Vai al contenuto
condo77

Superbonus e interventi trainati: rimozione barriere architettoniche

Partecipa al forum, invia un quesito

Danielabi dice:

Si, ma pensavo a un servoscala che avesse un senso, visto che ad ogni piano l'ascensore si ferma al mezzanino e quindi tutti potrebbero avere il problema. Certo, se si vuole risolvere la questione solo per chi ha bisogno, se ne installa solo uno.

 

Qui c'è tutta la documentazione fiscale relativa ai disabili, per quanto riguarda gli ascensori non ci sono molte indicazioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/per-saperne-di-più

 

Conoscere l'interpello in questione sarebbe davvero tanto carino...

Secondo me non hanno fatto interpello ma semplicemente una domanda via web mail o simile.

@Danielabi e @condo77 grazie ad entrambi per il momento.

Al momento nel palazzo non ci sono casi specifici di persone portatrici di handicap o con particolari problemi di deambulazione.

La partenza dell'ascensore sarebbe a livello terra, senza gradini intermedi. 

 

Vi aggiorno in merito all'interpello.

condo77 dice:

Secondo me non hanno fatto interpello ma semplicemente una domanda via web mail o simile.

E in questo caso posso richiedere ufficialmente che venga fatto interpello?

Devono farlo loro o posso farlo anche io?

Jules86 dice:

E in questo caso posso richiedere ufficialmente che venga fatto interpello?

Devono farlo loro o posso farlo anche io?

Puoi chiedere ma non hanno l'obbligo di fare l'interpello.

Personalmente preferisco scrivermeli da me, perché la stessa domanda formulata in modi diversi e con diverse proposte di soluzione temo possa anche ricevere risposte diverse.

Hai una PEC?

condo77 dice:

Puoi chiedere ma non hanno l'obbligo di fare l'interpello.

Personalmente preferisco scrivermeli da me, perché la stessa domanda formulata in modi diversi e con diverse proposte di soluzione temo possa anche ricevere risposte diverse.

Hai una PEC?

Sì, ce l'ho.

Non so se ho però le necessarie competenze nel presentare la domanda e nell'utilizzare le giuste terminologie tecniche.

L'interpello è un servizio dedicato ai contribuenti, l'AdE non si aspetta chissà quali tecnicismi o formalismi.

Se vuoi puoi provare a buttar giù l'interpello (ci sono dei fac-simile online per la struttura) e poi postarlo qui senza dati personali, così se a nostro parere è opportuna qlc "limata" te lo indichiamo.

condo77 dice:

L'interpello è un servizio dedicato ai contribuenti, l'AdE non si aspetta chissà quali tecnicismi o formalismi.

Se vuoi puoi provare a buttar giù l'interpello (ci sono dei fac-simile online per la struttura) e poi postarlo qui senza dati personali, così se a nostro parere è opportuna qlc "limata" te lo indichiamo.

Gentilissimo, grazie mille!

Jules86 dice:

Non so se ho però le necessarie competenze nel presentare la domanda e nell'utilizzare le giuste terminologie tecniche.

A disposizione.

  • Mi piace 1

Una informazione per @Jules86 : AdE ha tempo 90 giorni per fornire la risposta all'interpello. A volte è piu' veloce, a volte no...

Danielabi dice:

Una informazione per @Jules86 : AdE ha tempo 90 giorni per fornire la risposta all'interpello. A volte è piu' veloce, a volte no...

Grazie per l'info, mi torna utile saperlo

 

 

 

Jules86 dice:

Grazie per l'info, mi torna utile saperlo

 

 

 

👍

Insisti per farti dare il documento dall'impresa.

  • Mi piace 1
condo77 dice:

Certo se si riuscisse a superare l'ostacolo della scala p.e. con un servoscala, non sarebbe male.

Superbonus 110% per ascensore e servoscala,

l’errore che fa perdere la maxi detrazione

www.informazioneoggi.it - Claudio Garau - 07/04/2022

... Premesso ciò, possiamo tornare alla domanda iniziale, che fa riferimento ad una ben precisa situazione pratica. Eccola di seguito:

- nell’ambito di un condominio, sono stati deliberati lavori trainanti e lavori trainati e, tra questi ultimi, vi sono i lavori di installazione dell’ascensore;

- la fermata al piano ammezzato prevede, per il raggiungimento dell’entrata delle singole abitazioni, una ulteriore rampa di scale;

- in ragione di ciò, si è scelto di installare anche il servoscala, o montascale per disabili.

