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athesia

Dissenso alla lite - è legittimo dissentire ad una lite solo comunicandolo tramite pec all'amministratore ma non averlo

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Buon pomeriggio, è legittimo dissentire ad una lite solo comunicandolo tramite PEC all'amministratore ma non averlo manifestato in sede assembleare?

E l'amministratore entro quanto tempo deve darne comunicazione agli altri condomini?

art. 1132 c.c. . Dissenso dei condòmini rispetto alle liti. (Inderogabile)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Non c'è stata deliberazione del dissenso del condomino 

Questi lo ha notificato tramite PEC all'amministratore ma, oltre me, nessun altro condomino lo sa.

Mi chiedevo se questa prassi è legittima

 

 

 

 

athesia dice:

Mi chiedevo se questa prassi è legittima

lo prevede l'art. 1132

athesia dice:

Buon pomeriggio, è legittimo dissentire ad una lite solo comunicandolo tramite PEC all'amministratore ma non averlo manifestato in sede assembleare?

E l'amministratore entro quanto tempo deve darne comunicazione agli altri condomini?

sì, è corretto.

poteva farlo verbalizzare direttamente in assemblea, ma non era obbligato.

magari informerà alla prima assemblea utile.

 

athesia dice:

Buon pomeriggio, è legittimo dissentire ad una lite solo comunicandolo tramite PEC

La prassi è giusta se in assemblea ai votato contro la lite.

athesia dice:

Buon pomeriggio, è legittimo dissentire ad una lite solo comunicandolo tramite PEC all'amministratore ma non averlo manifestato in sede assembleare

No. Per poter esercitare la dissociazione ex art 1132 cc è necessario aver votato contro in assemblea

giglio2 dice:

La prassi è giusta se in assemblea ai votato contro la lite.

O non si era presenti in assemblea.

... siamo sicuri ?

 

Se il condomino dissenziente[3] è presente in assemblea può far mettere a verbale, solo dopo l’approvazione della delibera, la propria formale opposizione all’azione giudiziaria. Attenzione: non è sufficiente votare contro la delibera, ma è necessario comunicare la volontà di non contribuire alle spese giudiziali. Tale volontà p essere manifestata direttamente in assemblea facendola verbalizzare oppure può essere manifestata con comunicazione scritta entro trenta giorni dall’assemblea (per i presenti) o dal ricevimento del verbale (per gli assenti). Tuttavia per evitare discussioni in merito alla validità del dissenso manifestato in assemblea, invitiamo i nostri lettori a comunicare sempre il proprio dissenso all’Amministratore anche con una raccomandata a.r.

 

https://www.studiolegalebordogna.it/dissenso-dei-condomini-rispetto-alle-liti/

 

2. I tempi e i modi del dissenso

Va senza dire che una facoltà, un potere, nel campo del diritto, non può essere lasciata a tempo indeterminato nelle possibilità dell'interessato.

Nel caso di specie, il legislatore ha previsto un termine e un modo per l'esercizio del diritto.

Il termine è di trenta giorni da quello in cui il condomino, che intende dissentire, abbia avuto notizia della deliberazione.

Scilicet: se l'interessato è presente all'assemblea, il termine decorre da quel momento stesso.

Se l'interessato è assente, il contenuto della delibera gli sarà portato a conoscenza, nei modi e termini di legge, perché possa decorrere, nel caso di specie,5 il termine di trenta giorni.

Lo stesso art. 1132 c.c. dispone che il dissenso vada notificato, all'amministratore, entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione;

chiariamo: è pacifico l'orientamento secondo il quale tale atto va notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, anche se vi è equiparata la spedizione con raccomandata a.r. e il dissenso espresso nel verbale dell'assemblea condominiale.6

 

https://www.condominioweb.com/transazione-lite-il-dissenziente-paga-le-spese-legali-del-condominio.19424

Modificato da paul_cayard
paul_cayard dice:

... siamo sicuri ?

 

Se il condomino dissenziente[3] è presente in assemblea può far mettere a verbale, solo dopo l’approvazione della delibera, la propria formale opposizione all’azione giudiziaria. Attenzione: non è sufficiente votare contro la delibera, ma è necessario comunicare la volontà di non contribuire alle spese giudiziali. Tale volontà p essere manifestata direttamente in assemblea facendola verbalizzare oppure può essere manifestata con comunicazione scritta entro trenta giorni dall’assemblea (per i presenti) o dal ricevimento del verbale (per gli assenti). Tuttavia per evitare discussioni in merito alla validità del dissenso manifestato in assemblea, invitiamo i nostri lettori a comunicare sempre il proprio dissenso all’Amministratore anche con una raccomandata a.r.

