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angelo domenico

Ripartizione spese di riscaldamento - non era obbligatoria l'applicazione delle valvole e la ripartizione delle spese in involontarie

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Buonasera,

Uni 10200, da diversi anni, nel ns. condominio, abbiamo installato le valvole termostatiche e contabilizzatori di calore, ripartendo le spese di riscaldamento per il 30% per millesimi e per il 70% a consumo. (approvato a maggioranza qualificata)

Nell'ultima assemblea condominiale, un condomino ha eccepito quanto segue:

" IL NS.CONDOMINIO NON RIETRA NEI DISPOSITIVI DELLA LEGGE 102 DEL 4/7/2014 IN QUANTO NON SIAMO ATTACCATI A NESSUNA RETE DI TELERISCALDAMENTO COME A BRESCIA O ALTRI COMUNI O ENTI,  CI VENGONO FORNITI SOLO GAS E ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA I CUI COSTI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE RIPARTITI CON I MILLESIMI DELLA TAB. B ALLEGATA AL REGOLAMENTO CONDOMINIALE CHE E' CONTRATTUALE"  

Domanda: non era obbligatoria l'applicazione delle valvole e la ripartizione delle spese in involontarie e volontarie ?

Grazie

Domenico

angelo domenico dice:

Domanda: non era obbligatoria l'applicazione delle valvole e la ripartizione delle spese in involontarie e volontarie ?

Il parere del condomino si appoggia sul nulla, contornato di mancanza di conoscenza delle normative.

La termoripartiziobe è obbligatorio con qualsiasi vettore energetico

Modificato da Nanojoule
angelo domenico dice:

Grazie 1000

Domenico

Buonasera, 

scusate se ritorno in argomento, il ns. condomino insiste che il ns. condominio non rientra nella legge 102 del 4/7/2014, come posso dimostrare che le valvole termostatiche erano obbligatorie per tutti i condomini?

Grazie

Domenico

angelo domenico dice:

Buonasera, 

scusate se ritorno in argomento, il ns. condomino insiste che il ns. condominio non rientra nella legge 102 del 4/7/2014, come posso dimostrare che le valvole termostatiche erano obbligatorie per tutti i condomini?

Grazie

Domenico

Dlgs 141/16

L’integrale riscrittura della lettera d) del comma 5 dell’art. 9 del D.Lgs. 102/2014 asserisce che “quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti”.

Inoltre, secondo le modifiche apportate all’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 102/2014 il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alla UNI 10200, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

 

Attraverso il D.Lgs. 141/2016, oltre alle disposizioni integrative e correttive, sono ribaditi con forza dal legislatore alcuni concetti già presenti nella precedente versione del D.Lgs. 102/2014:

  • la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare è utile a favorire il contenimento dei consumi energetici, e quindi, indirettamente, un minor inquinamento ambientale;
  • la suddivisione delle spese deve essere fatta in base ai consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare: nessun coefficiente correttivo è accettabile. Questo principio non è derogabile poiché viene imposto dalla Comunità Europea attraverso la Direttiva 2012/27/UE;
  • non è solo il servizio di riscaldamento ad essere soggetto all’obbligo di contabilizzazione, ma anche il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’obbligo è da intendersi per edifici polifunzionali e condomini, dove il termine “condominio” non ha lo stesso valore presente all’interno del Codice Civile, bensì significa “edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni” (Art. 2, comma 2 lettera f). (Una casa bifamiliare, con cortile comune, con 2 proprietari ed un’unica caldaia, necessita, entro il 31/12/2016, di contabilizzazione separata dei consumi di energia termica per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria);
  • l’installazione dei sistemi atti alla contabilizzazione è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016. 



Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/termoregolazione-e-contabilizzazione-del-calore-novita-del-d-lgs-141-2016/

Ovviamente alcuni punti sono cambiati, come la proroga dei termini ed ....AHIME' .... il Dlgs 73/20 (che per fortuna per la maggioranza del guaio è solo di applicazione volontaria)!!!!

Modificato da Nanojoule
angelo domenico dice:

Buonasera,

Uni 10200, da diversi anni, nel ns. condominio, abbiamo installato le valvole termostatiche e contabilizzatori di calore, ripartendo le spese di riscaldamento per il 30% per millesimi e per il 70% a consumo. (approvato a maggioranza qualificata)

Prima di tutto bisogna evidenziare che non avete applicato la metodologia dell norma tecnica UNI 10200: una condizione cardine della stessa prevede che la quota fissa non è costante per i vari esercizi. Conseguentemente, se dici che avete ripartito con il 30%/70% non avete applicato la UNI 10200

 

angelo domenico dice:

Nell'ultima assemblea condominiale, un condomino ha eccepito quanto segue:

" IL NS.CONDOMINIO NON RIETRA NEI DISPOSITIVI DELLA LEGGE 102 DEL 4/7/2014 IN QUANTO NON SIAMO ATTACCATI A NESSUNA RETE DI TELERISCALDAMENTO COME A BRESCIA O ALTRI COMUNI O ENTI,  CI VENGONO FORNITI SOLO GAS E ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA I CUI COSTI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE RIPARTITI CON I MILLESIMI DELLA TAB. B ALLEGATA AL REGOLAMENTO CONDOMINIALE CHE E' CONTRATTUALE"  

Domanda: non era obbligatoria l'applicazione delle valvole e la ripartizione delle spese in involontarie e volontarie ?

Grazie

Domenico

angelo domenico dice:

Buonasera, 

scusate se ritorno in argomento, il ns. condomino insiste che il ns. condominio non rientra nella legge 102 del 4/7/2014, come posso dimostrare che le valvole termostatiche erano obbligatorie per tutti i condomini?