Ebbene, legittimo domandarsi se entrambi gli interventi (ascensore e servoscala) sono agevolati con il 110%. Anticipiamo che la risposta è di segno positivo. Scopriamo perché ...

 

DECRETO-LEGGE n° 34 del 19/05/2020

articolo 119-ter (testo NON aggiornato)

Detrazione per gli interventi finalizzati

al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche

 

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

 

Legge Bilancio 2023: le novità per il Superbonus e gli altri bonus edilizi

https://portale.assimpredilance.it - 04/01/2023 

BONUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

La legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 dicembre 2025 il bonus 75% per l’abbattimento, o eliminazione, delle barriere architettoniche.

Viene precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

 

GAZZETTA UFFICIALE - LEGGE n° 197 del 29/12/2022

ARTICOLO 1 - COMMA 365

365. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio».

 

CAMERA DEI DEPUTATI

1. INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE N° 5/05839

    presentata il  23/04/2021 - proposta da  FRAGOMELI GIAN MARIO (CONCLUSO)

    TESTO PDF + TESTO HTML


Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

... Si ritiene che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni», sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, (1) la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.
La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

 

(1) Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità

 

La suddetta Guida è stata annualmente aggiornata ...

Per l'anno 2022 il contenuto è stato rivoluzionato ...

Circolare n° 24 del 07/07/2022

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 - Parte prima

Circolare n° 28 del 25/07/2022

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 - Parte seconda

Modificato da Alberto.Cannaò
grassetto "anche in assenza di disabili"
condo77 dice:

👍

Ciao!

Brave aggiornamento: ho chiesto all'amministratore la documentazione relativa ma sostiene di non aver ricevuto ancora nulla dalla ditta nonostante solleciti.

Ovviamente continuerò a placcarlo, ma percepisco (e non capisco perchè) chiusura su questo argomento. Secondo me domanda formale all'AdE non è mai stata fatta.

 

Comunque: ho seguito i vostri consigli e ho provato a tirare giù una bozza di interpello.

La condivido sperando di ricevere i vostri preziosi consigli per migliorarla.

 

Spett.le Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio 

dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212.  

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________________, il ___________________, residente in ____________________, via _________________________, n._________, codice fiscale____________________________ Tel ________________ Fax _________________ E-mail __________________________________,  

 

in qualità di:  

persona fisica  

 

e in relazione a:  

Superbonus 110: valutazione  dell'ammissibilità all'agevolazione  come  intervento ''trainato'' dell'installazione di un ascensore che abbatterebbe non completamente le barriere architettoniche.  

 

ESPONE QUANTO SEGUE 

Nell’ambito di un condominio già esistente, sono stati deliberati nel 2021 (e sono attualmente in corso) interventi finalizzati all'efficienza energetica come l'isolamento termico degli involucri. Tra gli interventi trainati, sono stati deliberati anche interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come l'installazione dell’ascensore, ad oggi non presente. Il futuro ascensore sarà realizzato all'esterno dell'edificio con fermata al piano ammezzato che prevede, per il raggiungimento dell’entrata delle singole abitazioni, un’ulteriore rampa di scale. 

Ci si interroga quindi sull'idoneità dell'intervento di realizzazione dell'ascensore al godimento del superbonus 110 in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Il/La sottoscritto/a ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo:

  

La realizzazione dell’ascensore produrrebbe un risultato conforme alle finalità della legge 13/1989, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione da parte di persone con handicap o problemi di mobilità, come stabilito anche dalla sentenza della Cassazione civile n.6129 del 09/03/2017.  

 

E pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento:

Si ritiene l’intervento innovativo di realizzazione dell’ascensore legittimo ed idoneo al godimento del superbonus 110 e si richiede quindi di inserire i lavori di installazione dell’ascensore tra gli interventi trainati agevolati.

  

E CHIEDE 

ai sensi dell’art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, che codesta spettabile Amministrazione voglia indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra prospettato.  

