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aloe77

Risarcimento danno in forma specifica

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GIME dice:

 per lo stesso danno no!!

- i danni strutturali per es. al proprietario;

- i danni  ai mobile e suppellettili varie, al conduttore.

 

 

Concordo! 🤝

no il conduttore chiede al condominio proprio i danni alle strutture murarie dell'appartamento (quindi ripristino dello stato dei luoghi o per equivalente) come la cassazione gli consente di fare. Quindi il condominio potrebbe essere chiamato a risarcire lo stesso danno due volte, una volta al conduttore e un'altra volta al vecchio proprietario? 

Modificato da aloe77
aloe77 dice:

no il conduttore chiede proprio i danni alle strutture murarie dell'appartamento (quindi ripristino dello stato dei luoghi o per equivalente) come la cassazione gli consente di fare. Quindi il condominio potrebbe essere chiamato a risarcire lo stesso danno due volte, una volta al conduttore e una volta al vecchio proprietario? 

No. Per il danno alla struttura il Condomino lo cita uno solo.

In tal senso la sentenza citata:

"...insomma, non perché l’appartamento non sia di proprietà dell’inquilino questi non ha diritto a vivere in un luogo privo di infiltrazioni o macchie di umidità. Egli agirà, dunque, non a tutela dell’immobile – che non è suo – ma del suo diritto ad avere un’abitazione salubre e decorosa anche dal punto di vista estetico. "

Modificato da GIME

Ok quindi se il condominio viene citato dal conduttore non può essere citato anche dal vecchio proprietario per le strutture murarie, ma così non se ne avvantaggia il nuovo proprietario che oltre allo sconto si vedrebbe ripristinato l'appartamento dall'azione svolta dal conduttore? Non c'è un indebito arricchimento da parte del nuovo proprietario? 

aloe77 dice:

Ok quindi se il condominio viene citato dal conduttore non può essere citato anche dal vecchio proprietario per le strutture murarie, ma così non se ne avvantaggia il nuovo proprietario che oltre allo sconto si vedrebbe ripristinato l'appartamento dall'azione svolta dal conduttore? Non c'è un indebito arricchimento da parte del nuovo proprietario? 

Può essere citato da entrambi, perché entrambi sono stati danneggiati.

Ognuno verrĂ  rimborsato per la parte di danno che ha subito.

Se il conduttore opterĂ  per il ripristino dell'appartamento invece che per un rimborso in denaro, allora se ne avvantaggerĂ  anche il nuovo proprietario.

condo77 dice:

Qlc ti ha rubato la tastiera allora...

ah...no pensavo alla seconda parte...per il tramite di....

 

 

Scusate, ma l'articolo postato da Josefat, oltre alla parte postata da Gime riporta anche:

Dunque – spiega ancora la Corte di Cassazione – quando il danno causato all’appartamento in affitto dipende da una parte comune del palazzo, il condominio risponde in qualità di custode dei muri e dei servizi comuni: è nei suoi confronti che il conduttore dell’immobile può agire, sia per il risarcimento del danno, sia per fare in modo che il condominio elimini le cause, dato che «l’ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all’esistenza di un diritto» di proprietà.

 

Il condomìnio, quindi, risarcisce il solo conduttore, in sostanza chi fa la richiesta del danno.

 

Il conduttore ha giĂ  fatto richiesta dei danni?

 

 

aloe77 dice:

L'acquirente ha acquistato la casa tramite procedura esecutiva e il perito gli ha riconosciuto uno sconto per i danni riportati dall'appartamento a causa delle infiltrazioni.

Mi viene il dubbio che il proprietario ha avuto venduto l'immobile all'asta...

E magari aveva arretrati pure col condominio.

Potresti chiarire la cosa?

Grazie

Danielabi dice:

ah...no pensavo alla seconda parte...per il tramite di....

