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condo77

Superbonus e interventi trainati: rimozione barriere architettoniche

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marcanto dice:

Sta di fatto che tutta sta curiosità ti è apparsa solo dopo che ho fatto notare quale fosse l'oggetto di quella circolare, e dopo la risposta che ne seguiva.

Certo, perché come detto prima nemmeno mi ero posto il problema.

Per questo ti ho ringraziato di aver sollevato la questione, a cui io non avevo pensato: così assieme abbiamo completato un'altra tessera del puzzle.

Ho il caso di una fattura unica della ditta edile, con descrizione abbastanza generica "lavori di ristrutturazione presso Vs immobile", pagata con bonifico parlante legge 449.

Parte di questi lavori ricadono sotto la rimozione barriere architettoniche, quindi trainato 110% al posto di bonus ristrutturazione 50%.

Posto che la cosa più "pulita" da fare sarebbe stato emettere 2 fatture distinte e pagare quella che rientra nel bonus ristrutturazione 50% con bonifico parlante legge 449, quella che rientra nella rimozione barriere architettoniche con bonifico parlante legge 296 e richiamo dell'art. 119 legge 77/2020 nella causale, cosa suggerireste ora?

Una dichiarazione della ditta in cui specifica le lavorazioni fatte e la quota da ascrivere ad un bonus e all'altro?

condo77 dice:

cosa suggerireste ora?

Il pagamento della stessa fattura puo' essere fatto con due o piu' distinti bonifici parlanti, pertanto puoi già con il pagamento distinguere i due interventi.

Senz'altro deve esserci una contabilità separata per ogni agevolazione, che potrebbe essere il computo metrico, oppure la contabilità del DL che certifica quali siano gli interventi effettuati e il loro costo.

Se poi anche la ditta fa la propria dichiarazione, va bene.

Danielabi dice:

Il pagamento della stessa fattura puo' essere fatto con due o piu' distinti bonifici parlanti, pertanto puoi già con il pagamento distinguere i due interventi.

Senz'altro deve esserci una contabilità separata per ogni agevolazione, che potrebbe essere il computo metrico, oppure la contabilità del DL che certifica quali siano gli interventi effettuati e il loro costo.

Se poi anche la ditta fa la propria dichiarazione, va bene.

Grazie Daniela.

Il pagamento è già stato fatto e preferirei non stornare e rifare, c'è grandissima resistenza da parte delle ditte (o meglio dei loro commercialisti) in merito.

Procederò come da te suggerito: contabilità separata mediante computo metrico + dichiarazione del DL; vedrò assieme al DL se coinvolgere anche la ditta nella dichiarazione.

  • Mi piace 1
Alberto.Cannaò dice:

Legge di Bilancio 2022 e bonus: gli emendamenti - 23/12/2021

Il nuovo testo della Legge di Bilancio 2022 estende per tutti i bonus edilizia la cessione del credito e lo sconto in fattura. Ecobonus e Sismabonus confermati fino al 2024 e Superbonus fino al 2025 con nuove detrazioni. Scompare il tetto ISEE per le unifamiliari e si fa chiarezza sui prezzari.

Indice dei contenuti
1 Superbonus 110 e villette: via tetto ISEE e proroga fino al 31 dicembre 2022
2 Superbonus per condomini fino al 2025 con nuove aliquote
3 Fotovoltaico e interventi trainati
4 Barriere architettoniche dal 50% al 75%
5 Legge di Bilancio e bonus: Cessione del credito e sconto in fattura per tutti
6 Legge di Bilancio e bonus: proroga al 2024
7 Asseverazioni e visto di conformità: agevolazioni e prezzari ammessi

 

Scadenze Superbonus al 31 Dicembre 2021 - 23/12/2021

Ecco le scadenze Superbonus di fine anno: vediamo cosa inviare all’ENEA entro il 31 Dicembre 2021 e perché l’asseverazione può anche essere inviata successivamente.

