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Lothar

ECOBONUS 110%: Art. 119 DL 34/2020 comma 9bis e Art. 1121 c.c.

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Salve a tutti,

l’assemblea di condominio ha deliberato in maggioranza per l’avvio dei lavori di efficientamento energetico usufruendo dell’Ecobonus 110 % (cappotto termico, caldaie a condensazione ect.) tramite la Cessione del credito.

 

A tal proposito avrei due domande.

 

1 ) In fase di assemblea, con il consenso unanime, è possibile “accollare” l’intera spesa agevolata per le parti comuni, inerente all’Ecobonus 110%, ad uno o più condòmini, previo loro consenso, in modo che i dissenzienti diano solo il benestare per l’avvio dei lavori più il pagamento delle spese extra, come il compenso dell’amministratore, ma senza essere costretti ad effettuare la Cessione del credito per i lavori dell’Ecobonus 110%? Se non sbaglio questa possibilità è contemplata nell’Art. 119 DL 34/2020 comma 9bis.

 

2 ) I condòmini dissenzienti possono impugnare la delibera avvalendosi dell’Articolo 1121 del Codice Civile, riferito alle spese gravose e voluttuarie, in modo da essere esonerati dal concorrere con la propria Cessione del credito ai lavori inerenti all’Ecobonus 110%?

 

Lothar dice:

in modo che i dissenzienti diano solo il benestare per l’avvio dei lavori più il pagamento delle spese extra, come il compenso dell’amministratore, ma senza essere costretti ad effettuare la Cessione del credito per i lavori dell’Ecobonus 110%?

No. Se l'assemblea decide per l'accollo, o meglio alcuni condòmini si prendono l'onere di pagare per tutti, tutto l'iter , i costi nonchè la relativa detrazione (che potrà essere ceduta) restano in capo ai soli condòmini che si sono dichiarati favorevoli a sostenere tutto l'intervento. Gli altri condòmini "sono fuori dai giochi".

 

Lothar dice:

2 ) I condòmini dissenzienti possono impugnare la delibera avvalendosi dell’Articolo 1121 del Codice Civile, riferito alle spese gravose e voluttuarie, in modo da essere esonerati dal concorrere con la propria Cessione del credito ai lavori inerenti all’Ecobonus 110%?

No, perchè è stato previsto un quorum deliberativo ad hoc che, pertanto, supera le previsioni dell'art. 1121.

 

Inoltre, la cessione del credito non è un obbligo, ogni condòmino puo' decidere se cedere oppure detrarre.

 

Lothar dice:

1 ) In fase di assemblea, con il consenso unanime, è possibile “accollare” l’intera spesa agevolata per le parti comuni, inerente all’Ecobonus 110%, ad uno o più condòmini, previo loro consenso, in modo che i dissenzienti diano solo il benestare per l’avvio dei lavori più il pagamento delle spese extra, come il compenso dell’amministratore, ma senza essere costretti ad effettuare la Cessione del credito per i lavori dell’Ecobonus 110%?

All'unanimità potete porre in essere qualsiasi convenzione, quindi anche suddividere in modo differenziato le spese dei lavori (spese principali solo ad alcuni condomini, spese accessorie come compenso amministratore suddivise invece tra tutti).

Ciascuno potrà detrarre in base al riparto deciso e alle spese effettivamente sostenute.

condo77 dice:

All'unanimità potete porre in essere qualsiasi convenzione, quindi anche suddividere in modo differenziato le spese dei lavori (spese principali solo ad alcuni condomini, spese accessorie come compenso amministratore suddivise invece tra tutti).

Ciascuno potrà detrarre in base al riparto deciso e alle spese effettivamente sostenute.

L’articolo al quale fare riferimento per chiedere, in fase di assemblea, di “accollare” la spesa inerente all’Ecobonus 110% solo ad alcuni condòmini, previo loro consenso, è l’Art. 119 DL 34/2020 comma 9-bis, giusto?

Lothar dice:

L’articolo al quale fare riferimento per chiedere, in fase di assemblea, di “accollare” la spesa inerente all’Ecobonus 110% solo ad alcuni condòmini, previo loro consenso, è l’Art. 119 DL 34/2020 comma 9-bis, giusto?

Sì:

9-bis
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea
del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

 

 

Nel caso approviate all'unanimità, non sarebbe nemmeno necessario il 9-bis perché già c'era il 1123 c.c. comma 1:

 

Articolo 1123 Codice Civile - Ripartizione delle spese

Le spese necessarie(1) per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio [1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68], salvo diversa convenzione(2).

