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Problema di distanze per lo scarico fumi in contesto condominiale

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Buongiorno a tutti. Faro’ una lunga premessa perche’ penso che sia un argomento che possa interessare molti soprattutto in vista dei bonus fiscali.

 

Ho un appartamento in condominio di 20 anni, nessun altro fabbricato di fronte e io sopra ho il tetto e sotto solo un altro appartamento.

 

L’impianto attuale prevedere una canna fumaria collettiva dove confluiscono gli scarichi dei fumi dei 2 appartamenti. Le caldaie che ora sono in esercizio (la mia e quella di sotto), sono di tipo tradizionale a metano e sono ad incasso esterne (nella rientranza nel terrazzo). L’aspirazione avviene direttamente dal terrazzo e lo scarico in canna fumaria.

 

Io vorrei sostituire la mia con una a condensazione di 30 kW circa. L'amministratore mi dice che potrei intubare la canna fumaria. Gli installatori che mi hanno fatto il preventivo mi dicono che non possono intubare il condotto esistente fino al tetto perche’ per le norme attuali non possono coesistere gli scarichi delle due soluzioni diverse (quello sotto non la vuole cambiare), per cui mi prospettano lo scarico a parete o sopra la grondaia (ipotesi 1 e 2).

 

Intanto già qui il primo dubbio. Non capisco il senso di impedire l'intubazione se questa è fatta con acciao AISI 316L che resiste alla corrosione e se la canna fumaria viene utilizzata solo per lo scarico e non per l'aspirazione. Infatti essendo la caldaia all'aria aperta potrei utilizzare un tubo sdoppiato e non il coassiale. L'amministratore mi diceva che potevo utilizzare un tubo da 8 su in diametro complessivo di 18 cm della canna in modo da lasciare lo spazio per l'appartamento di sotto quando un giorno volesse fare altrettanto. In ogni caso tutti i tecnici che ho sentito mi dicono che non si può fare secondo sto cavolo di normativa.

 

Se non posso fare un lavoro del genere devo uscire con un nuovo tubo di scarico dal terrazzo verso l'esterno per cui cercando in rete leggo che per l’installazione di una canna fumaria non e’ necessario il benestare dell’assemblea condominiale anche se si sviluppa su parti comuni del condominio.

Fonte: https://www.condominioweb.com/distanza-canna-fumaria-da-balconi-e-finestre.15021

Ciò che non può fare un regolamento condominiale, a meno che non sia di natura contrattuale, è vietare l'installazione di canne fumarie ad uso individuale sui muri comuni.

Quando la Cassazione s'è soffermata su questo particolare uso delle parti comuni ha affermato che «l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico» (tra le tante, così Cass. 16 maggio 2000 n. 6341).

Il riferimento è all'art. 1102 del codice civile che, per l'appunto, consente gli usi più intensi delle cose comuni da parte di ciascun condòmino, chiaramente le rispetto del regolamento e dei diritti degli altri.

Tanto è radicato questo convincimento che, ad esempio, la magistratura amministrativa ritiene che per l'installazione di una canna fumaria ad uso individuale su di un muro comune non sia necessario il consenso degli altri condomini (T.A.R. Ancona 6 giugno 2008 n. 898).

Essendo, infatti, le autorizzazioni rilasciate "salvo diritti dei terzi", ciò non preclude questi ultimi dell'esperimento delle azioni dei diritti da essi stessi considerati violati.

Leggo anche che e’ necessario il rispetto dei regolamenti locali che nel frattempo presumo si siano allineati tutti alla norma generale UNI 7129/2015

Fonte: https://www.condominioweb.com/distanza-canna-fumaria-da-balconi-e-finestre.15021

Quando la giurisprudenza è stata interrogata sulla natura delle canne fumarie ai fini della sua installazione a distanze considerate legittime, la conclusione che è stata raggiunta è che avendo servendo per la dispersione dei fumi delle caldaie e quindi avendo una funzione identica a quella dei camini «vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 c.c. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali" (Cass., 2386/03; 10652/94)» (Cass. 12 ottobre 2017 n. 23973).