Indice dei contenuti
1 Le scadenze al 31 Dicembre 2021: i riferimenti di Legge per il Superbonus.
2 Le scadenze Superbonus al 31 Dicembre 2021: la lista delle condizioni.
3 Quali asseverazioni Superbonus non rientrano nelle scadenze del 31 dicembre 2021?
4 Le tempistiche delle asseverazioni, con o senza SAL
5 Cosa dice il provvedimento n. 283847 di Agenzia delle Entrate
6 Conclusioni

 

Il Decreto Antifrode tra novità e dubbi applicativi - 24/12/2021

Il Decreto Antifrode introduce nuovi obblighi per i contribuenti che vogliono usufruire dei bonus edilizi e per i professionisti che li assistono. Inoltre prevede importanti novità circa i controlli dell'Agenzia delle Entrate. Ci sono, però, degli aspetti da chiarire sulla retroattività delle disposizioni emanate.

 

Il Decreto Antifrode è una storia a parte...

Superbonus 110% e bonus edilizi:
abrogato il decreto anti-frodi e rifusione nella Legge di Bilancio
 - 02/12/2021

... abbiamo scherzato ? ... certo che abbiamo scherzato...

 

Senato della Repubblica (Legge di Bilancio 2022)

Testo approvato 2448 (Bozza provvisoria) (PDF) - 24/12/2021

41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n.157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

 

Senato della Repubblica

Atto Senato n. 2449 (residuato bellico)

Conversione in legge del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche 

Sul decreto anti-frode come è andata a finire?

Leggevo che con il 75% è stata ammessa la detrazione fiscale, ora da vedere se i pagamenti effettuati entro il 31.12.2021 sono cedibili ugualmente seppur con detrazione al 50% o solo quelli dal 1.1.2022 e al 75%.

condo77 dice:

Ho il caso di una fattura unica della ditta edile, con descrizione abbastanza generica "lavori di ristrutturazione presso Vs immobile", pagata con bonifico parlante legge 449.

Parte di questi lavori ricadono sotto la rimozione barriere architettoniche, quindi trainato 110% al posto di bonus ristrutturazione 50%.

Posto che la cosa più "pulita" da fare sarebbe stato emettere 2 fatture distinte e pagare quella che rientra nel bonus ristrutturazione 50% con bonifico parlante legge 449, quella che rientra nella rimozione barriere architettoniche con bonifico parlante legge 296 e richiamo dell'art. 119 legge 77/2020 nella causale, cosa suggerireste ora?

Una dichiarazione della ditta in cui specifica le lavorazioni fatte e la quota da ascrivere ad un bonus e all'altro?

Senti con chi dovrà asseverare e con chi dovrà porre il visto di conformità visto che deve andare bene a loro.

  • Grazie 1
davidino1978 dice:

Senti con chi dovrà asseverare e con chi dovrà porre il visto di conformità visto che deve andare bene a loro.

Infatti, giusta osservazione. 👍

Buongiorno, un tecnico mi chiede se tutti i lavori collegati all'installazione di un ascensore o montascale possano godere del 110%. Nello specifico, adeguamento tromba delle scale, con lavori che porteranno alla struttura del vano ascensore o del montascale.

Grazie per Vostro eventuale chiarimento.

gianlucac88@gmail.co dice:

Buongiorno, un tecnico mi chiede se tutti i lavori collegati all'installazione di un ascensore o montascale possano godere del 110%. Nello specifico, adeguamento tromba delle scale, con lavori che porteranno alla struttura del vano ascensore o del montascale.

Grazie per Vostro eventuale chiarimento.

Se sono lavori necessari per la realizzazione dell'intervento principale (ascensore) allora sì, godono della medesima agevolazione.

gianlucac88@gmail.co dice:

Buongiorno, un tecnico mi chiede se tutti i lavori collegati all'installazione di un ascensore o montascale possano godere del 110%. Nello specifico, adeguamento tromba delle scale, con lavori che porteranno alla struttura del vano ascensore o del montascale.

Grazie per Vostro eventuale chiarimento.

Per le percentuali aggiornate...

È online il POSTER delle detrazioni fiscali 2022 aggiornato

con le norme della Legge di bilancio 2022

Nuova detrazione barriere architettoniche del 75%

 

Agenzie delle Entrate - Risposta (ad interpello) n° 147 del 26/05/2020 

Interpello storico... - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Articolo 16-bis - lettera e)

Detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche...

 

Agenzie delle Entrate - L’eliminazione delle barriere architettoniche

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
 - i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Modificato da Alberto.Cannaò

Avete notato che dal post #4 al #25 è tutto in grassetto?