 

https://www.studiolegalebordogna.it/dissenso-dei-condomini-rispetto-alle-liti/

 

2. I tempi e i modi del dissenso

Va senza dire che una facoltà, un potere, nel campo del diritto, non può essere lasciata a tempo indeterminato nelle possibilità dell'interessato.

Nel caso di specie, il legislatore ha previsto un termine e un modo per l'esercizio del diritto.

Il termine è di trenta giorni da quello in cui il condomino, che intende dissentire, abbia avuto notizia della deliberazione.

Scilicet: se l'interessato è presente all'assemblea, il termine decorre da quel momento stesso.

Se l'interessato è assente, il contenuto della delibera gli sarà portato a conoscenza, nei modi e termini di legge, perché possa decorrere, nel caso di specie,5 il termine di trenta giorni.

Lo stesso art. 1132 c.c. dispone che il dissenso vada notificato, all'amministratore, entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione;

chiariamo: è pacifico l'orientamento secondo il quale tale atto va notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, anche se vi è equiparata la spedizione con raccomandata a.r. e il dissenso espresso nel verbale dell'assemblea condominiale.6

 

https://www.condominioweb.com/transazione-lite-il-dissenziente-paga-le-spese-legali-del-condominio.19424

Mi pare confermi quanto detto:

  • presente in assemblea : voto contrario + dissenso verbalizzato oppure tramite comunicazione scritta;
  • assente in assemblea : dissenso tramite comunicazione scritta.

Per inciso, è uno dei rari casi in cui astensione e voto contrario hanno effetti diversi.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Per inciso, è uno dei rari casi in cui astensione e voto contrario hanno effetti diversi.

No, direi che hanno gli stessi effetti (obbligo di formalizzare comunque la dissociazione) se la materia della lite ammette la possibilità di esercitare il diritto di dissentire dalla decisione della maggioranza.

 

L'importante è non aver votato a favore prima e dissentire poi perché, anche se la giurisprudenza datata ammette la possibilità di ripensamento, se l'approvazione da cui poi dissenti ha determinato il raggiungimento del necessario quorum deliberativo durante l'assemblea, hai responsabilità verso gli altri condomini.

 

In questo caso sarebbe infatti da chiedere la convocazione di altra assemblea, oppure notiziare tutti nel dovuto modo (raccomandata o pec), per/del ripensamento, ovvio che la notizia ripensamento dovrà arrivare prima che l'amministratore impegni la delibera.

 

Però se mi spieghi perché astensione e voto contrario alla delibera su una lite avrebbero effetti diversi, io ne sarei curioso (se leggi le motivazioni della sentenza per cassazione n. 19131/2015 specifica appunto come debbono essere considerati gli astenuti dopo la riforma del condominio).

 

Scusa Massi ma la tua interpretazione non è corretta: basta anche la sola astensione dopo la riforma del condominio del 2012 (vedi stesso riferimento citato per condo77).

Modificato da cacallo
  • Mi piace 2
cacallo dice:

No, direi che hanno gli stessi effetti (obbligo di formalizzare comunque la dissociazione) se la materia della lite ammette la possibilità di esercitare il diritto di dissentire dalla decisione della maggioranza.

 

L'importante è non aver votato a favore prima e dissentire poi perché, anche se la giurisprudenza datata ammette la possibilità di ripensamento, se l'approvazione da cui poi dissenti ha determinato il raggiungimento del necessario quorum deliberativo durante l'assemblea, hai responsabilità verso gli altri condomini.

 

In questo caso sarebbe infatti da chiedere la convocazione di altra assemblea, oppure notiziare tutti nel dovuto modo (raccomandata o pec), per/del ripensamento, ovvio che la notizia ripensamento dovrà arrivare prima che l'amministratore impegni la delibera.

 

Però se mi spieghi perché astensione e voto contrario alla delibera su una lite avrebbero effetti diversi, io ne sarei curioso (se leggi le motivazioni della sentenza per cassazione n. 19131/2015 specifica appunto come debbono essere considerati gli astenuti dopo la riforma del condominio).

 

Scusa Massi ma la tua interpretazione non è corretta: basta anche la sola astensione dopo la riforma del condominio del 2012 (vedi stesso riferimento citato per condo77).

