo stabile da parte dell'Amministratore condominiale, la stessa ha proposto di liquidare una parte della somma da me sostenuta per i lavori riconoscendo implicitamente la fondatezza della natura del danno come riconducibile alla fattispecie coperta da assicurazione. Il mio amministratore sostiene invece (che sebbene la società abbia riconosciuto il danno come risarcibile) essendo il danno riferibile esclusivamente al mio appartamento, le spese debbano essere a mio carico e non ripartite fra tutti i condomini. Io ritengo invece che il tratto interessato dal danneggiamento ricada tra le opere funzionali all'uso dell'appartamento e di pertinenza comune e pertanto qualsiasi danno ad esso arrecato debba essere sostenuto ripartendo lo stesso secondo le rispettive tabelli millesimali. Gradirei un vostro parere. Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi.

chi usa il tratto nel punto in cui è stato rilevato l'inconveniente ?

la spesa va ripartita tra coloro che utilizzano quel punto.

se si ha un'assicurazione che copre quel tipo di danni verrà rimborsata una cifra stabilita dal perito: se detta cifra è inferiore alla spesa effettiva la differenza rimane a carico degli utilizzatori.

 

 

Ho inteso che il tratto di tubazione individuato dall’idraulico partendo dall’interno dell’abitazione e proseguendo l’indagine fuori l’abitazione è quello definito funzionale all’uso dell’appartamento (al suo servizio consentendone l’allacciamento alla rete comune) e di pertinenza comune; quest'ultima definizione è a mio avviso contrasta la prima.

Ovviamente a seconda dell’utilizzo esclusivo e comune del tronco riparato, varia l criterio di ripartizione ella spesa per la sua riparazione e per gli eventuali danni conseguenti.

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