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epaminonda27

Riscossione quote - volevo sapere quale metodo di riscossione quote viene utilizzato di più

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buongiorno, volevo sapere quale metodo di riscossione quote viene utilizzato di più, e quale ritenete più efficace, specie per i distratti (morosi) che fanno finta di dimenticarsi e non aprono la porta. 😄

  • porta a porta
  • bonifico
  • bollettino freccia 
  • mav
Modificato da epaminonda27

Secondo me il bonifico in quanto più trasparente e con un costo irrisorio.

epaminonda27 dice:

buongiorno, volevo sapere quale metodo di riscossione quote viene utilizzato di più, e quale ritenete più efficace, specie per i distratti (morosi) che fanno finta di dimenticarsi e non aprono la porta. 

  • porta a porta
  • bonifico
  • bollettino freccia 
  • mav

Io ritengo (almeno per quanto riguarda il mio condominio) il bonifico come mezzo di riscossione più efficace e più economico e ti spiego perchè:

Come condominio abbiamo zero costi di scritture per movimenti (non paghiamo il costo di scrittura de movimento in entrata)

Il condòmino che effettua il bonifico decide lui come farlo e quanto spendere perchè può spendere anche 9 euro se va ad effettuare il bonifico in banca o 1 euro se lo fa con una carta conto tipo postepay evolution o ZERO se fa un bonifico da un conto on line.

 

Per i distratti (morosi) l'unico mezzo efficace ritengo sia quello di stabilire una sanzione per pagamenti oltre 15 giorni dalla scadenza; un sollecito tramite raccomandata dopo 30 giorni ed un decreto ingiuntivo dopo 60 giorni.

Modificato da Leonardo53
epaminonda27 dice:

buongiorno, volevo sapere quale metodo di riscossione quote viene utilizzato di più, e quale ritenete più efficace, specie per i distratti (morosi) che fanno finta di dimenticarsi e non aprono la porta. 😄

  • porta a porta
  • bonifico
  • bollettino freccia 
  • mav

Nel mie gestioni la maggior parte dei versamenti ordinari avviene su richiesta con l’emissione di avvisi di pagamento, tramite versamenti su conto corrente condominiale con bonifici o bollettini i versamento, mentre alcuni condomini effettuano i pagamenti in denaro contante, raramente con assegni datati.

Per i pagamenti relativi alle gestioni straordinarie non accetto pagamenti in contanti.

Sebbene non sia stato da te richiesto, ritengo che l’amministratore, che non ponga limiti alle modalità di riscossione nel preventivo presentato e accettato dall’assembla in occasione della sua nomina, debba consentire qualsiasi modalità di pagamento con la precisazione che con la riscossione porta a porta si intenda quella in contanti presso lo studio dell’amministratore o, nel caso di amministratore interno, presso la sua abitazione o quella del condomino previo appuntamento.

 

 

epaminonda27 dice:

buongiorno, volevo sapere quale metodo di riscossione quote viene utilizzato di più, e quale ritenete più efficace, specie per i distratti (morosi) che fanno finta di dimenticarsi e non aprono la porta. 😄

  • porta a porta
  • bonifico
  • bollettino freccia 
  • mav

Ai condòmini ho fatto capire che è meglio per tutti se ogni operazione transita sul conto corrente, e se ognuno si occupa del proprio denaro (potrei anche fuggire con ben € 100,00 in contanti di quota condominiale.....😊), quindi utilizziamo i bonifici, considerando anche che i bollettini freccia non tutte le banche li gestiscono e i mav non sempre sono possibili (dipende anche in questo caso da lacci e lacciuoli della banca)

Leonardo53 dice:

Per i distratti (morosi) l'unico mezzo efficace ritengo sia quello di stabilire una sanzione per pagamenti oltre 15 giorni dalla scadenza; un sollecito tramite raccomandata dopo 30 giorni ed un decreto ingiuntivo dopo 60 giorni.

in riferimento al decreto ingiuntivo, mi sembra che non si possa procedere se non dopo approvazione del consuntivo a fine esercizio ed entro 6 mesi, giusto?

epaminonda27 dice:

in riferimento al decreto ingiuntivo, mi sembra che non si possa procedere se non dopo approvazione del consuntivo a fine esercizio ed entro 6 mesi, giusto?

il decreto ingiuntivo può essere emesso in base all'ultimo bilancio approvato e quindi anche a fronte del preventivo e senza avere vincoli temporali (se non quelli del buon senso e della pragmaticità).

 

  • Grazie 1
paul_cayard dice:

il decreto ingiuntivo può essere emesso in base all'ultimo bilancio approvato e quindi anche a fronte del preventivo e senza avere vincoli temporali (se non quelli del buon senso e della pragmaticità).