Sono abbastanza certo che quando li abbiamo scritti non fosse così...

Anche le parole a volte s'ingrassano (come il Bosone W).

condo77 dice:

Avete notato che dal post #4 al #25 è tutto in grassetto?

Sono abbastanza certo che quando li abbiamo scritti non fosse così...

Anche le parole a volte s'ingrassano (come il Bosone W).

Confermo che non erano in grassetto... (volutamente in grassetto)

OPZIONE #1 - OPZIONE #2 - BOSONE W (08/04/2022)

condo77 dice:

Se sono lavori necessari per la realizzazione dell'intervento principale (ascensore) allora sì, godono della medesima agevolazione.

Alberto.Cannaò dice:

Per le percentuali aggiornate...

È online il POSTER delle detrazioni fiscali 2022 aggiornato

con le norme della Legge di bilancio 2022

Nuova detrazione barriere architettoniche del 75%

 

Agenzie delle Entrate - Risposta (ad interpello) n° 147 del 26/05/2020 

Interpello storico... - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Articolo 16-bis - lettera e)

Detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche...

 

Agenzie delle Entrate - L’eliminazione delle barriere architettoniche

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
 - i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Grazie per le risposte.

Quindi, se è un intervento necessario per i lavori principali, e rispetta i requisiti previsti dal DM 236/1989, allora è plausibile goda del 110%.

Ho interpretato correttamente?

gianlucac88@gmail.co dice:

Grazie per le risposte.

Quindi, se è un intervento necessario per i lavori principali, e rispetta i requisiti previsti dal DM 236/1989, allora è plausibile goda del 110%.

Ho interpretato correttamente?

Sì. 👍

Ma il bonus è ottenibile anche nel caso di arrivo dell’’ascensore nell’ammezzato tra un piano e l’altro? Che lascerebbe quindi alcuni scalini per raggiungere il piano?

 

Trovo in giro pareri discordanti e nessun decreto o risposta dell’AdE in merito

Jules86 dice:

Ma il bonus è ottenibile anche nel caso di arrivo dell’’ascensore nell’ammezzato tra un piano e l’altro? Che lascerebbe quindi alcuni scalini per raggiungere il piano?

 

Trovo in giro pareri discordanti e nessun decreto o risposta dell’AdE in merito

Come ho scritto nell'altra discussione, non è indicato nella norma che si debba necessariamente arrivare ad un piano piuttosto che ad un altro. Leggi il DM 236/89 che è il riferimento.

Danielabi dice:

Come ho scritto nell'altra discussione, non è indicato nella norma che si debba necessariamente arrivare ad un piano piuttosto che ad un altro. Leggi il DM 236/89 che è il riferimento.

L'ho letto e l'unico dubbio che ho è riferito al punto 4.1.12

"Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo."

Per pianerottolo quindi potrebbe essere inteso anche il mezzanino?

Jules86 dice:

L'ho letto e l'unico dubbio che ho è riferito al punto 4.1.12

"Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo."

Per pianerottolo quindi potrebbe essere inteso anche il mezzanino?

Significa che fra il pavimento della cabina e quello su cui si scende non deve esserci un gradino, cioè il pavimento della cabina deve essere allineato a quello del piano. Che il piano sia un mezzanino oppure no, non è di interesse.

  • Mi piace 1
Danielabi dice:

Che il piano sia un mezzanino oppure no, non è di interesse.

Danielabi dice:

Come ho scritto nell'altra discussione, non è indicato nella norma che si debba necessariamente arrivare ad un piano piuttosto che ad un altro. Leggi il DM 236/89 che è il riferimento.

Concordo.

Al riguardo un'interessante ordinanza della Cassazione (6129 del 09/03/2017 - https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-6129-del-09-03-2017) :

 

Eliminazione parziale delle barriere architettoniche

Sì all’ascensore nel giardino comune per condòmini con difficoltà di deambulazione anche se, per la particolari caratteristiche dell’edificio, l’impianto non elimina del tutto la barriera architettonica. La Corte di Cassazione, Con la Sentenza 6129 depositata il 9 marzo scorso (relatore Antonio Scarpa) accoglie il ricorso di alcuni condòmini, dopo che l’assemblea aveva “bocciato” per due volte la loro richiesta di installare l’ascensore. Il Tribunale aveva affermato il loro diritto all’opera in base all’articolo 2, comma 2, della legge 13/1989, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, il quale prevede che, nel caso in cui il condominio non dia il via libera ai lavori, i portatori di handicap possono installare a proprie spese servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili, modificando l’ampiezza delle porte di accesso per agevolare l’ingresso in edifici, ascensori e rampe dei garage.

