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ekontar

Possiamo chiudere il riscaldamento in casa di inquilino moroso ??

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Come da oggetto e scusate se posto qui anziché in altra area del forum, mi sembrava più consona ...

 

Gestiamo una centrale termica e il sistema di contabilizzazione calore in uno stabile dove un proprietario ha dovuto pagare le spese di riscaldmento al posto dell'inquilino, moroso, che non le poteva o non voleva pagare l'anno scorso ....

Per mantenere un rapporto umano e non arrivare agli avvocati, si sono accordati perchè almeno quest'anno (dato che probabilmente finirà che dovrà pagare ancora il proprietario) il riscaldmento venga tenuto chiuso (hanno un riscaldamento centralizzato), dato che il clima è piuttosto mite e l'appartamento si trova in una zona centrale del palazzo.

Nonostante le assicurazioni, però, dalle letture dei ripartitori di calore si vede che i termoconvettori scaldano, vengono cioè usati normalmente come in passato. L'anno scorso, oltre tutto, la quota riscaldamento è stata molto alta, superiore alla media ed esageratamente alta per un appartamento in quella posizione.

Il proprietario ci chiede quindi di andare in casa dell'inquilino e chiudere i detentori (le valvole di uscita dei radiatori) oltre che le valvole, per avere la certezza matematica che i corpi scaldanti rimangano freddi ... cosa che poi si puo' verificare leggendo in remoto i consumi.

 

A parte l'inutilità dell'intervento, secondo me, perchè bisognerebbe decidere cosa fare se poi l'inquilino si riapre le valvole, secondo voi si può fare legalmente una cosa del genere ? Non rischiamo di essere buttati fuori di casa ? Bisogna prima (parlo da ignorante in materia) cominciare una procedura di sfratto e pagare, nelo frattempo, le spese sostenute (e non pagate) dall'inquilino ??

 

Grazie mille per le risposte

eK

Non capisco la vostra preoccupazione verso quella che dovrebbe essere materia dell'amm.re e del proprietario, se voi dovete solo fare letture e ripartizioni.

 

In effetti non avete alcun titolo per accedere alla porzione d'impianto su richiesta del proprietario. Casomai dell'amm.re. Ma l'inquilino può non farvi entrare. Ma una valvola sul tubo prima che entri in casa sua?

 

In ogni caso, la riforma del condominio dice che si può fare. Il come, non è sempre semplice.

Ma non sono "preoccupato", vorrei solo rispondere in modo documentato al proprietario (che mi chiede di fare questa operazione) che non lo posso fare (non che non lo so, o non lo voglio, fare .....).

Il riscaldAmento è a distribuzione verticale, non ci sono valvole di zona o nulla che intercetti il suo appartamento.

Io vorrei evitare per due motivi, uno perchè è inutile chiudere una cosa se poi questa non viene (perchè non è possibile, non so se esistono sistemi che lo permettano) piombata o sigillata: come io la chiudo poi un altro la puo' riaprire. L'altro motivo è di natura .. morale: non che mi stia simpatico uno che non paga le spese e costringe a farlo il proprietario, anzi, però non mi piace l'idea di eseguire un intervento del genere, non di natura tecnica ma amministrativa. Comunque ho informato l'amministratore.

 

- - - Aggiornato - - -

 

http://tecnici24.ilsole24ore.com/art/immobili/2013-11-05/riscaldamento-stacca-neanche-condomini-151758.php

 

non potete chiudere il riscaldamento , né dall'esterno ne tantomeno dall'interno

Grazie per la segnalazione.

http://tecnici24.ilsole24ore.com/art/immobili/2013-11-05/riscaldamento-stacca-neanche-condomini-151758.php

 

non potete chiudere il riscaldamento , né dall'esterno ne tantomeno dall'interno

Non è così. E basta un pò di buon senso.

La disposizione c'è nella riforma, si può fare e non ci sono esclusioni nei servizi tagliabili. Se qualcuno degli addetti ai lavori non lo ritiene costituzionale, perchè non demanda la diatriba alla Corte costituzionale?

