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aloe77

Risarcimento danno in forma specifica

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GIME dice:

quoto, concordo e sottoscrivo e pure un gelato mi ci mangio su.

 

 

Quanto vorrei un gelato siciliano!!!! 🤗

 

scusate l'ot

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Danielabi dice:

Risarcisci il danno che ha subito ognuno, perchè ognuno ha subito danni diversi.

I danni subiti dal muro sono quelli, non doppi, quindi il risarcimento relativo al danno fatto dall'infiltrazione sarà risarcito una volta sola.

Poi, il proprietario avrebbe dovuto mettere in condizione l'inquilino di poter vivere adeguatamente nella proprietà, l'inquilino avrebbe dovuto chiedere il risarcimento al proprietario.

Il proprietario al condomìnio.

Non avendo fatto richiesta di danni, al proprietario si puo' sostituire l'inquilino, ma il danno è uno e uno il risarcimento.

A mio avviso non risarcisci il muro, che ha subito un solo danno, ma il proprietario per i danni patrimoniali subiti a causa dell'infiltrazione e il conduttore per i danni materiali (diversi da quelli del proprietario) e per il disagio derivante dall'avere un muro macchiato e magari con la muffa.

Danni diversi, risarcimenti diversi.

Se l'appartamento non fosse stato abitato, il danno da liquidare sarebbe stato minore.

Se nell'appartamento ci viveva il proprietario, il danno da liquidare sarebbe stato lo stesso come nel caso di locatore + conduttore.

Danielabi dice:

Quanto vorrei un gelato siciliano!!!! 🤗

 

scusate l'ot

Ottimo! Come tutti i dolci in Sicilia.

Ricordo con nostalgia una magnifica pasticceria a Sciacca. 😋

Modificato da condo77
condo77 dice:

Ottimo! Come tutti i dolci in Sicilia.

Ricordo con nostalgia una magnifica pasticceria a Sciacca. 😋

Vi aspetto a braccia aperte!!

 

 

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albano59 dice:

Questa eventuale lite investirà chi è condòmino al deposito della citazione, ma pagherà (in caso di sconfitta) chi è condòmino alla sentenza passata in giudicato.

Cosa intendi, che se il condominio verrà condannato a risarcire il danno al conduttore, lui potrà aggredire anche i condomini non ancora presenti al deposito della citazione? Mi sembrava di aver capito che la cassazione abbia stabilito che rispondono solo coloro che erano presenti al momento della citazione. Quindi se i nuovi condomini verranno aggrediti dal conduttore non potranno fare opposizione all'esecuzione? 

aloe77 dice:

Cosa intendi, che se il condominio verrà condannato a risarcire il danno al conduttore, lui potrà aggredire anche i condomini non ancora presenti al deposito della citazione? Mi sembrava di aver capito che la cassazione abbia stabilito che rispondono solo coloro che erano presenti al momento della citazione. Quindi se i nuovi condomini verranno aggrediti dal conduttore non potranno fare opposizione all'esecuzione? 

Differente la situazione nell'ipotesi di controversie connesse alla lesione di diritti altrui ed al corrispondente diritto di risarcimento. In tali casi, ad avviso di chi scrive, non può non ricordarsi che le obbligazioni condominiali sono obbligazioni propter rem, ossia situazioni giuridiche che circolano con il circolare del diritto reale cui sono connesse, ma la cui titolarità dev'essere individuata nel proprietario al momento del fatto.

Giacché le sentenze di condanna oltre all'accertamento un fatto (l'evento lesivo) contengono un comando, ossia l'ordine di pagare il risarcimento connesso al fatto, è evidente che il titolare dell'obbligo risarcitorio debba essere considerato il titolare del diritto al momento della verificazione del fatto.

Fonte: https://www.condominioweb.com/controversia-che-coinvolge-il-condominio-e-vendita-appartamento.11907

 

Direi anch'io sulla base di quanto sopra. Magari se ci specifichi la sentenza della Cassazione potremmo essere ancora più certi della cosa.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Direi anch'io sulla base di quanto sopra. Magari se ci specifichi la sentenza della Cassazione potremmo essere ancora più certi della cosa.

Danielabi dice:

di sicuro, visto che l'immobile è stato aggiudicato all'asta.

