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geppo30

Delibera risarcimento danni da infiltrazioni.

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Salve,in un condominio che amministro un condomino ha presentato in assemblea un preventivo per il risarcimento dei danni da infiltrazioni da lastrico che non sono stati indennizzati dalla compagnia assicuratrice poichè la copertura del lastrico era rovinata per vetustà. Premesso che, la discussione era all'ordine del giorno e che alcuni condomini non hanno votato a favore poichè pretendevano che il condomino presentasse un preventivo specifico con i costi al metro, ho dovuto rinviare l'assemblea a prossima data perchè per la decisione mancavano i millesimi previsti dall'art. 1136 co.2° ossia maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi. Vi chiedo allora, nella prossima assemblea qualora non avessi la maggioranza ex art. 1136 co.2° dovrò affrontare necessariamente un contenzioso oppure potrò trovare qualche via alternativa?

Grazie a tutti.

Se l'assemblea non prende posizione, in un senso o in un altro, il condòmino danneggiato probabilmente agirà legalmente e quindi al contenzioso si arriverà di sicuro.

Il fatto che la compagnia assicuratrice abbia ritenuto che vi siano motivi validi per non indennizzare il sinistro, non significa che lo stesso non debba essere risarcito.

 

Il proprietario del lastrico, colpevole della mancata manutenzione, deve farsi carico della riparazione della causa e del risarcimento del danno.

 

Quale risarcimento le parti possono concordare una somma di denaro o la riparazione delle parti danneggiate, non solo il danneggiato ma anche il responsabile del danno può presentare uno o più preventivi da sottoporre in assemblea.

 

Se l'assemblea dovesse deliberare contro la riparazione del danno, il danneggiato potrebbe ricorrere ad una azione legale con relativo passaggio in mediazione.

 

Per non sprecare denaro, sta a te far comprendere la necessità di trovare un accordo in sede assembleare.

Ringraziandovi per l'attenzione prestata vi chiedo se per deliberare l'approvazione del preventivo spesa occorrono i millesimi 1136 co.2° (maggioranza intervenuti ed almeno 500 millesimi) che si riferiscono a quanto previsto dal codice per le transazioni. Ricordo che il lastrico è parte comune e che quindi devono corrispondere ex art. 1123 tutti in proporzione alle rispettive quote millesimali.

Grazie e e saluti.

Se la spesa non è notevole in 2° convocazione è sufficiente la maggioranza minima 1/3 e 1/3.

Salve giglio, il preventivo è di circa € 2.600 .

Penso occorra la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi.

Me lo confermi?

Grazie

Ringraziandovi per l'attenzione prestata vi chiedo se per deliberare l'approvazione del preventivo spesa occorrono i millesimi 1136 co.2° (maggioranza intervenuti ed almeno 500 millesimi) che si riferiscono a quanto previsto dal codice per le transazioni. Ricordo che il lastrico è parte comune e che quindi devono corrispondere ex art. 1123 tutti in proporzione alle rispettive quote millesimali.

Grazie e e saluti.

Da parte mia devi tenere distinte due delibere.

 

La delibera che sancisce l'accordo tra le parti è una transazione ed è approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Se le parti concordano il versamento di una quota in denaro, la cosa finisce lì; il condominio paga ed il danneggiato provvede autonomamente alla riparazione del danno.

 

Se l'accordo prevede la riparazione materiale del danno, si procede con la valutazione dei preventivi; in seconda convocazione, tale deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Salve Mauro le chiedo cortesemente di indicarmi la norma che prevede la maggioranza per l'approvazione dei preventivi, poichè io sapevo che anche in 2° convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 500 millesimi. Aggiungo poi che il condomino danneggiato ha già dichiarato che non intende far eseguire i lavori ad altre ditte e trattandosi di lavori in proprietà privata non è possibile obbligarlo in tal senso. Penso che l'alternativa sia deliberare l'approvazione dei lavori preventivati dalla ditta a cui si è rivolto il danneggiato per evitare liti in giudizio. Grazie.

Articolo 1136 Codice civile

 

Il condòmino danneggiato ha il diritto di far eseguire l'opera ad impresa di sua fiducia ma a fronte di un preventivo più basso a parità di esecuzione e materiali, non può imporre il prezzo maggiore ed è necessario che troviate un accordo.

 

Ad esempio, mettiamo che la richiesta di € 2.600,00 sia considerata congrua, l'assemblea può approvare, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (non si approva un preventivo ma una transazione), di versare tale importo al danneggiato il quale provvederà a far eseguire i lavori a chi desidera e l'impresa fatturerà al danneggiato.

 

Mettiamo, invece, che il danneggiato desideri solo il ripristino delle parti danneggiate a prescindere dal costo,

 

In questo caso egli può senz'altro proporre una impresa di sua fiducia ma in presenza di un preventivo conveniente a parità di intervento, materiali e quant'altro, l'alternativa è che la sua impresa accetti di eseguire il lavoro al prezzo minore.

 

Alla fine, la cosa determinante è l'accordo tra le parti.

Salve Mauro, quindi all'ordine del giorno cosa devo inserire a proposito della transazione? e se il condomino danneggiato non dovesse presentarsi in assemblea comunicandomi ugualmente il preventivo con le specifiche voci richieste? A riguardo occorrerebbe l'intervento tramite delega?

Grazie mille.

Salve Mauro, quindi all'ordine del giorno cosa devo inserire a proposito della transazione? e se il condomino danneggiato non dovesse presentarsi in assemblea comunicandomi ugualmente il preventivo con le specifiche voci richieste? A riguardo occorrerebbe l'intervento tramite delega?

Grazie mille.

Personalmente chiederei uno o più preventivi sulla base di quello presentato dal danneggiato per verificare se la richiesta è congrua.

 

Successivamente ne parlerei con il danneggiato al fine di ottenere un suo parere, non è detto che già in questa fase vi siano punti d'incontro.

 

Di quanto sopra informerei i condòmini in assemblea al fine di deliberare un accordo tra le parti, motivo per cui è necessaria la presenza del danneggiato.

 

Ovviamente deliberare la riparazione del danno è importante ma lo è altrettanto la delibera di riparazione della causa del danno.

 

Con riferimento al sinistro del...n... puoi indicare quali punti all'ordine del giorno la delibera di approvazione della riparazione della causa del danno e relative ripartizioni e la delibera di conciliazione tra le parti. (metti a disposizione i vari preventivi)

 

Dopo un riassunto degli eventi, motivando il mancato indennizzo da parte della compagnia assicuratrice, ribadisci la necessità di provvedere alla riparazione della causa del danno, decidete sui preventivi e le relative ripartizioni e deliberate.

 

Informa i condòmini delle intenzioni, proposte e richieste del danneggiato, anche sulla base dei preventivi da te ottenuti, ad accordo raggiunto, deliberate.

 

Auguri.

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