 

Le sentenze innovative di primo grado non sono rare. Ricorda quella del rinnovo del mandato con 1/3.

 

Il buon senso è che il moroso tra l'anticipare le spese all'avvocato e il pagare il condominio, penso scelga la seconda.

per poter chiudere "piombare" un impianto interno di riscaldamento, necessita entrare nell'unità abitativa e, se non hai il permesso, devi ricorrere alla procedura d'urgenza ex art 700 affinché il giudice ti dia assenso in tale comportamento ma prima cosa deve essere previsto dal regolamento di condominio:

art 63 In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento”.

E' semplice da interpretare come questa strada comporti, nel caso in cui il condomino moroso si opponga a far entrare nel proprio domicilio l’incaricato che procederà alle operazioni sull’impianto interno per sospendere l’erogazione del riscaldamento, la necessità di fare ricorso all’autorità giudiziaria.

E ciò tramite un provvedimento cautelare volto ad ottenere con urgenza( ex art 700) l’autorizzazione da parte del Giudice alla sospensione dell’erogazione al condomino moroso del servizio di riscaldamento con accesso all’immobile di proprietà di quest’ultimo il quale dovrà tollerare l’apposizione dei sigilli al proprio impianto di riscaldamento.

Inoltre con sentenza 24 ottobre 2013 (causa 72656/13) il tribunale di Milano a obbligato un amministratore a riaprire il riscaldamento... vero che le sentenze non fanno legge ma....il tribunale ha : ritenuto necessario far prevalere il diritto alla salute, come sancito dall’articolo 32 della nostra Costituzione, su quanto previsto dalla riforma condominiale (legge 220/2012). Una decisione, quindi, volta ad evidenziare le lacune della riforma condominiale del 2012, che non sembra aver previsto al suo interno la necessaria tutela dei principi costituzionali, come, ad esempio, il diritto alla salute e la funzione sociale nell’ambito del diritto di proprietà.

http://www.forexinfo.it/Riscaldamento-condominiale-non-si

 

Quindi a mio avviso Ekontar , non , ribadisco non, può entrare nell'appartamento e il proprietario non può chiudere il riscaldamento se non prima di aver adottato tutte le misure del caso non ultimo lo sfratto per mancato pagamento o decreto ingiuntivo ... ma se non paga l'inquilino paga il proprietario e questo lo sappiamo tutti....

Quindi a mio avviso Ekontar , non , ribadisco non, può entrare nell'appartamento e il proprietario non può chiudere il riscaldamento se non prima di aver adottato tutte le misure del caso non ultimo lo sfratto per mancato pagamento o decreto ingiuntivo ... ma se non paga l'inquilino paga il proprietario e questo lo sappiamo tutti....

1) Forse è più esatto dire che non può entrare "d'autorità". Ma questo, oltre ad essere ovvio, l'avevo già scritto e lui stesso l'aveva capito.

 

2) Che la procedura di sfratto (che tra l'altro poco c'entra col recupero delle morosità) e il DI siano propedeutici, l'art.63 non lo riporta.

 

3) Riporta invece due cose ben più importanti:

 

a) deve essere l'amm.re a disporlo, quindi non il proprietario;

 

b) deve recarne disposizione il RdC.

Proprio questo ultimo punto al quale ha rimandato il legislatore sembrerebbe appunto riferirsi ad un preesistente negozio tra le parti, confermandone la validità e disconoscendo interpretazioni accessorie. In ogni caso, si può solo se lo contempla il regolamento, contrattuale o divenuto tale.

 

Di conseguenza la disposizione da osservare in dettaglio è semmai quella del regolamento e un eventuale giudizio verterebbe sulla validità di tale negozio e non su quella dell'art.63, che eventualmente spetta al Parlamento modificare.

e il DI sino propedeutici, l'art.63 non lo riporta

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63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,

l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione

immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non

ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

e il DI sino propedeutici, l'art.63 non lo riporta

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63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,

l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione

immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non

ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Non è riportata la sequenza morosità>180gg=distacco servizi possibile solo se esperito DI.

