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condo77

Superbonus e interventi trainati: rimozione barriere architettoniche

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Mi sono accorto di aver un po' "trascurato" il capitolo barriere architettoniche del superbonus e mi piacerebbe approfondire.

Per capirci, faccio riferimento al comma 2 dell'art. 119:

 

  • 2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche [..] agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

 

E per chiarezza anche il 16-bis del TUIR richiamato:

 

  • Articolo 16 bis Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
    • 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
      • [..]
      • e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104(1);

 

 

Inizialmente l'avevo ignorato, dato che a livello condominiale avevamo scartato la possibilità di realizzare un ascensore e nel mio appartamento non ci sono ultra-sessantacinquenne e/o portatori di handicap.

Poi però ho visto che in un interpello l'AdE ha esteso la misura essenzialmente a tutti, senza limitazioni di età o abilità, v. p.e.:

 

  • IRRILEVANZA DEL REQUISITO ANAGRAFICO – L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello 455/2021, ha chiarito diversi aspetti riguardanti la fruibilità del Superbonus in relazione agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla lettera e), comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.
  • Nel caso di specie l’istante, al fine di realizzare un nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle barriere architettoniche, aveva chiesto chiarimenti sulla fruibilità del Superbonus, con particolare riguardo al disposto dell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 2, dove si fa riferimento agli interventi previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e) “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni”.
  • Un importante chiarimento proviene dalla conferma di quanto già affermato nella risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, dove è stata dichiarata la sostanziale irrilevanza della presenza di persone di età superiore a 65 anni nell'edificio oggetto degli interventi.

https://www.legislazionetecnica.it/7582406/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/barriere-architettoniche-e-superbonus-requisiti-massimali-asseverazione-e-cessione-del-credito

 

 

A questo punto m'è sorto l'interesse di capire bene il perimetro degli interventi inclusi.

Inizialmente pensavo essenzialmente ad ascensore e montascale, ma leggendo qlc articolo l'ambito pare ben più vasto.

v. p.e.

https://studiobracciali.com/superbonus-110/barriere-architettoniche-superbonus-110-anche-senza-over-65-o-disabili/

 

image.thumb.png.ab1e6f19e9f32548aa61a3d791d68205.png

 

Qualcuno di voi ha realizzato / in progetto di realizzare interventi di questo tipo?

O avete cmq un'idea di cosa si possa includere e cosa invece resti escluso?

 

Esempi che mi vengono in mente:

  • allargamento porte, locali e corridoi (dimensioni minime?)
  • spostamento interruttori e prese
  • spostamento citofono/videocitofono
  • sostituzione vasca con doccia

 

Che ne pensate?

@Danielabi @Alberto.Cannaò @studiofrancescopozzi @marcanto e tutti quelli che vorranno intervenire 🙂

Modificato da condo77

Avevamo discusso circa l'abbattimento delle barriere architettoniche, discussione non legata al superbonus.

L'elenco che hai postato è corretto, in sostanza sono agevolabili tutti gli interventi che consentono di eliminare gli impedimenti per disabili.

L'interpello 455/2021 è abbastanza chiaro:

La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o
nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Già con la circolare 19/2020 AdE aveva riconosciuta la possibilità di detrarre gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche anche in assenza di persone portatrici di handicap.

I riferimenti normativi relativi alle caratteristiche che devono avere gli interventi agevolabili sono contenuti nel decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

  • Mi piace 1

 

Danielabi dice:

Avevamo discusso circa l'abbattimento delle barriere architettoniche, discussione non legata al superbonus.

Danielabi dice:

L'interpello 455/2021 è abbastanza chiaro:

eh già ... l'ascensore di @condo77 per andare sulla Luna...

 

--link_rimosso--

P.S. il motore di ricerca interno di Condominioweb.com è soddisfacente...

 

condo77 dice:

Qualcuno di voi ha realizzato / in progetto di realizzare interventi di questo tipo?

O avete cmq un'idea di cosa si possa includere e cosa invece resti escluso?

NEIN / NEIN

Anzi ricordavo qualcosa, alcuni anni fa, per la Legge 13/1989 (accessibilità, visitabilità, adattabilità)

per esempio...

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

  • Grazie 1
Alberto.Cannaò dice:

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

Grazie, mi mancava, ora me la leggo.

Che dire... se mancasse Alberto bisognerebbe inventare Google ( o viceversa!) 😄

PS:

stringata la guida... speravo fosse più ricca di particolari; la ricerca continua!

condo77 dice:

Esempi che mi vengono in mente:

  • allargamento porte, locali e corridoi (dimensioni minime?)
  • spostamento interruttori e prese
  • spostamento citofono/videocitofono
  • sostituzione vasca con doccia

Per gli interruttori, non saprei cosa intendi per "spostamento", solitamente sono posti già ad altezze ergonomiche facilmente raggiungibili anche da persone non normo dotate.