 

Jules86 dice:

in qualità di:  

persona fisica

Dovresti solo correggere "in qualità di": AdE vuole che siano le persone direttamente coinvolte a porre quesiti, pertanto è bene che tu indichi "condòmina" o "proprietaria di appartamento nel condomìnio XXXYYY"

Il resto direi che sia chiaro e sufficiente 👍

INTERPELLO STORY - C'ERA UNA VOLTA ...

 

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413 - articolo 21

 (abrogato dal D.LGS. 24 sttembre 2015, n. 156)

 

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2001, n. 209

Regolamento concernente la determinazione degli organi,

delle procedure e delle modalita' di esercizio dell'interpello

e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria,

di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

(GU Serie Generale n.128 del 05-06-2001)

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-2001

 

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 31/05/2001 n. 50

Oggetto:

Diritto di interpello. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Sintesi:

La circolare fornisce indicazioni utili ai fini della corretta gestione dell'istituto del diritto di interpello, impartendo alle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni necessarie per il proficuo e tempestivo esame delle istanze.

 

3.2 Modalita' di presentazione dell'istanza
 L'articolo 1, comma 4, dispone che l'istanza d'interpello e' redatta in carta libera, non essendo soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ed e' presentata agli uffici competenti mediante una delle seguenti modalita':
 a) consegna a mano;
 b) spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
 Non sono previsti mezzi di comunicazione alternativi, quali ad esempio il telefono o altri mezzi di telecomunicazione come il fax e la posta elettronica.

 

https://www.cafpf.it/pdf/guida_interpello.pdf

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

2 GUIDA ALL’INTERPELLO (correva l'anno 2002?)

 

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 32 del 14/06/2010

Nuove istruzioni sulla trattazione delle istanze di interpello - pdf

 

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 9/E del 1/04/2016

Commento alle novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156

recante revisione della disciplina degli interpelli - pdf

 

www.agenziaentrate.gov.it/.../scheda-interpello/np-interpello

Normativa e prassi

Ciao a tutti,

riporto in vita la discussione perchè ho finalmente ricevuto risposta da AdE.

Purtroppo l'interpello è inammissibile, mi sembra di aver capito perchè non sono il rappresentante legale del condominio e perchè l'AdE avrebbe già risposto.

Ho interpretato correttamente?

 

Riporto di seguito la risposta:

 

L'interpello è inammissibile.
Il comma 1 dell'articolo 11 (Diritto di interpello) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) stabilisce che ''1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (...)''.

L'articolo 5 (Inammissibilità delle istanze), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, sancisce l'inammissibilità dell'interpello quando ''c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente''.

Il predetto comma 4 prevede che ''4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2''.

La circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 ha chiarito che, ''nei casi in cui l'interpello sia dichiarato inammissibile per mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza legate, in particolare, al fatto che l'amministrazione ha già fornito la soluzione di fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dall'istante mediante atti resi pubblici nelle forme previste dalla legge, è onere dell'Agenzia fornire al contribuente l'indicazione dell'atto nel quale quest'ultimo può trovare risposta al quesito presentato nonché fornire una sintetica descrizione della risposta, per la parte che rileva ai fini del quesito presentato'' (cfr. paragrafo 4.3.1, penultimo periodo).

Con la recente circolare n. 21/E del 20 giugno 2022, è stato ribadito che ''In merito alle modalità di presentazione delle istanze di interpello, alla loro qualificazione e alla relativa gestione, rimandando ai chiarimenti già forniti con le circolari n. 9/E del 1° aprile 2016, n. 19/E dell'8 agosto 2019, n. 4/E del 20 marzo 2020, n. 31/E del 23 dicembre 2020 e n. 4/E del 7 maggio 2021, si ritiene utile ribadire in questa sede le seguenti indicazioni:

