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Mediazione obbligatoria: una opportunità da cogliere, dove la parti non sono spettatori

Il successo dell'attività di mediazione.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Ancora una volta ci troviamo a dover affermare la ratio della mediazione obbligatoria, per molti e forse troppi, ancora oggi, solo condizione di procedibilità.

La mediazione è, al contrario, anche condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Ma, prima di ogni cosa, la mediazione è un'opportunità che deve essere colta cercando di comprendere la sostanza dell'istituto. La mediazione è un contatto tra le parti. Ed il successo della mediazione non può prescindere dal citato contatto. Le parti, dunque, devono tentare questo contatto. Come? Presenziando in mediazione.

Degna di nota la sentenza n. 3922/2019 pubbl. il 12/08/2019 dal Tribunale di Torino, perché rammenta, ancora una volta, l'essenzialità del ruolo delle parti all'interno del procedimento di mediazione. Parti, dicevamo, non spettatori.

I fatti di causa. Con atto di citazione notificato al Condominio, un condomino chiedeva l'annullamento di un punto posto all'ordine dell'impugnata delibera condominiale sulla base di talune considerazioni di merito e dando atto che la mediazione, pur esperita, si era chiusa con verbale di mancato raggiungimento dell'accordo fra le parti.

Si costituiva in giudizio il Condominio il quale, in via preliminare, chiedeva pronunciarsi una declaratoria di improcedibilità della domanda attrice perché nel corso di ben tre incontri svoltisi dinanzi al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Torino, l'attrice, senza addurre motivi di impedimento, non era mai comparsa personalmente risultando rappresentata da altro soggetto con l'assistenza dell'avvocato.

Ciò contrariamente alla condotta tenuta dal Condominio, il quale aveva preso parte agli incontri con la presenza dell'amministratore, assistito dal legale.

Ciò detto, per il Condominio, la domanda attrice era da reputarsi improcedibile perché l'istante era stata rappresentata in mediazione da soggetto privo di procura speciale notarile, sicché, stante il mancato rispetto dell'art. 8, comma 1, D.L.gs n. 28/2010, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis del medesimo D. L.gs non poteva ritenersi avverata, come affermato da svariate pronunce di merito (Tribunale Vasto 9.3.2015, Tribunale Roma, sez. XIII, 17.12.2015 e 23.2.2017, Tribunale Firenze, sez. III, 24.3.2016, Tribunale Taranto 16.4.2015, Tribunale Pavia 1.4.2015).

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Torino n. 3922 del 12 agosto 2019
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