Analogo discorso si potrebbe fare anche per i corridoi......

 

alla lista si potrebbe aggiungere tutto quello che compete ad un servizio igenico adeguato alla norma di settore, affinché possa essere usato anche dai non normo dotati

condo77 dice:

Grazie, mi mancava, ora me la leggo.

Che dire... se mancasse Alberto bisognerebbe inventare Google ( o viceversa!) 😄

Archimede, datemi una leva e vi solleverò il mondo

Memoria personale e motore di ricerca permettendo...

D.M. 236/1989 (ho fatto in tempo a scuola, anno accademico 1988/1989)

Barriere architettoniche:
le regole di progettazione nell’edilizia residenziale (D.M. 236/89)
 
- 21/07/1989

P.E.B.A. - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (Comune di Genova)
(ma è un'altra storia)

Modificato da Alberto.Cannaò
  • Grazie 1
marcanto dice:

Per gli interruttori, non saprei cosa intendi per "spostamento", solitamente sono posti già ad altezze ergonomiche facilmente raggiungibili anche da persone non normo dotate.

Probabilmente dipende dall'anno di realizzazione, nel mio appartamento (fine anni 50) erano a 1,45 m - 1,50 m.

Vedo invece che l'altezza massima prescritta dal DM 236 è di 1,40 m:

 

image.thumb.png.1135b65a73c1132f9ffc68168a2e834f.png

marcanto dice:

Analogo discorso si potrebbe fare anche per i corridoi......

Nel corridoio deve essere possibile la manovra d'inversione, per la quale è prescritta una larghezza di 1,40 m

image.png.135b2052193913812448a0421a08a556.png

 

Il mio era largo ca. 1,20 m, nel punto più stretto ca. 1 m

marcanto dice:

alla lista si potrebbe aggiungere tutto quello che compete ad un servizio igenico adeguato alla norma di settore, affinché possa essere usato anche dai non normo dotati

Hai ragione, non l'ho messo perché sono partito dalla mia situazione personale e temo che i servizi anche nei nuovi bagni non siano a misura di DM 236, in particolare non rispetterò il metro di accostamento e trasferimento laterale.

 

image.png.b052020e2812000843d23bfb96d6ecae.png

Ottimo il riassunto. Mancano all'appello (solo per completezza e non per sostanza):

  • AdE circolare 19/E/2020 – 8 Luglio 2020 - parola chiave "rifacimento ascensori"
  • AdE risposta n. 455/2021 del 5 Luglio 2021 - ulteriore conferma del NON requisito della presenza di portatori di handicap o di over-65;
  • Decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236, noto come DM 236/89 - detta i requisiti da rispettare in materia di accessibilità ai disabili;

Da noi è stata prevista una rampa (la pendenza non deve superare l'8%) e un montascale. Abbiamo intenzione di chiedere al nostro tecnico di prevedere anche la sostituzione dell'ascensore.

  • Grazie 1

E riguardo alla nuova detrazione al 75% inserita in finanziaria che ne dite?

Secondo voi hanno sbloccato la questione della cessione del credito dimenticata nel precedente decreto?

davidino1978 dice:

E riguardo alla nuova detrazione al 75% inserita in finanziaria che ne dite?

Parrebbe riguardare le stesse casistiche che stiamo commentando qui, praticamente sempre art. 16-bis lettera e), ma al 75% invece che al 50% e con massimali differenti.

Interessante nel caso non si facciano interventi superbonus, altrimenti conviene il trainato al 110%.

Joy76 dice:

AdE risposta n. 455/2021 del 5 Luglio 2021 - ulteriore conferma del NON requisito della presenza di portatori di handicap o di over-65;

sì questa l'avevamo citata all'inizio 👍

Joy76 dice:

Decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236, noto come DM 236/89

anche questo, riportato da Alberto

Joy76 dice:

AdE circolare 19/E/2020 – 8 Luglio 2020 - parola chiave "rifacimento ascensori"

Questa in effetti mancava ed è molto chiara, grazie!

 

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236 del 1989 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria (Circolare 6.02.2001, n. 13, risposta 1).

Ad esempio, non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato DM n. 236 del 1989. (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.6)

Modificato da condo77
davidino1978 dice:

E riguardo alla nuova detrazione al 75% inserita in finanziaria che ne dite?