E infatti sbagliai:

 

Alla luce di quanto detto, l’astensione tenuta durante l’assemblea non impedisce l’operatività dell’art. 1132 del c.c. e la possibilità di inviare successivamente alla adozione della delibera la comunicazione di dissenso prescritta dalla norma. Tra l’altro l’art.1132 del c.c. prevede che la comunicazione debba essere inviata entro 30 giorni dal giorno in cui il condomino ha avuto notizia della delibera: ciò sottende implicitamente che anche l’assente possa successivamente alla adozione della delibera inviare la sua comunicazione di dissenso all’amministratore. Sarebbe assolutamente iniquo permettere al condomino assente di usufruire della separazione di responsabilità ex art.1132 del c.c. e non a chi si è astenuto: sia l’assente che l’astenuto non hanno, infatti, espresso alcuna volontà durante la riunione condominiale.
Vi è da dire, inoltre, che con il contegno tenuto dal condomino che si è astenuto, così come il condomino che ha espressamente votato contro, non ha tenuto un comportamento volto alla adozione della delibera di promozione della lite, in quanto la sua astensione non viene considerata voto a favore, e quindi non contribuisce a far raggiungere i già riferiti quorum deliberativi richiesti dalla normativa del codice civile.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1132.html

Ok condo77, sai che a quest'ora ho finito già tutte le dotazioni odierne per cui niente grazie; l'importante è che arriviamo alla stessa conclusione condivisa.

Accontentati di un emoji tipo like 💙

 

Ora aspettiamo Massi; vuoi mai che riusciamo a fare un terno?

  • Grazie 1
cacallo dice:

Scusa Massi ma la tua interpretazione non è corretta: basta anche la sola astensione dopo la riforma del condominio del 2012 (vedi stesso riferimento citato per condo77).

@cacallo la mia non era interpretazione, ma risposta al quesito. È vero che l'op non ha precisato la natura della partecipazione del fantomatico condomìno alla votazione, ma ho dato per scontato avesse votato a favore.

Per quanto riguarda l'astensione, concordo che si possa esercitare la dissociazione, anche se formalmente la questione sarebbe più complessa, nel senso che l'astenuto scioglie la propria "riserva" rispetto alla delibera tramite acquiescenza o impugnazione. Non impugnare e notificare la dissociazione mi sembra un controsenso.

Per il condominio che abbia votato a favore, è escluso possa dissociarsi. Una rideliberazione sarebbe soltanto una nuova delibera, che sarebbe altra cosa.

  • Mi piace 1

in effetti questo inizio di frase mi ha tratto in inganno (Se il condomino dissenziente[3] è presente in assemblea) perchè ho considerato il "dissenziente" colui che vuole dissociarsi dalla lite, e non colui che ha votato in dissenso all'assemblea.

 

quindi mi associo alle vostre conclusioni e mi dispiace aver dato una risposta che ha potuto confondere l'opener.

 

... però io ho corretto un mio pensiero.

 

 

paul_cayard dice:

però io ho corretto un mio pensiero.

Evento raro sul forum😂

  • Haha 1
paul_cayard dice:

in effetti questo inizio di frase mi ha tratto in inganno (Se il condomino dissenziente[3] è presente in assemblea) perchè ho considerato il "dissenziente" colui che vuole dissociarsi dalla lite, e non colui che ha votato in dissenso all'assemblea.

 

quindi mi associo alle vostre conclusioni e mi dispiace aver dato una risposta che ha potuto confondere l'opener.

 

... però io ho corretto un mio pensiero.

 

 

Anch'io ritengo che il "dissenziente" sia colui che si dissocia dalla lite e può essere o meno presente in assemblea.

Cmq mi pare siamo tutte essenzialmente concordi, resata da capire come abbia votato, se ha votato, il condomino di @athesia ...

paul_cayard dice:

mi dispiace aver dato una risposta che ha potuto confondere l'opener.

Questo è un gravissimo problema Sergio🤭🤭

  • Haha 1
Massi dice:

Non impugnare e notificare la dissociazione mi sembra un controsenso.

Che ti possa sembrare un controsenso, per me no perché la cassazione datata prevedeva che uno prima di dissociarsi può avere bisogno di informarsi e/o consultarsi con terzi, questa volta abbiamo ragione io e condo77 perché così è la legge, e perché quello è il diritto (incomprimibile se esercitabile) di ogni condomino.

Se la maggioranza vuole fare cause e/o resistere ad una causa, dubito che ci possa essere motivo per impugnare, sicuramente c'è motivo e fondamento per dissociarsi.

 

Paul_Cayard, non ti preoccupare, per me la tua risposta era già chiara; io posso essere presente, evitare di votare no magari perché desidero approfondire la questione, poi posso esercitare il dissenso nei 30 giorni a seguire, oppure non fare niente e la delibera sarà cogente, pro e contro, anche per me.