Grazie

Domenico

Visto che il condomino che asserisce che la ripartizione in base ai consumi è obbligatoria solo nel caso di riscaldmento è meglio essere legalmente precisi. Il Dlgs 73/20, che aggiorna il Dlgs 102/14 attualmente in vigore nel merito dice:

Art. 9, comma 5, lettera d) "quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. ..."

 

Il Dlgs 141/16 è stato superato dal Dlgs 73/20, ma le parole "sistemi comuni di riscaldmento o raffreddamento" sono rimaste uguali dal lontano 2014, cioè quando la ripartizione in base ai consumi era stata resa obbligatoria dal Dlgs 102/14.

 

 

Nanojoule: grazie !!!

 

Rafa1: grazie per le delucidazioni. Perdona la mia ignoranza, ma sono in totale confusione.  Art.9, comma 5, lettera d, recita : "  sistemi comuni di riscaldamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, delle unità immobiliari , nonché, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari . In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, etc...." Se ho capito bene, la norma dice almeno il 50%. avendo noi applicato il 70% per i consumi volontari, non abbiamo applicato bene la Uni 10200? In conclusione il ns. condominio non rientra nei dispositivi della legge 102 del 4/7/2014? 

Grazie

Domenico

angelo domenico dice:

." Se ho capito bene, la norma dice almeno il 50%. avendo noi applicato il 70% per i consumi volontari, non abbiamo applicato bene la Uni 10200?

Non si faccia confondere da percentuali buttate a capo capocchia.

Il dlgs 141/16, primo arzigogolo politico sulla termoripartizione, fissava il limite massimo della quota involontaria al 30%, poi è arrivata la "boiata" fantozziana del dlgs 73/20 che l'ha innalzata al 50% per porre un piccolo rimedio.

Lei è perfettamente in regola con la UNI10200 se avete applicato il 30% del consumo nominale come involontario.

Tale quantità di energia rimane fissa, indipendentemente dal consumo volontario.

Molti fanno il GROSSO ERRORE di attribuire le percentuali (30 e 70 per esempio) al combustibile consumato anziché al progettuale.

 

In sintesi quindi se il vs condominio ha utilizzato quota involontario e volontario, stimando l'involontario sul consumo progettuale e ripartendolo in funzione dei fabbisogni di energia individuali nominali...... TUTTO BENE!!!

 

Se invece lo ha fatto in diverso modo non ha eseguito il tutto secondo regole tecniche, quindi utilizzando metodologie fantasiose che han creato sicuramente errori nell'addebito individuale.

 

 

 

 

  • Grazie 1
angelo domenico dice:

Nanojoule: grazie !!!

 

Rafa1: grazie per le delucidazioni. Perdona la mia ignoranza, ma sono in totale confusione.  Art.9, comma 5, lettera d, recita : "  sistemi comuni di riscaldamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, delle unità immobiliari , nonché, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari . In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, etc...." Se ho capito bene, la norma dice almeno il 50%. avendo noi applicato il 70% per i consumi volontari, non abbiamo applicato bene la Uni 10200? In conclusione il ns. condominio non rientra nei dispositivi della legge 102 del 4/7/2014? 

Grazie

Domenico

Questa volontà di difendere a tutti i costi la norma tecnica VOLONTARIA UNI 10200 sta sempre a complicare inutilmente cose che sarebbero facilissime da spiegare anche a chi non è esperto.

 

Comunque. Esistono diverse metodologie per ripartire i costi d'esercizio per il riscaldmento (e ACS). Una di queste è il metodo previsto dalla norma tecnica UNI 10200. Ma ci sono altre metodologie validissime e applicate ormai direi nel 90%- 95% dei casi.

 

Il fatto stesso che dici che applicate il 30% di quota fissa e il 70% di quota consumi indica che non state applicando la norma UNI 10200, poichè è punto fondamentale di questa norma che la quota fissa (e a consumo) varia di esercizio in esercizio e difficilmente sarà una percentuale integra del 30%. Sarebbe un caso alquanto raro.

 

Detto questo, dopo l'emanazione del Dlgs 73/20, la NON applicazione della norma UNI 10200 è assolutamente legale e a parere di moltissimi la cosa giusta da fare. Quindi legalmente siete perfettamente a posto.

 

Per chiarirti ulteriormente le idee cerco di spiegarti meglio l'aspetto legale sull'obbligo. Il DLgs 102/14 introduce l'obbligo della ripartizione delle spese per il riscaldamento (e ACS) centralizzato in base ai consumi.  Nel merito il legislatore non dice altro. Ci possono essere eccezioni a questo obbligo, come ad es la non economicità o impossibilità tecnica, ma per semplicità lasciamo perdere questi casi eccezzionali.

 

Quindi, riassumendo, se esiste un impianto di riscaldmanto centralizzato, il condominio deve ripartire le spese d'esercizio in base ai consumi. Come lo deve fare? Questo con l'aggiornamento al Dlgs 102/14 con il Dlgs 73/20 lo lascia decidere all'assemblea, con l'unico limite che la quota fissa non può superare il 50% delle spese totali. Se leggi più sopra l'art. del Dlgs 102/14 (ORA in vigore) da me citato, dice esattamente questo.

 

La vostra ripartizione con 30% di costi fissi e 70% di costi basati sui consumi è sia legalmente che tecnicamente conforme!

Modificato da Rafa1

Rafa1, :Ti ringrazio infinitamente per questa ulteriore delucidazione!!! Sono materie talmente tecniche, che i poveri mortali come me, fanno fatica a comprenderle.

Grazie ancora e ti auguro una Buona giornata.

Domenico

  • Grazie 1

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