 

vediamo se ho capito bene.

l'amministratore ex art. 63 disp. att. c.c. può richiedere un decreto ingiuntivo anche prima del bilancio consuntivo l'importante che ci sia il piano di riparto.

invece dopo l'approvazione del consuntivo, deve richiederlo entro sei mesi dall'approvazione. 

giusto?

 

epaminonda27 dice:

in riferimento al decreto ingiuntivo, mi sembra che non si possa procedere se non dopo approvazione del consuntivo a fine esercizio ed entro 6 mesi, giusto?

Non è così. E' sufficiente uno stato di ripartizione approvato dall'assemblea e quindi anche uno stato di ripartizione spese preventivo o anche uno stato di ripartizione di una spesa straordinaria approvata.

Se non fosse così, immagina se nessuno pagasse niente per almeno 12 mesi, fino all'approvazione del consuntivo. COme si farebbe a mandare avanti il condominio?

Comunque, la conferma di quello che dico la trovi nell'articolo 63 di attuazione del codice civile di cui te ne riporto lo stralcio iniziale:

 

Articolo 63 d.ac.c.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione,...

epaminonda27 dice:

vediamo se ho capito bene.

l'amministratore ex art. 63 disp. att. c.c. può richiedere un decreto ingiuntivo anche prima del bilancio consuntivo l'importante che ci sia il piano di riparto.

invece dopo l'approvazione del consuntivo, deve richiederlo entro sei mesi dall'approvazione. 

giusto?

 

Quasi esattamente. PUO' (ne ha facoltà) anche il giorno dopo la scadenza di una singola quota approvata in preventivo.

DEVE (è obbligato salvo dispensa dell'assemblea) entro 180 giorni dalla chiusura di esercizio annuale e non dopo l'approvazione.

Per assurdo, tuo puoi anche convocare l'assemblea per l'approvazione del consuntivo e questa va deserta.

Anche se il consuntivo non è stato approvato, tu sei obbligato ad escutere i morosi entro 180 giorni dalla data di chiusura esercizio.

  • Grazie 1

volevo ringraziarvi perchè mi avete chiarito in modo esaustivo e semplice un mio dubbio interpretativo.

 

ultime due cose:

l'amm. se gli viene fatta richiesta da un condòmino, deve comunicare i soggetti morosi?

e nel caso di riparto per spesa straordinaria approvata, i creditori devono rivalersi prima sui morosi che non hanno voluto pagare e poi sul condominio?

 

 

epaminonda27 dice:

volevo ringraziarvi perchè mi avete chiarito in modo esaustivo e semplice un mio dubbio interpretativo.

 

ultime due cose:

l'amm. se gli viene fatta richiesta da un condòmino, deve comunicare i soggetti morosi?

e nel caso di riparto per spesa straordinaria approvata, i creditori devono rivalersi prima sui morosi che non hanno voluto pagare e poi sul condominio?

Per quanto riguarda la richiesta dei condòmini sui soggetti morosi, non c'è privacy tra i condòmini.

Basterebbe che un condòmino ti chiedesse copia del registro di contabilità dove sei obbligato a trascrivere ogni singolo movimento in entrata ed in uscita che si vederebbe subito chi ha pagato e chi non ha pagato.

 

Per quanto riguarda l'obbligo dei creditori di escutere i morosi prima dei virtuosi, secondo me lascia il tempo che trova.

Un creditore prima di escutere i singoli pignora il conto corrente condominiale e blocca tutti i soldi giacenti, oltre a bloccare l'operatività del condominio perchè non puoi fare nessun pagamento che non sia prima transitato dal conto corrente condominiale.

  • Grazie 1

Ricordiamoci solo che l'amministratore ha tempo gg30 per trascrivere sul registro i soldi che vengono versati. Sarà difficile poter capire se tutto fila liscio.

epaminonda27 dice:

vediamo se ho capito bene.

l'amministratore ex art. 63 disp. att. c.c. può richiedere un decreto ingiuntivo anche prima del bilancio consuntivo l'importante che ci sia il piano di riparto.

invece dopo l'approvazione del consuntivo, deve richiederlo entro sei mesi dall'approvazione. 

giusto?

 

epaminonda27 dice:

volevo ringraziarvi perchè mi avete chiarito in modo esaustivo e semplice un mio dubbio interpretativo.

 

ultime due cose:

l'amm. se gli viene fatta richiesta da un condòmino, deve comunicare i soggetti morosi?

e nel caso di riparto per spesa straordinaria approvata, i creditori devono rivalersi prima sui morosi che non hanno voluto pagare e poi sul condominio?

 

 

ciao.

leggo solo ora e concordo in toto con le risposte di @Leonardo53 .

 

  • Grazie 1

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