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ValerioGS

Usucapione su servitù

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un parere.

 

un condominio con 4 proprietari e 11 contatori elettrici.

I contatori sono da sempre (fabbricato nel 1950) sono installati 

in un vano scale adiacente la cabina elettrica dell'ACEA (Roma).

 

Per essere più chiari vi è un locale al P.t. diviso in due parti, una metà è la 

cabina elettrica Acea, l'altra metà è il vano scale con i contatori installati.

Dai contatori ai singoli locali i cavi passano su una facciata (le facciate sono 

condominiali), attraverso una serie di tubi in PVC arrivano ai vari locali.

 

Un nuovo proprietario ha acquistato il vano scale e i locali sulle cui facciate

passano questi tubi. Il proprietario ha chiesto 

1) lo spostamento di tutti i contatori fuori dal vano scale

2) l'eliminazione di tutti i tubi dalla facciata

 

tutto cio' ha dei costi abbastanza rilevanti.

Per cui volevo sapere come amministratore dello stabile e come anche 

proprietario (4 dei contatori sono miei), se secondo voi conviene sentire

un avvocato  per richiedere l'usucapione di queste servitù (vano scale e tubi).

 

qualcuno mi saprebbe dare qualche indicazione di massima? grazie

Val.

I contatori esercitano di già una servitù, analogo discorso per i tubi sulla facciata.

poi per questi ultimi, ossia i tubi sulla facciata, se questa è condominiale si ha il diritto di tenerli in virtù dell'art. 1102 del codice.

 

altra considerazione:

presumo che vi sia almeno un cavo elettrico del fornitore dell'energia, che dll'esterno arriva sino ai contatori.

quindi si dovrebbe spostare anche questo cavo della società fornitrice enel.

 

ebbene questo cavo, diciamo principale, deve essere spostato dalla stessa società fornitrice la quale assolve alle richieste solamente in presenza di motivazioni acclarate.

come ad esempio:

interventi di ristrutturazione, abbattimento di muri etcc comprovati da debita pratica edilizia.

Modificato da marcanto
  • Mi piace 1

"analogo discorso per i tubi sulla facciata.

poi per questi ultimi, ossia i tubi sulla facciata, se questa è condominiale si ha il diritto di tenerli in virtù dell'art. 1102 del codice."

 

ok su questo.

 

"I contatori esercitano di già una servitù, "

 

si lo so, ma se una servitu' non è necessaria (posso installare i contatori su parti comuni), il fondo servente potrebbe richiedere l'eliminazione della servitu' (?).

 

Se no, la domanda era: in tal caso posso oppormi allo spostamento invocando l'usucapione della servitù, visto che stanno li da 30 anni?

 

grazie 

Valerio

 

p.s. sulla questione spostamento ACEA già ci hanno fatto un preventivo, salato, le motivazioni non le hanno chieste, basta che entrano soldi 🙂 stiamo a Roma...

Modificato da ValerioGS
ValerioGS dice:

ma se una servitu' non è necessaria (posso installare i contatori su parti comuni), il fondo servente potrebbe richiedere l'eliminazione della servitu' (?). 

se tale posizione / servitù non è necessaria si possono spostare su parti comuni.

la servitù era in essere già da prima, come dici da 30 anni, quindi se l'interessato vuole eliminare la servitù dovrebbe proporre di farlo a proprie spese, ossia sostenendo lui stesso le spese dello spostamento incluse quelle di ACEA.

Concordando con voi la nuova posizione.

quindi riassumento secondo la tua opinione

 

1) i contatori nel vano scale privato è una servitu' preesistente, e la dovrebbe 

eliminare a spese proprie.

 

2) mentre i tubi che passano sulla facciata invece non sono servitu' perchè insistono su 

proprietà comune. E su di essi il tizio non puo' dire nulla, a meno che l'assemblea

non decida a maggioranza che vanno spostati...

 

è corretto?

 

tnx

valerio

1) esattamente.

Imponete voi all'interessato di dimostrare (anche con il suo legale) che è suo diritto farli spostare .....diritto che ovviamente non ha.

Può solo "pretendere" (proponendo) di farli spostare a proprie spese.

 

2) dato che si ha un transito su di una parte comune, si sta esercitando il diritto di utilizzo ai sensi dell'art 1102 del codice.

E si può esercitare tale diritto a condizione che non si impedisca agli altri di farne il parimenti uso.

Considerato che è un diritto, l'assemblea non può deliberare limitazioni su parti comuni, (fatto salvo l'esistenza di un regolamento di condominio contrattuale) infatti ogni violazione dell'assemblea in tal senso troverebbe un facile e sicuro giudizio di ribaltamento da parte di un giudice, qualora quest'ultimo venisse chiamato a dirimere la questione.

Modificato da marcanto

grazie mille del tuo parere.

 

probabilmente sarebbe utile a questo punto sentire un avvocato, in modo da prepararsi al peggio. Infatti su due piedi avevo risposto affermativamente alle sue richieste a voce, non avendo affrontato la questione in dettaglio.

 

Quando poi ho visto i preventivi, ho collassato... se posso evitarmi la spesa molto meglio. 🙂

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