 Cass. sez. II, 7 agosto 2013, n. 18855.

l’obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi dell’art. 2051 c.c., non è un’obbligazione propter rem, che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell’immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un’obbligazione connessa alla qualità di custode dell’immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno”.

 

post. 42

 

 

condo77 dice:

A mio avviso non risarcisci il muro, che ha subito un solo danno, ma il proprietario per i danni patrimoniali subiti a causa dell'infiltrazione e il conduttore per i danni materiali (diversi da quelli del proprietario) e per il disagio derivante dall'avere un muro macchiato e magari con la muffa.

Danni diversi, risarcimenti diversi.

Risarcisci chi fa richiesta di risarcimento: se il proprietario (come avrebbe dovuto essere) risarcisci per i tutti danni che ha subito compresi i mobili dell'inquilino, se l'inquilino per tutti i danni subiti, anche quelli patrimoniali che spetterebbero al proprietario. E' piu' chiaro?

Danielabi dice:

Cass. sez. II, 7 agosto 2013, n. 18855.

l’obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi dell’art. 2051 c.c., non è un’obbligazione propter rem, che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell’immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un’obbligazione connessa alla qualità di custode dell’immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno”.

Grazie, m'era sfuggito, direi questione chiarita. 👍

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Danielabi dice:

Risarcisci chi fa richiesta di risarcimento: se il proprietario (come avrebbe dovuto essere) risarcisci per i tutti danni che ha subito compresi i mobili dell'inquilino, se l'inquilino per tutti i danni subiti, anche quelli patrimoniali che spetterebbero al proprietario. E' piu' chiaro?

Hmm... ho ancora dei dubbi.

Come fa l'inquilino ad essere risarcito per i danni ad un patrimonio su cui non ha nessun titolo?

Secondo me viene risarcito per il disagio di vivere in un appartamento oggetto di infiltrazioni, non per un danno patrimoniale che non ha subito.

 

Per capirci: se nel l'appartamento X ha subito un danno da parte del condominio il 20/06/2020 e il 21/06/2020 è stato venduto e il conduttore nella stessa data se ne è andato per scadenza del contratto, allora il proprietario al 20/6 avrà diritto al pieno risarcimento del danno (diciamo 100.000 €, appartamento completamente distrutto), il conduttore che se ne è andato il giorno dopo avrà diritto solo ad un rimborso minimo, p.e. pari ad una notte in albergo più qualcosa per il disagio (assumendo che non avesse prorpietà nell'appartamento visto l'imminente trasferimento).

 

condo77 dice:

Come fa l'inquilino ad essere risarcito per i danni ad un patrimonio su cui non ha nessun titolo?

Secondo me viene risarcito per il disagio di vivere in un appartamento oggetto di infiltrazioni, non per un danno patrimoniale che non ha subito.

Leggi bene l'articolo postato da Josefat.

Continuo a pensare che il nuovo proprietario che ha acquistato casa con lo sconto, pur essendo soggetto terzo, in caso di condanna del condominio a ripristinare l'appartamento al conduttore se ne avvantaggi indebitamente. Insomma paga 100-20( di danno)=80 e poi si ritrova l'appartamento ripristinato che vale 100

Danielabi dice:

Leggi bene l'articolo postato da Josefat.

L'ho riletto alcune volte e queste sono le conclusioni a cui sono - provvisoriamente - giunto.

Non ho letto però le sentenze richiamate, magari se ho tempo guardo anche quelle, nel caso qpossano gettare nuova luce sulla materia.

aloe77 dice:

Continuo a pensare che il nuovo proprietario che ha acquistato casa con lo sconto, pur essendo soggetto terzo, in caso di condanna del condominio a ripristinare l'appartamento al conduttore se ne avvantaggi indebitamente. Insomma paga 100-20( di danno)=80 e poi si ritrova l'appartamento ripristinato che vale 100

Non direi, perché il venditore sarà libero di informare il promissario acquirente che tra inquilino e condominio è in corso una causa e in caso di esito positivo della causa l'appartamento potrà essere ripristinato, quindi la possibilità del ripristino può essere fatta valere in sede di vendita e contribuirà a modificare il prezzo della stessa.