Dico essere una mediazione rispetto al 60% paventato, infatti 1/2*(90+60) = 75

 

davidino1978 dice:

Secondo voi hanno sbloccato la questione della cessione del credito dimenticata nel precedente decreto?

Studio Tecnico Ing. Carlo Pagliai

Superbonus e Bonus Edilizi: Manovra 2022 approvata al Senato, Proroghe e Novità - 24/12/2021

 

Senato della Repubblica

Testo approvato 2448 (Bozza provvisoria) (PDF) - 24/12/2021

 

Ho letto alcune parti della bozza provvisoria...

L'articolo 122-bis mi pare paro paro alla versione vigente

L'articolo 121, comma 1, è stato modificato, in particolare ampliando la lettera b)

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. FINE PARTE VIGENTE
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota
prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;

 

L'articolo 119 è stato modificato, oltre le diverse date, in particolare il comma 5

Inoltre dal comma 5 è stato rimosso il seguente ultimo paragrafo_

In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 

Modificato il comma 8 (dell'articolo 119)

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-terdel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63...

Sostituito il comma 8-bis (detrazione spese, percentuali, scadenze)

Nuovi commi 8-ter + 8-quater

Modificato il comma 13-bis

... nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 (la data prima non c'era)

I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63...

Alberto.Cannaò dice:

Dico essere una mediazione rispetto al 60% paventato, infatti 1/2*(90+60) = 75

Il calo dal 90% al 60% è per il bonus facciate (non solo paventato ma realizzato).

Il 75% invece è per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in aumento dal 50% riconosciuto fino al 31/12/2021.

condo77 dice:

Parrebbe riguardare le stesse casistiche che stiamo commentando qui, praticamente sempre art. 16-bis lettera e), ma al 75% invece che al 50% e con massimali differenti.

Interessante nel caso non si facciano interventi superbonus, altrimenti conviene il trainato al 110%.

Il nuovo articolo 119-ter mi scappò...

(la bozza provvisoria non l'ho stampata, ma la guardo/leggo solo sul monitor)

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche)

omissis

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a...

condo77 dice:

Il calo dal 90% al 60% è per il bonus facciate (non solo paventato ma realizzato).

BONUS FACCIATE

39. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2022» e le parole «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Modificato da Alberto.Cannaò
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L’eliminazione delle barriere architettoniche (OLD VERSION)

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

   - 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021
   - 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

   - quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
   - i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Legge di Bilancio 2022 e bonus: gli emendamenti - 23/12/2021

Il nuovo testo della Legge di Bilancio 2022 estende per tutti i bonus edilizia la cessione del credito e lo sconto in fattura. Ecobonus e Sismabonus confermati fino al 2024 e Superbonus fino al 2025 con nuove detrazioni. Scompare il tetto ISEE per le unifamiliari e si fa chiarezza sui prezzari.

Indice dei contenuti
1 Superbonus 110 e villette: via tetto ISEE e proroga fino al 31 dicembre 2022
2 Superbonus per condomini fino al 2025 con nuove aliquote
3 Fotovoltaico e interventi trainati
4 Barriere architettoniche dal 50% al 75%
5 Legge di Bilancio e bonus: Cessione del credito e sconto in fattura per tutti
6 Legge di Bilancio e bonus: proroga al 2024
7 Asseverazioni e visto di conformità: agevolazioni e prezzari ammessi

 

Scadenze Superbonus al 31 Dicembre 2021 - 23/12/2021

Ecco le scadenze Superbonus di fine anno: vediamo cosa inviare all’ENEA entro il 31 Dicembre 2021 e perché l’asseverazione può anche essere inviata successivamente.

Indice dei contenuti
1 Le scadenze al 31 Dicembre 2021: i riferimenti di Legge per il Superbonus.
2 Le scadenze Superbonus al 31 Dicembre 2021: la lista delle condizioni.
3 Quali asseverazioni Superbonus non rientrano nelle scadenze del 31 dicembre 2021?
4 Le tempistiche delle asseverazioni, con o senza SAL
5 Cosa dice il provvedimento n. 283847 di Agenzia delle Entrate
6 Conclusioni

 

Il Decreto Antifrode tra novità e dubbi applicativi - 24/12/2021

Il Decreto Antifrode introduce nuovi obblighi per i contribuenti che vogliono usufruire dei bonus edilizi e per i professionisti che li assistono. Inoltre prevede importanti novità circa i controlli dell'Agenzia delle Entrate. Ci sono, però, degli aspetti da chiarire sulla retroattività delle disposizioni emanate.

 

Il Decreto Antifrode è una storia a parte...