Una conclusione ribaltata dalla Corte d’Appello, secondo la quale l’ascensore è un manufatto concettualmente diverso dai «servoscala o altre strutture facilmente rimovibili». Inoltre i giudici di Secondo grado avevano Sottolineato che il “Sacrificio” di parte del giardino condominiale non avrebbe comunque consentito ai condòmini con handicap di raggiungere Senza problemi i loro appartamenti, perché si sarebbero in ogni caso dovuti fermare sul pianerottolo dell’interpiano, con dieci gradini da fare a piedi.

Invece, i giudici della Sesta Sezione della Cassazione ricordano che l’installazione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche, realizzata su aree comuni, va considerata indispensabile per accedere all’edificio e per rendere l’appartamento abitabile, ragione per cui rientra nei poteri che l’articolo 1102 del Codice civile riconosce ai singoli condòmini. Il contrasto delle opere con la Specifica destinazione delle parti comuni, cui fa riferimento l’articolo 2 della legge 13/1989, va valutato tenendo presente il principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più immobili in un fabbricato impone di contemperare i vari interessi in gioco, compreso quello all’eliminazione delle barriere architettoniche. Un diritto fondamentale, precisano i giudici di piazza Cavour, che va garantito anche a prescindere dall’effettivo uso da parte dei disabili degli edifici interessati.

Per legittimare l’intervento innovativo, ed essere dunque in linea con la legge 13/1989, non serve che l’ascensore risolva del tutto i problemi di mobilità delle persone con handicap, ma è sufficiente che la sua installazione «produca comunque un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione».

https://studioamministrativomonti.it/faq/eliminazione-parziale-delle-barriere-architettoniche-2/

Modificato da condo77
  • Grazie 1

Avevo letto l'ordinanza della Cassazione ma non credo costituisca un precedente.

 

Vi racconto da dove nasce la mia domanda e i problemi che sto riscontrando nel mio condominio, con la speranza di ricevere un aiuto.

 

Stiamo già realizzando i lavori previsti con l'ecobonus 110 (cappotto ecc) e tra i trainati vorremmo realizzare anche l'ascensore esterno (la cui delibera è già avvenuta in assemblea).

La ditta incaricata sostiene che l'ascensore non è realizzabile con il bonus proprio perchè arriverebbe al mezzanino, che è separato dal pianerottolo dove si trovano gli appartamenti da circa 10 scalini e quindi non eliminerebbe del tutto le barriere architettoniche.

L'amministratore mi ha detto che la ditta ha anche chiesto parere all'AdE, da cui avrebbe ricevuto questa conferma di impossibilità di realizzazione con il bonus.

Chiederò di vedere questa risposta perchè ho scandagliato il web e non ho mai trovato un parere ufficiale sulla questione da parte dell'AdE.

 

Sono veramente abbattuta perchè questa è l'unica speranza di realizzazione dell'ascensore del mio condominio, visto il diniego totale da parte dei condomini ad una realizzazione dietro pagamento, e vorrei fare di tutto per non far sfumare questa opportunità.

 

 

Jules86 dice:

Chiederò di vedere questa risposta perchè ho scandagliato il web e non ho mai trovato un parere ufficiale sulla questione da parte dell'AdE.

Si, fatti consegnare il testo della risposta, è senz'altro di interesse. Grazie.

Jules86 dice:

Avevo letto l'ordinanza della Cassazione ma non credo costituisca un precedente.

 

Vi racconto da dove nasce la mia domanda e i problemi che sto riscontrando nel mio condominio, con la speranza di ricevere un aiuto.

 

Stiamo già realizzando i lavori previsti con l'ecobonus 110 (cappotto ecc) e tra i trainati vorremmo realizzare anche l'ascensore esterno (la cui delibera è già avvenuta in assemblea).

