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Peppino plasmon

Pagamento canone in ritardo

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Buongiorno e grazie per la cortese risposta. Ho un quesito a cui non riesco a dare una risposta. 

Ho dato in gestione un'azienda commerciale. Il pagamento dei canoni è quadrimestrale ed il contratto include la clausola prevista nell'art. 1456 cioe la clausola risolutiva espressa.  Faccio presente che i rapporti con i gestori la mia attività si sono manifestati da subito poco lineari, anche per altri motivi. Il pagamento del canone, così come previsto nel contratto, doveva avvenire entro il giorno 5 del mese (anticipato)....invece, il pagamento è avvenuto il giorno 23. Faccio presente che appellandoci a quanto previsto nel contratto ovvero alla clausola risolutiva espressa, abbiamo inviato una PEC con la quale facevamo presente di volerci avvalere della citata clausola. Già, sin dalla prima scadenza questi hanno manifestato difficoltà, figuriamoci per il futuro. La mia domanda è duplice:

  • Posso ricorrere alla clausola risolutiva espressa anche se si tratta del primo pagamento ? Faccio presente che hanno voluto che il pagamento avvenisse ogni 4 mesi anticipati)...
  • E' prevista in questi casi la tolleranza di 20 giorni ? se si, da quando decorrono, dal giorno 5 o i primi 5 giorni sono già compresi ?

Grazie per la gentile risposta.

Modificato da Peppino plasmon

La tolleranza di 20 giorni è una norma di legge che vale per quaklunque contratto.

Sei stato pagato dopo 18 giorni: la clausola risolutiva espressa non si può far valere.

Devo inoltre ricordarti la la recissione del contratto non sarà mai automatica: dovrai sempre e comunque rivolgerti ad un giudice per farti riconoscere la validità della clausola risolutiva espressa.

 

p.s.: prendi nota che di questi tempi è già un successo disporre di inquilini che pagano più o meno puntualmente o perlomeno non diventano morosi a tutti gli effetti...

Grazie Albano59 per la tempestiva risposta però...........: Ma allora perchè nei contratti viene scritto che "il mancato pagamento nei termini convenuti produrrà ai sensi dell'art.1456 ipso Jure la risoluzione........fermo restando il dover ricorrere ad un giudice........"

Un cordiale saluto

Peppino plasmon dice:

Buongiorno e grazie per la cortese risposta. Ho un quesito a cui non riesco a dare una risposta. 

Ho dato in gestione un'azienda commerciale. Il pagamento dei canoni è quadrimestrale ed il contratto include la clausola prevista nell'art. 1456 cioe la clausola risolutiva espressa.  Faccio presente che i rapporti con i gestori la mia attività si sono manifestati da subito poco lineari, anche per altri motivi. Il pagamento del canone, così come previsto nel contratto, doveva avvenire entro il giorno 5 del mese (anticipato)....invece, il pagamento è avvenuto il giorno 23. Faccio presente che appellandoci a quanto previsto nel contratto ovvero alla clausola risolutiva espressa, abbiamo inviato una PEC con la quale facevamo presente di volerci avvalere della citata clausola. Già, sin dalla prima scadenza questi hanno manifestato difficoltà, figuriamoci per il futuro. La mia domanda è duplice:

  • Posso ricorrere alla clausola risolutiva espressa anche se si tratta del primo pagamento ? Faccio presente che hanno voluto che il pagamento avvenisse ogni 4 mesi anticipati)...
  • E' prevista in questi casi la tolleranza di 20 giorni ? se si, da quando decorrono, dal giorno 5 o i primi 5 giorni sono già compresi ?

Grazie per la gentile risposta.

albano59 dice:

La tolleranza di 20 giorni è una norma di legge che vale per quaklunque contratto.

Sei stato pagato dopo 18 giorni: la clausola risolutiva espressa non si può far valere.

Devo inoltre ricordarti la la recissione del contratto non sarà mai automatica: dovrai sempre e comunque rivolgerti ad un giudice per farti riconoscere la validità della clausola risolutiva espressa.

 

p.s.: prendi nota che di questi tempi è già un successo disporre di inquilini che pagano più o meno puntualmente o perlomeno non diventano morosi a tutti gli effetti...

In realtà l'art. 5 della l. 392/78 che prevede la tolleranza di 20 giorni non si applica alle locazioni commerciali. Tuttavia, il codice civile prevede che l'inadempimento sia rilevante (art. 1455 c.c.). Quindi, ciò che esce dalla porta, in sostanza rientra dalla finestra, nel senso che comunque ci può essere un margine di tollerabilità e, soprattutto, se si tollera il ritardo, la clausola risolutiva espressa potrebbe intendersi rinunciata. Mi spiego, se la scadenza è il 5 il 6 dovrebbe partire la diffida... se tu chiedi la risoluzione "dopo" il pagamento del canone in ritardo di 20 giorni la sua valenza è un po' depotenziata (tanto più che sono canoni anticipati... quindi ti hanno già pagato i successivi 3 mesi).

 

Nel caso di specie, insomma, mi pare difficile - ma non impossibile - sostenere l'intervenuta e automatica risoluzione del contratto in funzione del ritardato inadempimento. Sarebbe opportuno che vi fossero altri elementi concorrenti all'inaffidabilità del conduttore e/o che la situazione di ritardo si ripeta (senza ulteriore tolleranza).

Gentilissimo Avv. "Oimmena", in verità la Pec con la quale facevamo presente di volerci valere della clausola risolutiva è partita prima del pagamento. Ovviamente, se non si ha dimestichezza di certe problematiche passa qualche giorno prima di intraprendere legalmente un qualche percorso.

Altri elementi poi ve ne sono o ve ne sarebbero secondo me ma, trattasi di obbligazioni che pare non  siano valide come elemento di supporto alla "clausola" anche se molto significative tipo impegno ad assumere regolarmente, impegno a fare polizze assicurative impegno usl.....Ma, queste obbligazioni, pur se citate nel contratto, non prevedono alcuna "penalizzaziione". Ovvero, per il pagamento ritardato si è fatto riferimento alla applicazione dell'art.1456 mentre per le altre obbligazioni, che di fatto non sono state mantenute,  non è stato previsto nulla.....questa è una cosa che non capisco ma pare sia così: vi risultà ?

Be', come le dicevo, non ogni inadempimento può giustificare la risoluzione, altrimenti sarebbe un contratto capestro, quindi è normale che la risoluzione automatica sia circoscritta ad ipotesi precise, altrimenti sarebbe mera clausola di stile ed inapplicabile.

 

Essendovi mossi tempestivamente per la contestazione del mancato pagamento del canone, in presenza di clausola risolutiva espressa correlata espressamente al mancato tempestivo pagamento anche di una sola mensilità, direi che la risoluzione espressa è pienamente efficace e potreste procedere con la richiesta di sfratto a nulla valendo l'intervenuto (tardivo) pagamento.

 

Vi consiglio di far valutare la questione nello specifico da un legale che possa attentamente valutare la dicitura contrattuale e gli eventuali orientamento locali.

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