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Appalto, danni dell'impresa appaltatrice e responsabilità del condominio

Il committente deve vigilare sull'operato e la competenza della ditta appaltata assumendosi di fatto la corresponsabilità dell'operato della stessa.
Avv. Caterina Natalotto - Foro di Palermo 

Di regola risponde dei danni provocati a terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, l'appaltatore che svolgendo la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzando i mezzi necessari e curando le modalità in completa autonomia.

Il Tribunale di Milano con la decisione 23 gennaio 2020 n. 591 ha condannato un Condominio a risarcire i danni che aveva procurato ad un condomino, attraverso i lavori di indagine strutturale con interventi di demolizione che lo stesso aveva commissionato ad una impresa edile, riconducendo la responsabilità del committente secondo le regole del contratto di appalto ex artt. 1655 c.c. e ss. cc.

Responsabilità dell'appaltatore o del committente?

Ai sensi dell'art. 1655 c.c., "l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro." L'appaltatore, dunque realizza la sua attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.

Ne discende che l'appaltatore è responsabile diretto ed unico dei danni derivati a terzi nella o dalla esecuzione dell'opera realizzata, salva la corresponsabilità del committente.

Ed infatti quest'ultimo risponde di specifiche violazioni del principio del neminem laedere evidenziate all'art. 2043 c.c..

L'evento dannoso può addebitarsi al committente a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente, ovvero, quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, ed ancora, quando il committente abbia, di fatto, interferito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia pattuito con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto.

La responsabilità dell'appaltatore non viene meno nell'ipotesi in cui la sua sfera di autonomia e discrezionalità venga posta sotto il controllo del committente, direttamente o tramite il direttore dei lavori, attribuendo l'art. 1662 c.c., al primo comma alla stazione appaltante il preciso diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Per semplificare possiamo dire che l'appaltatore rimane responsabile dei danni a terzi quando il committente si sia limitato ad eseguire un normale controllo sui relativi lavori, assumendo, di fatto, il ruolo di sorvegliante privo di poteri d'ingerenza.

Responsabilità del committente nei riguardi dei terzi

Quando invece il committente, ovvero l'amministratore del Condominio, oltre a ricoprire la figura del direttore dei lavori interviene ordinando specifiche opere con precise modalità si profila una palese responsabilità per i danni che possono produrre o riflettere le opere richieste.

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Sicché, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi è configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, altrimenti, quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ipotesi tutte riconducibili al generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano nella sentenza allegata è stata riconosciuta la responsabilità del Condominio nei confronti della condomina/terza danneggiata, il quale ha operato la scelta lasciando all'amministratore che lo rappresentava l'individuazione della ditta e l'indicazione dei lavori da eseguire in una situazione di urgenza e necessità.

La "culpa in eligendo"

Nel caso di lavori appaltati in ambito condominiale dai quali scaturiscono danni a terzi come conseguenza di responsabilità per "cupla in eligendo" è d'uopo inquadrare innanzitutto il rapporto tra l'assemblea condominiale ed il suo rappresentante, amministratore.

Occorre, di fatto, accertare chi in concreto abbia operato la scelta, ove le dinamiche pratiche del rapporto tra l'assemblea dei condòmini e l'amministratore fanno sì che, a seconda dei casi, la paternità della decisione possa attribuirsi ora alla prima ora al secondo ora ad entrambi.

Si tratta, insomma, di accertare caso per caso l'ambito di autonomia di azione ed i poteri decisionali concretamente attribuiti all'amministratore (Cass. pen., 15 ottobre 2013, n. 42347).

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Può accadere che l'amministratore, in autonomia ed in assenza di una delibera dell'assemblea, affidi l'incarico ad un'impresa sprovvista dei requisiti necessari. In tal caso il mandatario, esercitando liberamente il proprio potere decisionale, assume la paternità della scelta di affidare l'incarico ad impresa inidonea, dunque su di lui ricade la responsabilità per culpa in eligendo.

Nel caso in cui, invece, la decisione è stata presa dall'assemblea, nonostante l'amministratore, nell'esecuzione del suo mandato, abbia informato la compagine circa la necessità di incaricare un'impresa con specifici requisiti, la responsabilità per avere male operato la scelta ricade esclusivamente sui condòmini esonerando automaticamente l'amministratore.

Di conseguenza, nessun rimprovero può essere mosso all'amministratore il quale, dopo aver informato ed essere rimasto inascoltato, ha dato esecuzione alla delibera, poiché è sollevato nell'autonomia di azione e del potere decisionale.

Secondo la Cassazione sopra riportata non è possibile "prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall'amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione, considerando anche l'ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuiti".

Sentenza
Scarica Trib. Milano 23 gennaio 2020 n. 591
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