L'importante è non votare favorevolmente perché poi è parecchio problematico esercitare il dissenso postumo.

 

cacallo dice:

Che ti possa sembrare un controsenso, per me no perché la cassazione datata prevedeva che uno prima di dissociarsi può avere bisogno di informarsi e/o consultarsi con terzi, questa volta abbiamo ragione io e condo77 perché così è la legge, e perché quello è il diritto (incomprimibile se esercitabile) di ogni condomino.

Se la maggioranza vuole fare cause e/o resistere ad una causa, dubito che ci possa essere motivo per impugnare, sicuramente c'è motivo e fondamento per dissociarsi.

Beh, se ce l'hai posta la sentenza, sennò discutiamo sul nulla.

 

È un controsenso accettare la dissociazione da parte dell'astenuto perché si mutua l'espressione della volontà al di fuori della sede assembleare. 

Esempio pratico. Supponi che in assemblea si formi una maggioranza, con riferimento al valore personale, in seguito ai numerosi astenuti e che questi ultimi, poi, notificassero tutti il dissenso determinando un numero di condomini contrari superiori agli assenzienti. Sarebbe un bel paradosso, non trovi? 

Personalmente, se dovessi decidere, non riterrei valida la dissociazione dell'astenuto per questo motivo. La volontà si dimostra in assemblea. Qualsiasi altro modo, anche indiretto, rimane precluso.

Massi dice:

Beh, se ce l'hai posta la sentenza, sennò discutiamo sul nulla.

 

È un controsenso accettare la dissociazione da parte dell'astenuto perché si mutua l'espressione della volontà al di fuori della sede assembleare. 

Esempio pratico. Supponi che in assemblea si formi una maggioranza, con riferimento al valore personale, in seguito ai numerosi astenuti e che questi ultimi, poi, notificassero tutti il dissenso determinando un numero di condomini contrari superiori agli assenzienti. Sarebbe un bel paradosso, non trovi? 

Personalmente, se dovessi decidere, non riterrei valida la dissociazione dell'astenuto per questo motivo. La volontà si dimostra in assemblea. Qualsiasi altro modo, anche indiretto, rimane precluso.

Impossibile si formi una maggioranza se gli astenuti + contrari sono in numero maggiore dei favorevoli, quindi nessun sovvertimento della volontà formatasi in assemblea è possibile.

condo77 dice:

Impossibile si formi una maggioranza se gli astenuti + contrari sono in numero maggiore dei favorevoli, quindi nessun sovvertimento della volontà formatasi in assemblea è possibile.

Condo, sapevo che avresti avuto fretta di contraddire...

Considera gli assenti e vedrai che non è per niente impossibile: 3 sì e due astenuti in assemblea più due assenti che notificano il dissenso 

Io non ho parlato di contrari.

Inoltre, caro il mio condo, si assegnerebbe una posizione privilegiata agli astenuti, che non solo potrebbero impugnare ma anche esprimere la propria volontà al di fuori della sede assembleare. Secondo me sarebbe un po'troppo...

 

Modificato da Massi

 

cacallo dice:

Paul_Cayard, non ti preoccupare, per me la tua risposta era già chiara; io posso essere presente, evitare di votare no magari perché desidero approfondire la questione, poi posso esercitare il dissenso nei 30 giorni a seguire, oppure non fare niente e la delibera sarà cogente, pro e contro, anche per me.

L'importante è non votare favorevolmente perché poi è parecchio problematico esercitare il dissenso postumo.

finiti i like ....

 

👍

Massi dice:

Condo, sapevo che avresti avuto fretta di contraddire...

Considera gli assenti e vedrai che non è per niente impossibile 

Inoltre io non ho parlato di contrari.

 

Quanto hai affermato è matematicamente sbagliato, c'è poco da considerare Massi.

In quanto agli assenti, per definizione non concorrono alla formazione della volontà in assemblea.

Se in assemblea 5 votassero a favore e 5 si astenessero, la delibera non passerebbe.

Se 6 votassero a favore e 4 si astenessero, la delibera passerebbe (posto che i 6 abbiano i millesimi necessari).

Se quei 4 successivamente si dissociassero, rimarrebbe valida la delibera.

Se oltre ai 4 astenuti si dissociassero anche 3 assenti, nuovamente nulla cambia in merito alla validità della delibera adottata.

condo77 dice:

Quanto hai affermato è matematicamente sbagliato

Leggi bene, matematico della domenica🤦‍♂️

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