- le questioni interpretative, oggetto di un'istanza di interpello, devono necessariamente riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria in relazione alla quale il contribuente è tenuto a dimostrare, ai fini dell'ammissibilità della stessa, la sussistenza delle obiettive condizioni che rendono incerta la sua applicazione. In particolare, ai fini della ricorrenza di tali condizioni, nell'istanza presentata il contribuente non può limitarsi ad invocare genericamente l'esistenza di un dubbio interpretativo, ma, al fine di consentire all'Agenzia di esprimere il proprio parere, deve, altresì, definire esattamente la questione interpretativa incerta ed esporre, in maniera chiara, le considerazioni che, in relazione alla fattispecie concreta rappresentata, rendono obiettivamente incerta l'applicazione della norma fiscale, anch'essa precisamente individuata qualora non desumibile dal quesito formulato;

- restano escluse dall'area dell'interpello le istanze con le quali il contribuente si limita a richiedere esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, nel senso precisato dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, ovvero, non deve trattarsi di istanze «caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate e che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1)» (al riguardo, si rinvia anche ai chiarimenti già resi con le Circolari n. 31/E del 2020 e 4/E del 2021);

-tenuto conto che, nel fornire il proprio parere, l'Amministrazione si limita all'interpretazione delle norme tributarie assumendo acriticamente i fatti appresentati nell'istanza presentata, devono considerarsi parimenti inammissibili quelle istanze che non prospettano alcun dubbio sull'interpretazione della norma tributaria e presuppongono, invece, esclusivamente un accertamento su circostanze di fatto che, tuttavia, può essere condotto dall'Amministrazione finanziaria solo con l'esercizio dei poteri esperibili durante le attività di controllo e, comunque, al di fuori del procedimento dell'interpello''.

 

Tanto premesso e evidenziato che il quesito attiene al Condominio ma l'istanza non viene presentata da quest'ultimo, tramite il proprio rappresentante legale, bensì dalla signora xxx che si qualifica come proprietaria di un appartamento situato in un edificio condominiale nel quale sono stati deliberati gli interventi agevolabili, si rileva che l'istanza presenta diversi profili di inammissibilità.

Il quesito posto non evidenzia, infatti, un dubbio interpretativo in merito all'applicazione di una norma tributaria ad un caso concreto e personale ma è volto ad ottenere la valutazione preventiva della sussistenza delle condizioni per l'applicazione di un'agevolazione tributaria. Peraltro in merito alla fattispecie oggetto di quesito non sussistono dubbi in quanto oggetto di chiarimenti in diversi documenti di prassi, fermo restando che il riscontro delle caratteristiche tecniche dell'intervento di rimozione delle barriere architettoniche richiede competenze di natura tecnica e riscontri fattuali non esercitabili dalla scrivente in questa sede.

 

Pertanto, la presente istanza viene dichiarata inammissibile e non determina gli effetti dell'interpello previsti dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, secondo cui ''Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente''. Al riguardo, la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, punto 4.3.1. (Le risposte ad istanze inammissibili) precisa che ''Resta confermato, in ogni caso, che alle istanze inammissibili non viene fornito riscontro nemmeno a titolo di consulenza giuridica (cfr. Circ. 32/E del 2010)''.

 

Ad ogni buon conto, a titolo di collaborazione con il contribuente, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), include tra gli interventi ''trainati'' anche gli «interventi previsti dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».

Si tratta in particolare degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Nella Circolare n. 19/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

Per essere agevolati, gli interventi in argomento devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).

Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 505839 del 29 aprile 2021 la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristichedi cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Il medesimo principio è applicabile (fermo il rispetto di ogni altra condizione e requisito) ai fini del Superbonus, stante l'esplicito richiamo nell'articolo 119, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, agli interventi di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

La presente risposta è fornita sulla base di quanto rappresentato dall'istante, assunto acriticamente, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto. Restano comunque salvi i poteri di controllo degli organi competenti, esulando fra l'altro dalle competenze esercitabili di norma dalla scrivente in sede di interpello accertamenti e valutazioni in ordine a questioni di fatto o tecniche. Tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it sono reperibili le disposizioni normative e i documenti di prassi di interesse.

Jules86 dice:

Ciao a tutti,

riporto in vita la discussione perchè ho finalmente ricevuto risposta da AdE.

Purtroppo l'interpello è inammissibile, mi sembra di aver capito perchè non sono il rappresentante legale del condominio e perchè l'AdE avrebbe già risposto.

Ho interpretato correttamente?