Cass. sent. n. 17881/2011 del 31.08.2011

 

1.-Osserva il Collegio che, come deduce il ricorrente Condominio, il primo motivo è dirimente ai fini del presente giudizio. Con esso (violazione degli artt.100 e 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) il Condominio lamenta che la domanda del G. era rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ad un elemento strutturale del locale condotto in locazione dallo stesso, per cui solo il proprietario- condomino sarebbe, in ipotesi, la persona danneggiata e come tale titolare del diritto risarcitorio.
La censura è infondata.
[..]
Nella specie, il G. non lamentava un danno attinente alla struttura del locale, ma al pavimento in parquet, che aveva installato per rendere il locale più idoneo all’esposizione di mobilio e arredi, che costituivano l’oggetto dell’attività di esposizione e vendita da lui esercitata e il fenomeno è risultato circoscritto alla parte sottostante il terrapieno, parte di proprietà comune.

Insomma voglio dire nel caso in cui il conduttore non avesse richiesto il risarcimento in forma specifica o per equivalente al condominio, il terzo acquirente avrebbe potuto chiederli nonostante lo sconto? oppure avrebbe potuto chiedere solo il maggior danno dal momento dell'acquisto? Se fosse vera la seconda, se ne avvantagerebbe indebitamente. 

Secondo me ci sono danni che può chiedere il conduttore (ripristino) e danni che può chiedere il proprietario (soldi), e in base a questo il giudice si regola se chiamare in causa quello che dei due non ha iniziato la causa.

In ogni caso il condominio non paga due volte lo stesso danno e, soprattutto, lo sconto sul prezzo di vendita non costituisce né un anticipo né una sostituzione del risarcimento, poiché va a discapito del venditore e non del condominio.

 

Naturalmente se già pende una causa per la richiesta di danno del conduttore, e tu proprietario vuoi chiedere lo stesso danno, il Condominio te lo contesterà. Perciò potrai chiedere solo i danni successivi a quelli oggetto di accertamento della domanda del conduttore (nella cui causa, ripeto, potresti anche partecipare o perché te lo ordina il giudice, o perché intervieni spontaneamente).

condo77 dice:

Cass. sent. n. 17881/2011 del 31.08.2011

 

1.-Osserva il Collegio che, come deduce il ricorrente Condominio, il primo motivo è dirimente ai fini del presente giudizio. Con esso (violazione degli artt.100 e 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) il Condominio lamenta che la domanda del G. era rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ad un elemento strutturale del locale condotto in locazione dallo stesso, per cui solo il proprietario- condomino sarebbe, in ipotesi, la persona danneggiata e come tale titolare del diritto risarcitorio.
La censura è infondata.
[..]
Nella specie, il G. non lamentava un danno attinente alla struttura del locale, ma al pavimento in parquet, che aveva installato per rendere il locale più idoneo all’esposizione di mobilio e arredi, che costituivano l’oggetto dell’attività di esposizione e vendita da lui esercitata e il fenomeno è risultato circoscritto alla parte sottostante il terrapieno, parte di proprietà comune.

No, nel mio caso il conduttore lamenta danni alla struttura, alle mura, e non ad un elemento accessorio come il parquet da lui acquistato e installato. 

aloe77 dice:

No, nel mio caso il conduttore lamenta danni alla struttura, alle mura, e non ad un elemento accessorio come il parquet da lui acquistato e installato. 

Infatti ho riportato la prima sentenza citata dall'articolo a sua volta citato da Josefat per intendere che si riferisce a caso parzialmente diverso da quello in oggetto.

Modificato da condo77
Luca980 dice:

Secondo me ci sono danni che può chiedere il conduttore (ripristino) e danni che può chiedere il proprietario (soldi), e in base a questo il giudice si regola se chiamare in causa quello che dei due non ha iniziato la causa.

In ogni caso il condominio non paga due volte lo stesso danno e, soprattutto, lo sconto sul prezzo di vendita non costituisce né un anticipo né una sostituzione del risarcimento, poiché va a discapito del venditore e non del condominio.

