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maria iarossi

MODIFICHE ALL�ASCENSORE PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE RIPARTO SECONDO ART. 1123 O 1124

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Abbiamo deliberato a l'unanimità modifiche all’ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, senza definire come ripartirle.

La mia scala ha 5 piani l’ascensore è stato istallato dal costruttore dell’immobile.

Prima delle modifiche,  l’ascensore partiva dal piano ammezzato a cui si accede con una decina di scalini. Ora dopo le modifiche parte dal piano terra, abbiamo allargato le porte della cabina e cambiato pulsantiera.

I due proprietari del piano ammezzato non hanno in passato, mai concorso a nessuno dei costi di manutenzione ne ordinarie ne straordinarie.

Ora l’amministratore ha ripartito la spesa dell’innovazione, per tutti e 10 condomini (due per piano) secondo Art. 1124 quindi 50% sui millesimi di proprietà e 50% sulle altezze dei vari piani.

Trovo che trattandosi di innovazioni, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e non sostituzione dell’ascensore, le modifiche sono a vantaggio di tutti i condomini anche dei due condomini del piano ammezzato. Che hanno comunque votato a favore dell’innovazione. Il riparto delle spese non andrebbe calcolato con art. 1123 tabella generale della proprietà.  

chi può aiutarmi? Ho chiesto anche pareri legali ma sono discordanti. 

A mio avviso si applica l'art. 1124 perché l'intervento è migliorativo di un servizio esistente.

L'art. 1123 si applicherebbe nel caso venisse introdotto un nuovo servizio (innovazione), cioè installato ex novo l'ascensore.

Non c'è nessun' altro, che si esprime sulla questione? l'articolo 1124 parla di sostituzione e manutenzione. ma nel caso esposto vi sono delle modifiche che permettono a tutti incluso i condomini del piano ammezzato di superare quei 10 scalini che portano dal piano terra all'ammezzato. Infatti in un primo momento si era pensato ad un montascale che sarebbe comunque stato ripartito per millesimi. La funzione della modifica all'ascensore è la stessa (superamento dei 10 scalini) di conseguenza sarà poi la manutenzione che andrà ripartita con l'art. 1124 ma non la modifica che di fatto è una innovazione.

maria iarossi dice:

la modifica che di fatto è una innovazione

Se è una modifica, allora non è un'innovazione, ma una miglioria. 😉

Più concretamente, che lavori sono stati fatti?

Hai accennato alla sostituzione della pulsantiera e all'allargamento delle porte, questi a mio avviso vanno sicuramente suddivisi con l'art. 1124.

Cos'altro?

 

Concordo che l'eventuale installazione ex novo di un montacarichi sarebbe stata da ripartire per millesimi generali ex art. 1123.

come vedi tutti i lavori e le sostituzioni non sono di sostituzione ad un impianto mal funzionante. Ma servono solo per allungare di un piano la partenza dell'ascensore. per abbattere quei 10 scalini dal piano terra al piano ammezzato. Potevamo farlo farlo con una sedia monta scala. Ma poichè il costo era di poco inferiore abbiamo preferito farlo all'ascensore. La finalità è la stessa ABBATTERE LE BARRIERE perchè quelli degli ultimi piani dovrebbero pagare tanto di più???

maria iarossi dice:

come vedi tutti i lavori e le sostituzioni non sono di sostituzione ad un impianto mal funzionante. Ma servono solo per allungare di un piano la partenza dell'ascensore. per abbattere quei 10 scalini dal piano terra al piano ammezzato. Potevamo farlo farlo con una sedia monta scala. Ma poichè il costo era di poco inferiore abbiamo preferito farlo all'ascensore. La finalità è la stessa ABBATTERE LE BARRIERE perchè quelli degli ultimi piani dovrebbero pagare tanto di più???

In effetti ho verificato in rete e il prolungamento corsa viene equiparato alla nuova installazione.

V. p.e.

 

Si è ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione che l'installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio, e quindi anche il prolungamento della corsa dello stesso (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente, vanno ripartite non ai sensi dell’art. 1124 c.c., ma secondo l’art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino: Cass. 25 marzo 2004, n. 5975; Cass. 17 febbraio 2005, n. 3264), costituisce innovazione che può essere deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l'impianto di proprietà comune.

https://www.altalex.com/documents/news/2017/09/29/condominio-corsa-ascensore

 

L'installazione di nuovo impianto di ascensore va annoverata tra le innovazioni di costo gravoso e suscettibili di utilizzazione separata: in tal senso si e espressa anche la Cassazione con sentenze n. 614 del 13.3.1963 e n. 1529 dell' 11.2.2000. Ne derivano l'applicabilità alla specie del 5° comma art. 1136 cod. civ. in tema di maggioranza occorrente per la relativa delibera, tanto in prima che in seconda convocazione (in tal senso, Cass., sent. n. 1529 dell' 11.2.2000), e l'applicabilità dell'art. 1121 cod. civ. per quanto attiene all'esonero dei dissenzienti dalla spesa di installazione (con eventuale successivo esercizio del diritto di parteciparvi). In linea generale, anche il prolungamento corsa dell'ascensore è sottoposto alle stesse regole concernenti i nuovi impianti.

--link_rimosso--

 

 

Direi quindi che hai ragione: tutti gli interventi necessari per il prolungamento corsa sono da suddividere per millesimi.

Solo eventuali interventi di manutenzione eseguiti contestualmente ma non strettamente necessari per il prolungamento sono da suddividere secondo l'art. 1124, metà per altezza e metà per millesimi.

Convinto me, ti restano da convincere i condomini dei piani bassi (quelli dei piani alti immagino la penseranno già come te). 😉

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