 

Note

(1) Si tratta di una tipica obbligazione propter rem.

(2) Il primo comma riguarda le spese relative a beni e servizi di cui tutti godono indistintamente, comprese le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
La norma può essere derogata solo dall'unanimità dei condomini.

L'art. 119 comma 9bis permette di approvare l'accollo senza l'unanimità. E' questa la novità rilevante.

Vi ringrazio per le esaurienti risposte. Se ho capito bene, l’assemblea ha la facoltà di “accollare” la spesa ad uno o più condòmini, in questo caso i favorevoli all’Ecobonus 110%, solo se questi sono d’accordo a farsi carico dell’intera spesa e conseguente detrazione. In caso di loro rifiuto, dovranno partecipare tutti i condòmini, anche i dissenzienti, giusto?

 

Avrei altri tre dubbi.

 

1 ) Qualora un condòmino con il suo Credito d’imposta maturato non arrivasse a detrarre l’intero importo per i lavori delle parti comuni, dovrà pagare la restante parte non coperta dall’agevolazione di tasca propria?
Mi spiego meglio: mettiamo caso che dal preventivo dei lavori inerenti all’Ecobonus 110% nelle parti comuni indetti dall’assemblea, Tizio dovesse versare la quota di 100.000 € in base ai suoi millesimi. Se con la sua Cessione del credito maturato arrivasse ad un massimo di 60.000 €, i restanti 40.000 € non coperti dall’agevolazione dovrà versarli di tasca propria oppure la Cessione del credito inerente all’Ecobonus 110% coprirebbe lo stesso l’intero importo della spesa fornendo appunto la percentuale del 110%? 

 

2 ) La Cessione del credito per i lavori sulle parti comuni inerenti all’Ecobonus 110%, devono farla tutti gli inquilini dell’appartamento oppure solo i proprietari? Ad esempio, in una famiglia di tre persone, genitori e figlio maggiorenne, la Cessione del credito per le parti comuni possono farla solo i genitori (proprietari) oppure anche il figlio sarà tenuto a fare la Cessione del credito per le parti comuni del condominio?

 

3 ) Se un condòmino proprietario dell’appartamento, decidesse di usufruire dell’Ecobonus 110% tramite Cessione del credito esclusivamente per le parti comuni del condominio, in tal caso sarà l’amministratore ad occuparsi di svolgere tutte le pratiche per effettuare la Cessione del credito per le parti comuni del condominio oppure anche il singolo condòmino dovrà mettersi a lavoro per avviare tutte le pratiche per la Cessione del credito? Voglio dire, nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio, inerenti all’Ecobonus 110%, basterà una semplice firma dei condòmini e al resto penserà tutto l’amministratore oppure saranno i singoli condòmini a doversi fare carico di sbrigare tutte le pratiche per la propria Cessione del credito da utilizzare per i lavori delle parti comuni?

Lothar dice:

giusto?

giusto.

 

Lothar dice:

La Cessione del credito per i lavori sulle parti comuni inerenti all’Ecobonus 110%, devono farla tutti gli inquilini dell’appartamento oppure solo i proprietari?

La detrazione compete a chi sostiene i costi, solitamente i proprietari. Se i proprietari sono piu' di uno sarà loro cura indicare se tutti partecipano proquota, oppure sarà solo uno o piu' a fruire della detrazione. Nel caso degli inquilini possono sostenere il costo se autorizzati dai proprietari, e vale la stessa regola: stabiliranno chi fruisce della detrazione, se in misura superiore ad uno.

Il "credito" corrisponde alla detrazione, pertanto potrà cedere il titolare di tale detrazione, individuato con le regole di cui sopra.

 

Lothar dice:

Voglio dire, nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio, inerenti all’Ecobonus 110%, basterà una semplice firma dei condòmini e al resto penserà tutto l’amministratore

Per le parti comuni la pratica relativa alla cessione da inviare ad AdE compete solo all'amministratore, i condòmini che vorranno cedere la detrazione derivante dagli interventi sulle parti comuni hanno il solo compito di indicare all'amministratore l'intenzione a cedere e indicare il codice fiscale del cessionario, con cui hanno sottoscritto il contratto di cessione, salvo che sia stato mandato all'amministratore di individuare il cessionario per tutti i condòmini cedenti.

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