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PIRGUS

Ripartizione spese rifacimento terrazza - per la ripartizione della spesa avevo pensato fosse necessario applicare quanto stabilito dal 1126 c c

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Buonasera,

in una vecchia palazzina nei primi del secolo 900 costituita da 5 appartamenti (1 al piano terra e 2 rispettivamente al secondo e terzo piano), uno degli appartamenti al primo piano ha una terrazza ovviamente ad uso esclusivo che fa da copertura ad una porzione dell'appartamento al piano terra.

Adesso è necessario rifare il terrazzo perché è saltata l'impermeabilizzazione e ci sono cospicue infliltrazioni d'acqua.

 

Il mio quesito è: per la ripartizione della spesa avevo pensato fosse necessario applicare quanto stabilito dal 1126 c.c., quindi 1/3 proprietario terrazzo e 2/3 quelli sotto a cui fa da tetto la terrazza, ma in realtà questa fa da copertura solamente ad una porzione di appartamento dell'unico appartamento sottostante e cioè quello del piano terra, così facendo le spese sarebbero quasi interamente a carico di quest'ultimo. Quindi pensavo che in questo specifico caso sia più opportuno applicare la ripartizione secondo il 1125 c.c., cioè dove sostanzialmente ognuno dei due condomini provvederanno rispettivamente uno alla pavimentazione della terrazza l'altro all'intonaco e riverniciatura dei soffitti.

 

Vi chiedo quale secondo voi sia la scelta più opportuna nel caso specifico appena evidenziato.

 

grazie in anticipo

Concordo completamente con quanto affermi. Nel caso in cui il terrazzo faccia da copertura ad un solo “livello”, lo “sbilanciamento” della spesa verso il proprietario della u.i. che ne è coperto sarebbe eccessivo e sproporzionato rispetto al godimento del piano di calpestio di colui che lo possiede. Una divisione ex art. 1125 cc è certamente più equa e rispondente ai reali benefici di entrambi.

PIRGUS

In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 c.c., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condomino che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura.

Diversamente, l'art. 1125 c.c. — che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti — è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno. (Cass. n. 11029/2003)

Per cui anche se il lastrico ad uso esclusivo copre una sola u.i. si applica l'art. 1126 e non l'art. 1125 cc

 

p.s. nulla vieta che un accordo tra i due si preveda la ripartizione al 50%

è anche vero che l'art. 1126 prevede la possibilità che il terrazzo faccia da copertura a più condomini, infatti recita: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

 

La circostanza che faccia da copertura ad un solo condomino è un'eccezione, pertanto, a mio avviso dovrebbe applicarsi l'art. 1125.

La circostanza che faccia da copertura ad un solo condomino è un'eccezione, pertanto, a mio avviso dovrebbe applicarsi l'art. 1125.
E' una opinione che la Cassazione non ha convalidato, vedi sentenza al post # 3

 

Diversamente, l'art. 1125 c.c. — che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti — è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno.

in ogni caso non applicando questa eccezione all'art. 1125 verrebbe penalizzato il proprietario sottostante che da solo dovrebbe pagare 2/3 della spesa.

in ogni caso non applicando questa eccezione all'art. 1125 verrebbe penalizzato il proprietario sottostante che da solo dovrebbe pagare 2/3 della spesa.
Fatto salvo accordi diversi purtroppo è così.

 

p.s. ne avevamo già parlato qualche mese fa;

 

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Concordo con la tesi di Tullio Ts da me espressa anche in altri interventi.

Gli stessi interventi nei quali io ho espresso le mie perplessità sulla questione sebbene la giurisprudenza a supporto sia minoritaria.

Gli stessi interventi nei quali io ho espresso le mie perplessità sulla questione sebbene la giurisprudenza a supporto sia minoritaria.
Infatti, per cui avendone già discusso mi sembra inutile ritornare sull'argomento ed instaurare una nuova discussione, perchè giungeremo sempre allo stesso punto.

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