 

Secondo le norme attuali lo scarico a tetto è obbligatorio ma ci sono delle deroghe

Fonte: https://www.condominioweb.com/scarico-a-parete-della-caldaia-a-condensazione.16995

La Legge n. 90 del 2013 sancisce, a partire dal 31 agosto 2013, che tutti gli impianti termici di nuova realizzazione o installati in sostituzione a una precedente caldaia corre l'obbligo dello scarico a tetto.

L'art. 5 della L. 90/2013 stabilisce che "9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

...

9. bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

 

Il mio caso dovrebbe rientrare in questa lettera d

...

Lo scarico a parete in condominio, con riscaldamento autonomo, non è consentito se non viene rispettato quanto previsto dal Regolamento comunale, dal Regolamento ministeriale, dal decreto 102 del 2014 che fornisce agli enti comunali specifiche indicazioni

 

Se viene acquistata una caldaia a gas a condensazione con basse emissioni NOx, e sussiste l'impossibilità tecnica di accedere con la canna fumaria a tetto, lo scarico dei fumi a parete è una possibile soluzione. Al fine di far risultare validamente questo dato tecnico, occorre che vi sia apposita perizia asseverata di un tecnico qualificato (progettista).

Il tecnico ha il compito di attestare la ricorrenza di tutte le disposizioni normative e i regolamenti vigenti.

Chi e’ il tecnico ? L’installatore che rilascia la dichiarazione di conformita’ o il tecnico del C.A.T. che effettua la prima accensione ? Presumo sia il primo, confermate ?

...

Qualora incorrano e vengano rispettate tutte le condizioni indicate dal D. Lgs. 102/14, non può essere vietato lo scarico a parete per la caldaia a condensazione. Qui occorre rispettare la norma UNI 7129/2015, che determina le distanze da mantenere nel posizionamento del terminale di scarico.

Sono andato a cercare cosa dice questa norma, quindi riporto quanto specificato a pagina 19 

Fonte

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“Posizionamento dei terminali di scarico (nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto)

per apparecchi muniti di ventilatore in funzione della loro portata termica”

 

In rosso ho segnato i casi che potrebbero riguardarmi.

L’IPOTESI 1 prevede l’uscita del tubo coassiale sopra la caldaia, percorrendo a ridosso del muro un tratto fino ad uscire diritto oltre il muro perimetrale del condominio.

 

A1 - Sotto finestra 600 mm (NON HO FINESTRE VICINE )

A2 - Adiacenza ad una finestra 400 mm (NON HO FINESTRE VICINE )

B1 - Sotto apertura di aerazione/ventilazione 600 mm (NON HO APERTURE VICINE) 

B2 - Adiacenza ad una apertura di aerazione/ventilazione 600 mm (NON HO APERTURE VICINE)

C1 - Distanza in verticale tra due terminali di scarico 1500 mm (NON HO ALTRO TERMINALE DI SCARICO SOPRA O SOTTO, MA HO QUELLO SUL TETTO CHE SE SONO STATE RISPETTATE LE DISTANZE POTREBBE ESSERE AD 1 METRO o 1 ½ DALLA GRONDA)

C2 - Adiacenza in orizzontale ad un terminale di scarico 1000 mm (SE SI INTENDE SCARICO A PARETE NON HO ALTRO TERMINALE DI SCARICO A FIANCO)

D1 - Sotto balcone 300 mm (NON HO BALCONI SOPRA)

D2 - Fianco balcone 1000 mm (IN ORIZZONTALE QUINDI QUELLO DELL’APPARTAMENTO A FIANCO, QUI MI MANCHEREBBERO 20 CM FACILMENTE RECUPERABILI SE LO SCARICO LO SPOSTASSI ESATTAMENTE DI QUESTA DISTANZA VERSO L'INTERNO DEL MIO TERRAZZO)

E - Dal suolo o da altro piano di calpestio 2200 mm (IN VERTICALE QUINDI QUELLO DEL MIO APPARTAMENTO E QUI CI SIAMO PERCHÉ RIUSCIREI A STARE A 2.40)