 

Riporto di seguito la risposta:

 

L'interpello è inammissibile.
Il comma 1 dell'articolo 11 (Diritto di interpello) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) stabilisce che ''1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (...)''.

L'articolo 5 (Inammissibilità delle istanze), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, sancisce l'inammissibilità dell'interpello quando ''c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente''.

Il predetto comma 4 prevede che ''4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2''.

La circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 ha chiarito che, ''nei casi in cui l'interpello sia dichiarato inammissibile per mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza legate, in particolare, al fatto che l'amministrazione ha già fornito la soluzione di fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dall'istante mediante atti resi pubblici nelle forme previste dalla legge, è onere dell'Agenzia fornire al contribuente l'indicazione dell'atto nel quale quest'ultimo può trovare risposta al quesito presentato nonché fornire una sintetica descrizione della risposta, per la parte che rileva ai fini del quesito presentato'' (cfr. paragrafo 4.3.1, penultimo periodo).

Con la recente circolare n. 21/E del 20 giugno 2022, è stato ribadito che ''In merito alle modalità di presentazione delle istanze di interpello, alla loro qualificazione e alla relativa gestione, rimandando ai chiarimenti già forniti con le circolari n. 9/E del 1° aprile 2016, n. 19/E dell'8 agosto 2019, n. 4/E del 20 marzo 2020, n. 31/E del 23 dicembre 2020 e n. 4/E del 7 maggio 2021, si ritiene utile ribadire in questa sede le seguenti indicazioni:

- le questioni interpretative, oggetto di un'istanza di interpello, devono necessariamente riguardare l'interpretazione di una norma di natura tributaria in relazione alla quale il contribuente è tenuto a dimostrare, ai fini dell'ammissibilità della stessa, la sussistenza delle obiettive condizioni che rendono incerta la sua applicazione. In particolare, ai fini della ricorrenza di tali condizioni, nell'istanza presentata il contribuente non può limitarsi ad invocare genericamente l'esistenza di un dubbio interpretativo, ma, al fine di consentire all'Agenzia di esprimere il proprio parere, deve, altresì, definire esattamente la questione interpretativa incerta ed esporre, in maniera chiara, le considerazioni che, in relazione alla fattispecie concreta rappresentata, rendono obiettivamente incerta l'applicazione della norma fiscale, anch'essa precisamente individuata qualora non desumibile dal quesito formulato;

- restano escluse dall'area dell'interpello le istanze con le quali il contribuente si limita a richiedere esclusivamente un accertamento di tipo tecnico, nel senso precisato dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, ovvero, non deve trattarsi di istanze «caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate e che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1)» (al riguardo, si rinvia anche ai chiarimenti già resi con le Circolari n. 31/E del 2020 e 4/E del 2021);

-tenuto conto che, nel fornire il proprio parere, l'Amministrazione si limita all'interpretazione delle norme tributarie assumendo acriticamente i fatti appresentati nell'istanza presentata, devono considerarsi parimenti inammissibili quelle istanze che non prospettano alcun dubbio sull'interpretazione della norma tributaria e presuppongono, invece, esclusivamente un accertamento su circostanze di fatto che, tuttavia, può essere condotto dall'Amministrazione finanziaria solo con l'esercizio dei poteri esperibili durante le attività di controllo e, comunque, al di fuori del procedimento dell'interpello''.

 

Tanto premesso e evidenziato che il quesito attiene al Condominio ma l'istanza non viene presentata da quest'ultimo, tramite il proprio rappresentante legale, bensì dalla signora xxx che si qualifica come proprietaria di un appartamento situato in un edificio condominiale nel quale sono stati deliberati gli interventi agevolabili, si rileva che l'istanza presenta diversi profili di inammissibilità.

Il quesito posto non evidenzia, infatti, un dubbio interpretativo in merito all'applicazione di una norma tributaria ad un caso concreto e personale ma è volto ad ottenere la valutazione preventiva della sussistenza delle condizioni per l'applicazione di un'agevolazione tributaria. Peraltro in merito alla fattispecie oggetto di quesito non sussistono dubbi in quanto oggetto di chiarimenti in diversi documenti di prassi, fermo restando che il riscontro delle caratteristiche tecniche dell'intervento di rimozione delle barriere architettoniche richiede competenze di natura tecnica e riscontri fattuali non esercitabili dalla scrivente in questa sede.