 

Il C3 non lo riporta.

 

Art.63

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

 

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Se fossi come dici tu, la disposizione non avrebbe senso.

Primo perchè allora dovrebbe essere scritto se il distacco possa avvenire:

a) al momento della presentazione del DI;

b) al momento della decisione del giudice;

c) al momento del precetto.

 

Se io ho ottenuto l'accoglimento della mia domanda giudiziale, a che titolo stacco il servizio per il quale il giudice ha disposto il pagamento in via esecutiva? Ho già visto soddisfatta la mia richiesta.

 

Del resto basti pensare a come e quando stacchino le utenze i gestori. Sicuramente ben prima di arrivare in tribunale.

Ringrazio molto Pessina per il link della sentenza di Tribunale che ancora non avevo trovato.

L'ho già girata al mio avvocato per utilizzarla in una causa di danni morali, materiali e biologici contro ACEA ATO2 per interruzione di pubblico servizio senza preavviso (reiterata in meno di 15 mesi) ed illecitamente (morosità inesistente) ai danni di mia madre!!!

 

Saluti

Troppi avvocati, troppe cause ..... sarò antipatico ma credo siano uno dei tanti motivi della decadenza morale e culturale di 'sta nazione ...

Ci siamo americanizzati-fullbody-H24 per dirla alla Crozza. Gli stessi magistrati si difendono dalle accuse di inefficienza e scarsa produttività rispondendo che (addirittura) in Italia sono tra i più produttivi d'europa (bum) ma che la colpa è degli italiani che si fanno causa se il gatto viene a farsi le unghie sullo zerbino del vicino ....

 

O tempora, o mores ! .... mala tempora currunt ! e, soprattutto, Dura Lex Sed Lex (il lesso è duro, ma è sempre lesso .....)

 

ciao

eK

Troppi avvocati, troppe cause ..... sarò antipatico ma credo siano uno dei tanti motivi della decadenza morale e culturale di 'sta nazione ...

Ci siamo americanizzati-fullbody-H24 per dirla alla Crozza. Gli stessi magistrati si difendono dalle accuse di inefficienza e scarsa produttività rispondendo che (addirittura) in Italia sono tra i più produttivi d'europa (bum) ma che la colpa è degli italiani che si fanno causa se il gatto viene a farsi le unghie sullo zerbino del vicino ....

 

O tempora, o mores ! .... mala tempora currunt ! e, soprattutto, Dura Lex Sed Lex (il lesso è duro, ma è sempre lesso .....)

 

ciao

eK

Sul fatto che il contenzioso di qualsiasi specie potrebbe essere ridotto attraverso profonde riforme concordo pienamente. Ma non scherzare sul carico di lavoro dei magistrati, perchè è esattamente così. E se allarghiamo il confronto con gli USA il divario è ancora più ampio.

 

--link_rimosso--

Sul fatto che il contenzioso di qualsiasi specie potrebbe essere ridotto attraverso profonde riforme concordo pienamente. Ma non scherzare sul carico di lavoro dei magistrati, perchè è esattamente così. E se allarghiamo il confronto con gli USA il divario è ancora più ampio.

 

--link_rimosso--

Le statistiche sono solo freddi numeri che non spiegano nulla....e tralasciamo quanto poi qualcuno puntualizza nello stesso link in replica alla "difesa" della categoria.

 

Se chi riceve incarichi non li svolge nei tempi adeguati...poi inevitabile che si possa dire che si ha il doppio di carico di lavoro rispetto agli omologhi di altri paesi.

 

Tornando al caso iniziale, l' amministratore non può comunque appliicare una "Chiusura" del riscaldamento su richiesta di n condomino/proprietario avverso l' inquilino insolvente/moroso.

 

Esiste un proprietario che è l' unico che ha obbligo di pagare le quote condominiali.

Se il suo inquilino non paga l' affitto o non rimborsa la quota riscaldamento...il condominio non può essere coinvolto.

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