 

Naturalmente se già pende una causa per la richiesta di danno del conduttore, e tu proprietario vuoi chiedere lo stesso danno, il Condominio te lo contesterà. Perciò potrai chiedere solo i danni successivi a quelli oggetto di accertamento della domanda del conduttore (nella cui causa, ripeto, potresti anche partecipare o perché te lo ordina il giudice, o perché intervieni spontaneamente).

Non credo che il nuovo acquirente abbia diritto a chiedere il ripristino dello stato dei luoghi poiché credo sia comunque un risarcimento in forma specifica e il diritto al risarcimento non viene trasferito con il diritto di proprietà (salvo se lo stabiliscano le parti) poiché il diritto al risarcimento non è un diritto accessorio del diritto di proprietà ma un diritto a se stante. Quindi anche se il conduttore non avesse fatto causa, comunque l'acquirente avrebbe diritto solo al danno successivo maturato dopo l'acquisto. Quindi nel mio caso il conduttore  (tra l'altro d'accordo con il nuovo proprietario) avvantaggerebbe con la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi il nuovo proprietario. 

Modificato da aloe77
aloe77 dice:

Non credo che il nuovo acquirente abbia diritto a chiedere il ripristino dello stato dei luoghi poiché credo sia comunque un risarcimento in forma specifica e il diritto al risarcimento non viene trasferito con il diritto di proprietà (salvo se lo stabiliscano le parti) poiché il diritto al risarcimento non è un diritto accessorio del diritto di proprietà ma un diritto a se stante. Quindi anche se il conduttore non avesse fatto causa, comunque l'acquirente avrebbe diritto solo al danno successivo maturato dopo l'acquisto. Quindi nel mio caso il conduttore  (tra l'altro d'accordo con il nuovo proprietario) avvantaggerebbe con la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi il nuovo proprietario. 

Proponete come condominio un rimborso in denaro invece che il ripristino, in tal caso se ne avvantaggia solo il conduttore.

aloe77 dice:

si

Allora anche il nuovo proprietario ha diritto ad un rimborso, per i danni che si sono realizzati post acquisto.

Per come la vedo allora il proprietario ha diritto a chiedere i danni. Quindi o interviene nella causa già iniziata dal conduttore o la comincia lui. 
Lo sconto sul prezzo non c’entra nulla! L’ha fatto il venditore di tasca sua, non io condominio. È come se il meccanico ti dicesse pagami 1.000€ per aggiustare questa auto perché anche se il danno e 100€ tu l’auto l’hai pagata 500€. 

Si ma nel mio caso l'auto l'ha pagata 500 perché c'è una perizia che certifica il danno. Lo sconto all'appartamento è stato quantificato dal perito della procedura esecutiva a causa delle infiltrazioni. Quindi c'entra con la richiesta di danni del conduttore. 

Modificato da aloe77

Come scrivevo prima, ci sono 3 soggetti danneggiati dal condominio:

  • precedente proprietario, per i danni subiti fino al momento della vendita (danno patrimoniale);
  • attuale proprietario, per i danni subiti dal momento dell'acquisto in poi (ancora danno patrimoniale);
  • conduttore, per il disagio subito (molestie ex art. 1585 c.c.) e per eventuali danni a mobilia ecc.

Tutti e 3 hanno titolo, poi se non tutti fanno causa al condominio meglio per quest'ultimo.

aloe77 dice:

Si ma nel mio caso l'auto l'ha pagata 500 perché c'è una perizia che certifica il danno. Lo sconto all'appartamento è stato quantificato dal perito della procedura esecutiva a causa delle infiltrazioni. Quindi c'entra con la richiesta di danni del conduttore. 

Il danneggiante è il condominio, non può sottrarsi in alcun modo alle proprie responsabilità solo perché l'acquirente ha pagato meno di quanto avrebbe pagato in assenza di danno.

Modificato da condo77

Si ma nel caso specifico il conduttore chiede il ripristino dello stato dei luoghi o risarcimento per equivalente per i danni alla struttura e non danni ai suoi mobili e al disagio subito. 

aloe77 dice:

Si ma nel mio caso l'auto l'ha pagata 500 perché c'è una perizia che certifica il danno. Lo sconto all'appartamento è stato quantificato dal perito della procedura esecutiva a causa delle infiltrazioni. Quindi c'entra con la richiesta di danni del conduttore. 

Ma il condominio non se ne avvantaggia 😅

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