 

Pertanto, la presente istanza viene dichiarata inammissibile e non determina gli effetti dell'interpello previsti dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, secondo cui ''Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente''. Al riguardo, la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, punto 4.3.1. (Le risposte ad istanze inammissibili) precisa che ''Resta confermato, in ogni caso, che alle istanze inammissibili non viene fornito riscontro nemmeno a titolo di consulenza giuridica (cfr. Circ. 32/E del 2010)''.

 

Ad ogni buon conto, a titolo di collaborazione con il contribuente, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), include tra gli interventi ''trainati'' anche gli «interventi previsti dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».

Si tratta in particolare degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Nella Circolare n. 19/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

Per essere agevolati, gli interventi in argomento devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).

Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 505839 del 29 aprile 2021 la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristichedi cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Il medesimo principio è applicabile (fermo il rispetto di ogni altra condizione e requisito) ai fini del Superbonus, stante l'esplicito richiamo nell'articolo 119, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, agli interventi di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

La presente risposta è fornita sulla base di quanto rappresentato dall'istante, assunto acriticamente, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto. Restano comunque salvi i poteri di controllo degli organi competenti, esulando fra l'altro dalle competenze esercitabili di norma dalla scrivente in sede di interpello accertamenti e valutazioni in ordine a questioni di fatto o tecniche. Tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it sono reperibili le disposizioni normative e i documenti di prassi di interesse.

In sostanza ti dicono che dev'essere il tecnico a valutare la rispondenza delle opere effettuate ai requisiti esposti nella 236/89.

Il problema è che l'amministratore dice che le 3 ditte da lui interpellate sostengono che il tipo di intervento non rientra nel superbonus, quindi non vogliono prendere l'incarico.

 

Jules86 dice:

Il problema è che l'amministratore dice che le 3 ditte da lui interpellate sostengono che il tipo di intervento non rientra nel superbonus, quindi non vogliono prendere l'incarico.

 

AdE è stata chiara: se l'intervento ha le caratteristiche dettate dal DM 236/89 è agevolabile. Se i tecnici dicono che non è agevolabile, significa che mancano le caratteristiche indicate dal DM.

Se lo dicono tre imprese, è probabile che sia così.

In ogni caso, il fatto che dicano no, non ha alcun significato; al contrario ha significato la motivazione per cui dicono di no.

Fatevela dire chiaramente. Eventualmente si potrà discutere su quella.

Jules86 dice:

Il problema è che l'amministratore dice che le 3 ditte da lui interpellate sostengono che il tipo di intervento non rientra nel superbonus, quindi non vogliono prendere l'incarico.

 

Più che alle ditte bisognerebbe chiedere al tecnico, visto che poi sarà lui ad asseverare.

 

Alberto.Cannaò dice:

La suddetta Guida è stata annualmente aggiornata ...

Per l'anno 2022 il contenuto è stato rivoluzionato ...

Circolare n° 24 del 07/07/2022

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 - Parte prima

Circolare n° 28 del 25/07/2022

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 - Parte seconda

LA SAGA CONTINUA ...

www.agenziaentrate.gov.it/.../Circolare+n.+17+guida+2023+terza+parte+26.06.23.pdf/...

Roma, 26 giugno 2023
OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto
a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti

per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione

del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 - Parte terza

 

www.fiscooggi.it/.../dichiarazione-dei-redditi-2023-aggiornate-normativa-e-prassi

Dichiarazione dei redditi 2023, aggiornate normativa e prassi
26 Giugno 2023
Parte terza, per la trattazione sistematica delle disposizioni di legge e dei chiarimenti

forniti da circolari e risoluzioni sulle detrazioni pluriennali relative agli interventi edilizi

 

BONUS TRACK ...

www.agenziaentrate.gov.it/.../Provvedimento_articolo_1_comma_35_legge_234_2021+del+27+giugno+2023.pdf/...

Individuazione dell’ufficio competente in attuazione di quanto previsto

dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito.
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali.

Partecipa al forum, invia un quesito

×