 

 

Scusate, ma l'articolo postato da Josefat, oltre alla parte postata da Gime riporta anche:

Dunque – spiega ancora la Corte di Cassazione – quando il danno causato all’appartamento in affitto dipende da una parte comune del palazzo, il condominio risponde in qualità di custode dei muri e dei servizi comuni: è nei suoi confronti che il conduttore dell’immobile può agire, sia per il risarcimento del danno, sia per fare in modo che il condominio elimini le cause, dato che «l’ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all’esistenza di un diritto» di proprietà.

 

Il condomìnio, quindi, risarcisce il solo conduttore, in sostanza chi fa la richiesta del danno.

 

Il conduttore ha giĂ  fatto richiesta dei danni?

 

 

Naturalmente chi non chiede il risarcimento non viene risarcito, a meno di atti volontari.

Però ha titolo sia il conduttore che il proprietario.

GIME dice:

Mi viene il dubbio che il proprietario ha avuto venduto l'immobile all'asta...

E magari aveva arretrati pure col condominio.

Potresti chiarire la cosa?

Grazie

E' così se ricordo bene: la proprietà era di una società fallita.

Da capire se in seguito alla procedura esecutiva siano stati sanati o meno i debiti con il condominio, altrimenti una volta stabilita la misura del danno si può compensare crediti e debiti.

condo77 dice:

Però ha titolo sia il conduttore che il proprietario.

Certamente, ma, è altrettanto ovvio che il danno ai muri è risarcito una sola volta, quindi o al proprietario o al conduttore.

Pare che la richiesta sia stata fatta dal conduttore, ma è già stata fatta?

Se si, penso che il valore di aggiudicazione ne abbia tenuto conto, quindi non c'è illecito arricchimento.

condo77 dice:

Però ha titolo sia il conduttore che il proprietario.

Certo, questo è chiaro.

Ma non possono farlo entrambi, come chiede aloe77.

aloe77 dice:

Quindi il condominio potrebbe essere chiamato a risarcire lo stesso danno due volte, una volta al conduttore e un'altra volta al vecchio proprietario? 

Danielabi dice:

Certamente, ma, è altrettanto ovvio che il danno ai muri è risarcito una sola volta, quindi o al proprietario o al conduttore.

Pare che la richiesta sia stata fatta dal conduttore, ma è già stata fatta?

Se si, penso che il valore di aggiudicazione ne abbia tenuto conto, quindi non c'è illecito arricchimento.

Non so, questo immagino lo stabilirĂ  il giudice.

Lo stesso danno allo stesso muro diventa un disagio per il conduttore e un danno patrimoniale per il proprietario, a mio modo di vedere vanno risarciti entrambi.

 

aloe77 dice:

Beh quindi il condominio dovrĂ  risarcire lo stesso danno (quello all'appartamento) due volte, una volta al vecchio proprietario un'altra volta al conduttore

Perchè mai ?!

Se tu inquilino citi direttamente in giudizio il Condominio e vinci pure, il risarcimento ti arriverà dal Condominio. Quello che è intercorso fra vecchio e nuovo proprietario rimane esterno ed estraneo al rito fra te ed il  Condominio.

Sarebbe invece da chiarire se il vecchio ed il nuovo proprietario abbiano mai avanzato pretese al Condominio: se questi non hanno mai avanzato pretese, di quali danni dovrebbero esser rifusi ? Oltre tutto solo se vecchio o nuovo proprietario non si sono attivati per un risarcimento dal Condominio, solo allora tu potrai procedere con la tua richiesta danni.

Oppure tu citi il proprietario che se lo desidera si rivarrà sul Condominio citandolo a sua volta.

Il rimborso a prescindere dalla forma e dalla sua composizione rimarrĂ  unico.

 

 

aloe77 dice:

Non c'è un indebito arricchimento da parte del nuovo proprietario? 

Alludi al fatto che ha avuto uno sconto sul prezzo di compravendita e poi si ritrova l'immobile riparato ?