F - Da tubazioni o scarichi verticali od orizzontali 300 mm (IN ORIZZONTALE DALLA GRONDA QUINDI DEVO USCIRE VERSO L'ESTERNO DI ALMENO 30 CM)

G - Sotto gronda 300 mm (IN VERTICALE SOTTO GRONDA ANCHE QUI CI SIAMO PERCHÉ POSSO RIMANERE A 40 CM)

H - Da un angolo/rientranza/parete dell’edificio 300 mm (NON DOVREBBE RIGUARDARMI PERCHE’ IO CON L'IPOTESI 1  ESCO CON ENTRAMBE LE IPOTESI OLTRE LA RIENTRANZA DOVE E’ COLLOCATA LA CALDAIA E IL TERRAZZINO)

 

Intanto i primi dubbi

 

Per la distanza C1 si considerano solo gli scarichi a parete perpendicolari tra loro oppure bisogna tenere conto anche del camino posizionato sul tetto ?

 

Sulla distanza dalle grondaie però leggo anche questo a pag. 20 “Nella collocazione dei terminali devono essere adottate distanze non minori di 500 mm da materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (per esempio, gronde e pluviali di materia plastica, elementi sporgenti di legno, ecc.); per distanze minori adottare adeguate schermature nei riguardi di detti materiali.”

Quindi non e’ 300 come da punto F ma 500 la sporgenza minima in orizzontale dalla grondaia e quindi dallo stabile ?

 

Inoltre ammesso che io possa deviare il tubo dal ridosso del muro con un angolo di 45 per guadagnare quei 20 cm che mi mancano (figura vista dall’alto tetto 2), non è che mi ritrovo l'odore dei fumi in casa o nel terrazzo ?

 

Continuando poi con la lettura di https://www.condominioweb.com/scarico-a-parete-della-caldaia-a-condensazione.16995

 

Occorre poi considerare che spesso lo scarico a parete crea comunque problemi con i vicini i quali possono invocare l'art. 844 c.c., norma in tema di intollerabilità di fumi ed esalazioni nocive sprigionate da uno scarico non situato sul tetto.

 

Lo stesso problema dell'odore potrebbe trovarselo il vicino a fianco anche se rispettassi le distanze a norma quindi ho pensato all'ipotesi 2 che nessuno degli installatori mi ha saputo confermare come possibile al 100%.

 

Quanto posso o devo salire sopra la grondaia ? (in figura distanza B)

 

Quanto deve rimanere distanziato il mio scarico dal camino della canna fumaria condominiale ? (in figura distanza C)

 

A parte questi ci sono altre situazioni da valutare ? Chiedo perche in rete non sono riuscito a trovare soluzioni simili, non vorrei che dal punto di vista normativo fosse peggio della prima anche se sembra migliore perche’ scarica sopra il tetto.

 

Grazie a chiunque possa dare un contributo.










 

misure.png

Modificato da solx
solx dice:

L’impianto attuale prevedere una canna fumaria collettiva dove confluiscono gli scarichi dei fumi dei 2 appartamenti. Le caldaie che ora sono in esercizio (la mia e quella di sotto), sono di tipo tradizionale a metano e sono ad incasso esterne

Due caldaie a tiraggio naturale su comino collettivo, niente di nuovo o peccaminoso all'orizzonte,

 

solx dice:

Io vorrei sostituire la mia con una a condensazione di 30 kW circa.

Scelta individuale e non obbligata dalle vigenti normative.

 

solx dice:

L'amministratore mi dice che potrei intubare la canna fumaria.

Assolutamente non vero, un camino collettivo  tiraggio naturale non è "contro tubabile", per nessun motivo.

Si inficerebbe la funzionalità.

 

solx dice:

per cui mi prospettano lo scarico a parete o sopra la grondaia

Possibile se utilizza una caldaia a condensazione ibrida e ottempera alle distanze minime di sicurezza UNI-CIG.

 

solx dice:

Chi e’ il tecnico ? L’installatore che rilascia la dichiarazione di conformita’ o il tecnico del C.A.T. che effettua la prima accensione ? Presumo sia il primo, confermate ?

nessuna delle figure indicate, ma un progettista avente ovviamente maggior competenza di un installatore o un manutentore.

