#1 Inviato 13 Maggio, 2018 Il condomino ha l'obbligo di pagare le somme dovute a preventivo condominiale?
#3 Inviato 13 Maggio, 2018 Ti ringrazio. Anche a me pareva palese che fosse un obbligo. Nel nostro condominio ci sono i soliti condomini che regolarmente pagano parzialmente o per niente le somme richieste dal preventivo. Invece di sollecitarli e costringerli al pagamento con gli strumenti consentiti dalla legge (quali sono?) il nostro amministratore ha preferito lasciare in sospeso i lavori straordinari, sebbene approvati in assemblea. Naturalmente tutte decisioni che ha preso senza informarci. Un esempio concreto. Avevamo previsto e approvato per l'esercizio 2017 spese per un totale di 30.000€, il totale delle somme versate dai condomini essendo stato di soli 20.000€, l'amministratore ha ridotto le spese ma nonostante ciò ha generato un disavanzo nel c.c. bancario di 5000€ senza la delibera dell'assemblea che avrebbe dovuto autorizzarlo a procedere in tale senso. Siamo stati messi difronte al fatto compiuto. L'esercizio 2017 si è chiuso al 31 dicembre e l'assemblea per approvazione del consuntivo si terrà solamente il 16 maggio e già sappiamo che l'amministratore si dimetterà. Quindi anche volendo procedere contro di lui per vie legali presuppongo che sia una battaglia lunga costosa e inutile. Che ne pensi? Grazie per l'aiuto. Ma la banca che ha accordato uno sconfinamento o forse un fido, non ha l'obbligo di richiedere una delibera condominiale che autorizza l'amministratore a fare tale richiesta?
#4 Inviato 16 Maggio, 2018 Il legale rappresentante di due società S.a.s. proprietarie di alcune unità abitativa può' portare, in Assemblea, i millesimi della prima società e sommarli a quelli della seconda società e inoltre allegare deleghe di altri condomini? Chiedo scusa se manco di chiarezza, ma sto preparando i documenti per l'Assemblea di questo pomeriggio. Grazie dei vostri preziosi consigli. Il Gruppo
#5 Inviato 16 Maggio, 2018 Il legale rappresentante di due società che hanno diversi appartamenti di proprietà nel condominio porterà in assemblea l'apporto di due teste, ciascuna delle quali sommerà i millesimi delle proprietà delle singole società. Naturalmente potrà aggiungere delle deleghe, e ciascuna conterà una testa con i relativi millesimi. Il numero di deleghe (se il condominio conta più di venti condòmini) non potrà superare 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi, a meno che una norma del RdC non diminuisca il numero delle deleghe autorizzate
#6 Inviato 16 Maggio, 2018 Grazie ma non è una buona notizia per il nostro Gruppo che riesce giusto a totalizzare 335,23 millesimi (con due deleghe) e solamente sei teste. Grazie comunque per la rapidità della tua cortese risposta. Il Gruppo