Lo sconto sul prezzo di compravendita esula dall'eventuale rito giudiziale.

Se lui aveva un immobile con vizio, avrebbe fatto citazione al Condominio per costringerlo a riparare, ergo alla fine si sarebbe ritrovalto l'immobile sanato a spese del Condominio. 

Non c'è differenza, e non c'è indebito arricchimento, è il venditore (vecchio proprietario) che con la compravendita a sconto si è impoverito. ma anche questa è stata una sua autonoma scelta (probabilmente presa pur di riuscire a venderew).

 

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GIME dice:

Certo, questo è chiaro.

Ma non possono farlo entrambi, come chiede aloe77.

Se il conduttore opta per il ripristino, allora il nuovo proprietario (immaginando che il danno continui anche post vendita) non avrà nulla da pretendere, questo è chiaro.

Il vecchio proprietario però è stato oggettivamente danneggiato e andrà anche questo rimborsato, sempre che "esista" ancora (se il fallimento è concluso la società viene cancellata dal registro delle imprese e cessa di fatto la sua esistenza).

 

condo77 dice:

Lo stesso danno allo stesso muro diventa un disagio per il conduttore e un danno patrimoniale per il proprietario, a mio modo di vedere vanno risarciti entrambi.

 

Ma dai!!??  quante volte vuoi pagare un danno?

 

condo77 dice:

Il vecchio proprietario però è stato oggettivamente danneggiato e andrà anche questo rimborsato

Avrebbe infatti dovuto essere lui a fare richiesta dei danni, lui non l'ha fatta, la fa il conduttore che ricevuti i piccioli sistema i muri.

 

Sono d'accordo con Albano.

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E magari avrĂ  lasciato qualche debito arretrato col condomino..

Modificato da GIME

ok, volevo chiedervi il ripristino dello stato dei luoghi al quale il condominio sarà chiamato rappresenta un obbligo di fare che insorge al momento della sentenza oppure è un risarcimento danni al quale rispondono solo i vecchi condomini presenti quando è stato cagionato il danno? 

condo77 dice:

l vecchio proprietario

Modificato da GIME
GIME dice:

E magari avrĂ  lasciato qualche debito arretrato col condomino..

di sicuro, visto che l'immobile è stato aggiudicato all'asta.

aloe77 dice:

ok, volevo chiedervi il ripristino dello stato dei luoghi al quale il condominio sarà chiamato rappresenta un obbligo di fare che insorge al momento della sentenza oppure è un risarcimento danni al quale rispondono solo i vecchi condomini presenti quando è stato cagionato il danno? 

 Cass. sez. II, 7 agosto 2013, n. 18855.

“l’obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi dell’art. 2051 c.c., non è un’obbligazione propter rem, che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell’immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un’obbligazione connessa alla qualità di custode dell’immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno”.

 

condo77 dice:

Il vecchio proprietario però è stato oggettivamente danneggiato e andrà anche questo rimborsato,

Chiunque fosse il vecchio proprietario (reale proprietario o liquidatore) è evidente la volontà di disfarsi dell'immobile... tanto che a rogito ha volontariamente ammesso un difetto dell'immobile riconoscendo uno sconto sul prezzo di compravendita. Nessun rimborso dal Condominio.

E' un patto privato già liquidato, che non avrà alcuna attinenza in una eventuale citazione al Condominio.

Danielabi dice:

Ma dai!!??  quante volte vuoi pagare un danno?

Daniela, se metto fuori uso i freni di un autobus, dovrò pagare solo il proprietario o anche i danni subiti da tutti i passeggeri quando s'è schiantato?

Il vecchio proprietario ha oggettivamente subito un danno, poi magari per vicende sue non sarà in grado di richiederlo, ma non credo valga le regola del "primo che arriva", cioè se è più veloce il conduttore viene rimborsato lui, se è più veloce il proprietario allora è il conduttore che resta a bocca asciutta.