 

 

Un consiglio, opti per la caldaia ibrida con scarico a parete, nessuno potrà dirle nulla...nemmeno il comune!

 

 

Modificato da Nanojoule
Nanojoule dice:

Un consiglio, opti per la caldaia ibrida con scarico a parete, nessuno potrà dirle nulla...nemmeno il comune!

Si probabilmente si riferisce al comma a del 9 bis

 

9. bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

...

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto".
Fonte: https://www.condominioweb.com/scarico-a-parete-della-caldaia-a-condensazione.16995

 

ma legalmente vale tanto quanto il comma d che citavo prima sulle deroghe previste per lo scarico a parete

 

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
Fonte: https://www.condominioweb.com/scarico-a-parete-della-caldaia-a-condensazione.16995

 

Volendo valutare solo la questione dal punto di vista legale potrei semplicemente fare attenzione alle distanze previste dalla UNI 7129/2015 che citavo prima e proseguire con l'ipotesi 1 sapendo di essere in regola ma non voglio "imporre" la soluzione piu' facile rischiando comunque di dare fastidio a qualcuno ma dimostrare che ho cercato di evitare questo con l'unica soluzione possibile. Salendo sopra il livello del tetto nemmeno l'amministratore puo' dirmi qualcosa perche' l'alternativa e' quella di rischiare di pregiudicare i diritti altrui se applicassi l'ipotesi 1.

 

"Fonte: https://www.condominioweb.com/scarico-a-parete-della-caldaia-a-condensazione.16995

Occorre poi considerare che spesso lo scarico a parete crea comunque problemi con i vicini i quali possono invocare l'art. 844 c.c., norma in tema di intollerabilità di fumi ed esalazioni nocive sprigionate da uno scarico non situato sul tetto.

 

"Il giudice civile non è infatti necessariamente vincolato dalla normativa tecnica prescritta per limitare l'inquinamento ed i consumi energetici, e, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo motivatamente al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., sulla scorta di un prudente apprezzamento di fatto che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica, e che rimane, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità" (Cass. 20555/2017).

 

Il TAR Lombardia ha stabilito con la sentenza n. 1808/2017 che il Comune non è legittimato a richiedere la rimozione della caldaia con scarico a parete, nel caso in cui sia una caldaia a condensazione (a basso NOx) installata dal proprietario nel rispetto delle distanze di scarico dei fumi e costretto al distacco dalla canna fumaria collettiva perché risultata non a norma.

La conclusione è stata quindi la condanna del condominio a provvedere all'adeguamento della canna fumaria e del Comune per "eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto" dalle sue attribuzioni."

 

Quindi la questione e' salire sopra il livello del tetto ma di quanto e' sufficiente farlo?

 

Al riguardo ho visto che c'e' sempre la UNI 7129 sulle quote di sbocco ma e' molto tecnica.

 

 

 

 

Modificato da solx
solx dice:

ma legalmente vale tanto quanto il comma d che citavo prima sulle deroghe previste per lo scarico a parete

No, lo scarico a parete di caldaia ibrida è altra cosa.

 

solx dice:

Volendo valutare solo la questione dal punto di vista legale potrei semplicemente fare attenzione alle distanze previste dalla UNI 7129/2015

No, deve considerare il Dlgs 102/14 che include le distanza UNI-CIG.

Le distanze UNI-Cig da sole non servono

 

solx dice:

Quindi la questione e' salire sopra il livello del tetto ma di quanto e' sufficiente farlo?

Le distanze sono citate dalla UNI-CIUG 7129. Sono tecniche, ma non eccessivamente....con un po' di pazienza si possono leggere.

 

--link_rimosso--

 

 

 

Questa mattina l'amministratore mi risponde che per salire sopra il livello del tetto e' necessaria l'approvazione dell'assemblea condominiale per il discorso di estetica.
Qui non siamo certo in centro storico, il condominio si trova in un comune di periferia anche se in una zona di "pregio" rispetto alle altre e adiacente a vista ad una zona industriale.
Vi risulta che sia necessaria e addirittura vincolante ?

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