La ditta incaricata sostiene che l'ascensore non è realizzabile con il bonus proprio perchè arriverebbe al mezzanino, che è separato dal pianerottolo dove si trovano gli appartamenti da circa 10 scalini e quindi non eliminerebbe del tutto le barriere architettoniche.

L'amministratore mi ha detto che la ditta ha anche chiesto parere all'AdE, da cui avrebbe ricevuto questa conferma di impossibilità di realizzazione con il bonus.

Chiederò di vedere questa risposta perchè ho scandagliato il web e non ho mai trovato un parere ufficiale sulla questione da parte dell'AdE.

 

Sono veramente abbattuta perchè questa è l'unica speranza di realizzazione dell'ascensore del mio condominio, visto il diniego totale da parte dei condomini ad una realizzazione dietro pagamento, e vorrei fare di tutto per non far sfumare questa opportunità.

 

 

Farei un interpello.

Io ho risolto così con il mio tecnico, che si opponeva all'uso del bonus eliminazione barriere architettoniche per un appartamento del 3° piano, sostenendo che bisognasse prima sbarrierare il condominio.

Dopo discussione abbastanza infruttuosa, ho proposto di fare interpello e lui ha subito accettato.

Quando è arrivata la risposta dell'AdE (ovvio che si può!), s'è adeguato.

 

Nel tuo caso citerei il riferimento della Cassazione e citerei letteralmente che il vostro ascensore pur non risolvendo del tutto i problemi di mobilità delle persone con handicap, produrrebbe comunque un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.

 

Certo se si riuscisse a superare l'ostacolo della scala p.e. con un servoscala, non sarebbe male.

condo77 dice:

Farei un interpello.

Io ho risolto così con il mio tecnico, che si opponeva all'uso del bonus eliminazione barriere architettoniche per un appartamento del 3° piano, sostenendo che bisognasse prima sbarrierare il condominio.

Dopo discussione abbastanza infruttuosa, ho proposto di fare interpello e lui ha subito accettato.

 Quando è arrivata la risposta dell'AdE (ovvio che si può!), s'è adeguato.

  

Nel tuo caso citerei il riferimento della Cassazione e citerei letteralmente che il vostro ascensore pur non risolvendo del tutto i problemi di mobilità delle persone con handicap, produrrebbe comunque un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.

  

Certo se si riuscisse a superare l'ostacolo della scala p.e. con un servoscala, non sarebbe male.

L'interpello se non ho capito male è già stato effettuato dalla ditta, chiederò all'amministratore di conoscerne la risposta.

Ma il servoscala andrebbe inserito per ogni piano? 

Jules86 dice:

Ma il servoscala andrebbe inserito per ogni piano? 

Si, quantomeno dal piano terra sino a dove è necessario.

Se è stato fatto interpello, a maggior ragione siamo curiosi di leggerlo 😃

Jules86 dice:

L'interpello se non ho capito male è già stato effettuato dalla ditta, chiederò all'amministratore di conoscerne la risposta.

Ma il servoscala andrebbe inserito per ogni piano? 

Se avete un portatore d'handicap o cmq una persona anziana con problemi di deambulazione, farei il servoscala dedicato a questa, quindi solo sul suo piano.

Se non c'è una situazione specifica, allora o per tutti i piani o per nessuno, farlo per un piano solo in modo immotivato non mi pare granché.

Danielabi dice:

Si, quantomeno dal piano terra sino a dove è necessario.

Se è stato fatto interpello, a maggior ragione siamo curiosi di leggerlo 😃

Penso abbiano problemi più sull'arrivo che sulla partenza, spero questa sia a livello del terreno senza gradini in mezzo.

condo77 dice:

Penso abbiano problemi più sull'arrivo che sulla partenza, spero questa sia a livello del terreno senza gradini in mezzo.

Si, ma pensavo a un servoscala che avesse un senso, visto che ad ogni piano l'ascensore si ferma al mezzanino e quindi tutti potrebbero avere il problema. Certo, se si vuole risolvere la questione solo per chi ha bisogno, se ne installa solo uno.

 

Qui c'è tutta la documentazione fiscale relativa ai disabili, per quanto riguarda gli ascensori non ci sono molte indicazioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/per-saperne-di-più

 

Conoscere l'interpello in questione sarebbe davvero tanto carino...

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