Poi come detto il quantum lo stabilirà il giudice, ma il rimborso al singolo soggetto non può dipendere dal fatto che altri soggetti abbiano o meno chiesto i danni al danneggiante.

albano59 dice:

Chiunque fosse il vecchio proprietario (reale proprietario o liquidatore) è evidente la volontà di disfarsi dell'immobile... tanto che a rogito ha volontariamente ammesso un difetto dell'immobile riconoscendo uno sconto sul prezzo di compravendita. Nessun rimborso dal Condominio.

E' un patto privato già liquidato, che non avrà alcuna attinenza in una eventuale citazione al Condominio.

Certo che voleva vendere, questo cosa c'entra con il danno subito?

Se io ti rompo il finestrino dell'auto e tu domani la vendi allora non sono piĂą tenuto a rimborsarti il danno?

Modificato da condo77
aloe77 dice:

 il ripristino dello stato dei luoghi al quale il condominio sarà chiamato rappresenta un obbligo di fare che insorge al momento della sentenza oppure è un risarcimento danni al quale rispondono solo i vecchi condomini presenti quando è stato cagionato il danno? 

Questa eventuale lite investirà chi è condòmino al deposito della citazione, ma pagherà (in caso di sconfitta) chi è condòmino alla sentenza passata in giudicato.

aloe77 dice:

volevo chiedervi il ripristino dello stato dei luoghi al quale il condominio sarĂ  chiamato rappresenta un obbligo di fare che insorge al momento della sentenza

O aspetti la sentenza del giudice, o ti metti d'accordo prima.

aloe77 dice:

è un risarcimento danni al quale rispondono solo i vecchi condomini presenti quando è stato cagionato il danno? 

In caso di sentenza di condanna, l'amministratore, suddividerĂ  la spesa tra i condomini in essere.

 

condo77 dice:

se metto fuori uso i freni di un autobus, dovrò pagare solo il proprietario o anche i danni subiti da tutti i passeggeri quando s'è schiantato?

Risarcisci il danno che ha subito ognuno, perchè ognuno ha subito danni diversi.

I danni subiti dal muro sono quelli, non doppi, quindi il risarcimento relativo al danno fatto dall'infiltrazione sarĂ  risarcito una volta sola.

Poi, il proprietario avrebbe dovuto mettere in condizione l'inquilino di poter vivere adeguatamente nella proprietĂ , l'inquilino avrebbe dovuto chiedere il risarcimento al proprietario.

Il proprietario al condomìnio.

Non avendo fatto richiesta di danni, al proprietario si puo' sostituire l'inquilino, ma il danno è uno e uno il risarcimento.

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condo77 dice:

Certo che voleva vendere, questo cosa c'entra con il danno subito?

Se per lui il danno fosse stato realemente da rifondere si sarebbe attivato (non necessariamente con citazione) nei confronti del ondominio.

Invece non l'ha fatto, ergo il danno per lui non esisteva.

Danielabi dice:

Risarcisci il danno che ha subito ognuno, perchè ognuno ha subito danni diversi.

I danni subiti dal muro sono quelli, non doppi, quindi il risarcimento relativo al danno fatto dall'infiltrazione sarĂ  risarcito una volta sola.

Poi, il proprietario avrebbe dovuto mettere in condizione l'inquilino di poter vivere adeguatamente nella proprietĂ , l'inquilino avrebbe dovuto chiedere il risarcimento al proprietario.

Il proprietario al condomìnio.

Non avendo fatto richiesta di danni, al proprietario si puo' sostituire l'inquilino, ma il danno è uno e uno il risarcimento.

quoto, concordo e sottoscrivo e pure un gelato mi ci mangio su.

In questa storia il vero danno l'hanno subito i restanti condomini che, verosimilmente, rifonderanno i danni e ripartirsi le quote condominiali arretrate non pagate dalla ditta fallita.

 

 

Modificato da GIME
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