Superbonus 110% e bonus edilizi:
abrogato il decreto anti-frodi e rifusione nella Legge di Bilancio
 - 02/12/2021

... abbiamo scherzato ? ... certo che abbiamo scherzato...

 

Senato della Repubblica (Legge di Bilancio 2022)

Testo approvato 2448 (Bozza provvisoria) (PDF) - 24/12/2021

41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n.157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

 

Senato della Repubblica

Atto Senato n. 2449 (residuato bellico)

Conversione in legge del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche 

Volevo solo far notare un dettaglio in merito alla indicata

> circolare 19/E/2020 – 8 Luglio 2020 -

 

se si legge la prima pagina, ha come oggetto:

" Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno
d’imposta 2019
.
....... "

 

pur essendo interessate, non sono un fiscalista ma direi che quanto in essa stabilito era applicabile per la sola dichiarazione anna 2019

marcanto dice:

pur essendo interessate, non sono un fiscalista ma direi che quanto in essa stabilito era applicabile per la sola dichiarazione anna 2019

Non funziona così: ogni anno AdE emette una circolare che raccoglie quanto indicato nelle circolari pubblicate negli anni, creando una sorta di sunto utile per redigere la denuncia dei redditi (ormai si sono superate le 400 pagine). Lo fa tutti gli anni, ma i richiami alle circolari sono sempre gli stessi, si aggiungono solo le ultime circolari pubblicate.

Per il 2020 la circolare di riferimento è la 7/2021 dove si potranno leggere gli stessi dati della circolare 19/2020, per quanto riguarda le barriere architettoniche.

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  • Grazie 1
Danielabi dice:

Non funziona così: ogni anno AdE emette una circolare che raccoglie quanto indicato nelle circolari pubblicate negli anni, creando una sorta di sunto utile per redigere la denuncia dei redditi (ormai si sono superate le 400 pagine). Lo fa tutti gli anni, ma i richiami alle circolari sono sempre gli stessi, si aggiungono solo le ultime circolari pubblicate.

Per il 2020 la circolare di riferimento è la 7/2021 dove si potranno leggere gli stessi dati della circolare 19/2020, per quanto riguarda le barriere architettoniche.

Stesso identico testo, parola per parola, appena verificato (anche se la tua risposta era già una certezza 👍).

  • Grazie 1
Danielabi dice:

Non funziona così: ogni anno AdE emette una circolare che raccoglie quanto indicato nelle circolari pubblicate negli anni, creando una sorta di sunto utile per redigere la denuncia dei redditi (ormai si sono superate le 400 pagine). Lo fa tutti gli anni, ma i richiami alle circolari sono sempre gli stessi, si aggiungono solo le ultime circolari pubblicate.

Per il 2020 la circolare di riferimento è la 7/2021 dove si potranno leggere gli stessi dati della circolare 19/2020, per quanto riguarda le barriere architettoniche.

CONCORDO - dalla mia collezione separata dalle altre prassi riporto quanto segue:

Circolare 7 del 04/04/2017 (324 pagine)

Circolare 7 del 27/04/2018 (360 pagine) +11,11%

Circolare 13 del 31/05/2019 (390 pagine) +8,33%

Circolare 19 del 08/07/2020 (411 pagine) +5,38%

Circolare 7 del 25/06/2021 (539 pagine) +31,14%

Danielabi dice:

Non funziona così:

avevo anticipato "non sono un fiscalista"

la lettura dell'oggetto della circolare medesima fa pensare da altro

marcanto dice:

avevo anticipato "non sono un fiscalista"

la lettura dell'oggetto della circolare medesima fa pensare da altro

Hai fatto bene a sollevare il dubbio, che io non mi ero posto, così Daniela l'ha potuto risolvere (e segnare un'altra tacca sulla sua carlinga 😄). 👍

 

condo77 dice:

sollevare il dubbio, che io non mi ero posto

maaaa! se non avevi alcun dubbio perchè sei andato a verificare

condo77 dice:

Stesso identico testo, parola per parola, appena verificato

chi non ha dubbi non ha bisogno di verifiche a dimostrazione !!!!

marcanto dice:

maaaa! se non avevi alcun dubbio perchè sei andato a verificare

chi non ha dubbi non ha bisogno di verifiche a dimostrazione !!!!

il ragionamento di Daniela mi pareva logico e coerente, però ero cmq curioso di "toccare con mano" e volevo vedere se magari da un anno all'altro avessero aggiunto qlc 🙂

Sta di fatto che tutta sta curiosità ti è apparsa solo dopo che ho fatto notare quale fosse l'oggetto di quella circolare, e dopo la risposta che ne seguiva.

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