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Il creditore non deve provare la quota millesimale del moroso

In assenza di piano di riparto specificamente approvato per la spesa, per determinare la quota del moroso come si deve procedere?
Avv. Mariano Acquaviva 

Secondo l'art. 63 disp. att. c.c., i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini. Per facilitare questo compito, l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei morosi.

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 310 del 25 gennaio 2023, ha affrontato proprio un caso del genere, stabilendo che la ditta può rivalersi sul singolo condomino, qualora questi non risulti in regola con i pagamenti, senza peraltro nemmeno esserci bisogno di provare la quota millesimale del moroso determinandola da fonti diverse. Analizziamo la vicenda.

Preventiva escussione del condomino moroso: il caso

L'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dello stabile otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi di uno dei condòmini, responsabile di non aver pagato la propria quota.

Avverso il decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione, accolta dal giudice di prime cure: a detta del Tribunale, infatti, l'impresa non avrebbe dato prova adeguata del proprio credito. Dai documenti prodotti dalla società ricorrente (segnatamente il contratto di appalto, le tabelle millesimali relative al fabbricato, un sollecito di pagamento e la lettera di messa in mora) non si sarebbe ricavata alcuna evidenza probatoria in ordine all'effettiva entità della morosità addebitabile al condomino.

Avverso tale decisione l'impresa appaltatrice proponeva appello.

Credito dell'appaltatore e onere probatorio

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 310 del 25 gennaio 2023 in commento, ha riformato integralmente la pronuncia del giudice di prime cure.

Secondo il collegio partenopeo, la sentenza impugnata è censurabile in punto di applicazione dei principi operanti in materia di riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore, tanto con riferimento alla natura contrattuale dell'azione esperita, quanto riguardo alla particolare dinamica dei rapporti scaturenti tra il terzo creditore e il condomino moroso per le obbligazioni assunte dal condominio.

Secondo l'indirizzo consolidatosi a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite (sent. n. 13533/2001), il creditore che agisce per l'esecuzione del contratto, la sua risoluzione o il risarcimento dei danni subiti, ha il solo onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del convenuto, cui spetta invece l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero il mancato adempimento per causa a sé non imputabile (in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 3373/2010, n. 23759/2016, n. 18858/2018, n. 3587/2021 e n. 12719/2021).

A tale conclusione conduce, in particolare, il principio della c.d. vicinanza della prova, in base al quale la distribuzione degli oneri probatori tiene conto dell'effettiva disponibilità dei mezzi di prova affinché l'esercizio dei diritti non risulti impossibile o eccessivamente difficoltoso, circostanza che ricorrerebbe ove fosse richiesta la prova del fatto negativo dell'altrui inadempimento.

In applicazione di analogo principio la Suprema Corte ha tracciato, sia pur con riferimento alla fase esecutiva, i limiti dell'onere probatorio gravante sul creditore che intenda agire nei confronti del singolo condomino moroso, avendo particolare riguardo alla misura della quota millesimale a questi spettante.

In particolare, premessa la natura parziaria dell'obbligazione condominiale e la possibilità per il terzo creditore di azionare il titolo ottenuto nei confronti del condominio nei riguardi del singolo condomino, la Corte di Cassazione ha affermato che «va certamente escluso che il creditore del condominio… sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini (onere peraltro di difficile attuazione, specie prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c. … che impone all'amministratore di fornire ai creditori "i dati dei condomini morosi").

L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica di per sé esclusivamente l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini.

Per quanto attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, deve invece ritenersi sufficiente una mera allegazione da parte dell'intimante: il condomino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all'esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l'esatta misura di detta quota.

Tale ultima conclusione, ritiene la Corte di legittimità, trova poi ulteriore conferma anche nel cd. principio di riferibilità o vicinanza della prova, essendo palese la maggiore prossimità e la riferibilità al singolo condomino del fatto (impeditivo/modificativo) in questione, e cioè la misura della sua quota condominiale e, di converso, le difficoltà per il creditore di venire a conoscenza di esso (difficoltà solo attenuate dal già richiamato disposto del nuovo testo dell'art. 63 disp. att. c.c., peraltro entrato in vigore successivamente ai fatti di causa)» (così Cassazione, ord. n. 22856/2017).

Il creditore non deve dimostrare la quota del moroso

Così premesse le coordinate giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere probatorio, va rilevato che la sentenza impugnata non si è conformata ai principi fin qui esposti in quanto, ritenuto fosse onere del creditore intimante dimostrare la quota di partecipazione al condominio del debitore, ha dichiarato l'inidoneità, a tal fine, del prospetto contabile prodotto e delle tabelle millesimali allegate nel giudizio di opposizione.

Difatti, anche a voler ritenere che gravi sul creditore che intenda agire direttamente pro quota nei confronti del singolo condomino la prova dell'avvenuto riparto della spesa condominiale, va affermato che resta in ogni caso onere del condomino ingiunto, ove intenda contestare tale riparto, fornire gli elementi dai quali desumerne l'erroneità o l'inapplicabilità.

Ne consegue che, ai fini della determinazione della quota di spettanza di ciascun condomino, assumono rilevanza, in assenza di allegazione di un ulteriore piano di riparto specificamente approvato dall'assemblea per la spesa in oggetto, le tabelle millesimali di cui al regolamento condominiale.

Del resto, l'obbligo di contribuzione del condomino alle spese dell'ente, e, conseguentemente, l'obbligazione pro quota di questo verso il terzo, sorge al momento dell'approvazione della spesa, mentre l'eventuale successiva approvazione del piano di riparto assume valore meramente dichiarativo, valendo essa a esprimere una ripartizione già esistente secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o convenzionalmente individuati (in tal senso anche Cass., ord. n. 20003/2020).

Nel caso di specie, la ditta creditrice ha quindi assolto al proprio onere probatorio, allegando il contratto d'appalto, il prospetto contabile e le tabelle millesimali, mentre il condomino debitore si è limitato a eccepire l'insufficienza della documentazione offerta, allegando, quali fatti estintivi dell'altrui pretesa, la non riferibilità dei lavori eseguiti alla facciata prospiciente i propri locali, l'esistenza di altro procedimento monitorio avviato nei propri confronti dal Condominio per le medesime causali, e l'inapplicabilità delle tabelle millesimali nelle quali all'immobile erano (a propria detta) attribuiti millesimi in eccesso.

L'appellato non ha invece mai contestato la propria morosità circa le rate addebitatele, circostanza peraltro corroborata dall'esistenza di analoga domanda di pagamento azionata dal Condominio, né la quota calcolata dall'appaltatrice in ragione delle tabelle millesimali, alle quali il contratto di appalto fa espresso riferimento,

Per tutte queste ragioni, la Corte ha accolto l'appello.

Sentenza
Scarica App. Napoli 25 gennaio 2023 n. 310
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