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La prova dell'esistenza di un mutuo

Dazione di una somma di denaro, come dimostrare in giudizio che trattasi di un mutuo e non di una donazione.
Avv. Eliana Messineo 

L'esistenza di un contratto di mutuo non si presume, ma occorre specifica prova. Ne è certa la protagonista della vicenda portata di recente alla cognizione del Tribunale di Roma.

Questi aveva erogato una somma di denaro alla cugina mediante assegno circolare per permetterle di acquistare un appartamento; assegno che la beneficiaria aveva versato sul proprio conto corrente bancario dal quale venivano successivamente emessi due bonifici per l'effettivo acquisto del detto immobile.

Successivamente, la citava in giudizio per sentirla condannare alla restituzione di tale importo, in conformità al contratto di mutuo tra gli stessi stipulato.

La signora convenuta in giudizio, pur ammettendo la ricezione dell'assegno e l'impiego della somma per l'acquisto dell'immobile, negava di essere tenuta alla restituzione della somma stessa, affermando di averla ricevuta a titolo di liberalità.

Controversa, era dunque, la causa di tali versamenti, individuata dall'attrice in un mutuo gratuito con conseguente obbligo della convenuta di restituire il tantundem, mentre la convenuta eccepiva la configurabilità di un'ipotesi di donazione indiretta dell'immobile.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15606/2021, ritenendo provata l'esistenza del mutuo, condannava la convenuta alla restituzione della somma.

La pronuncia si inserisce nel quadro di un orientamento giurisprudenziale costante secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cfr. Cass. n. 27372 del 8 ottobre 2021; Cass. n. 24328 del 16/10/2017).

Il contratto di mutuo e l'onere della prova

Il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegnata all'altra (mutuatario) una determinata quantità di cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Nella pratica, accade che un soggetto consegni del denaro ad altro soggetto con la promessa che gli venga restituito appena possibile.

Il mutuo è un contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna della res mutuata al mutuatario che è tenuto, nel tempo, alla restituzione della somma ricevuta.

Il contratto di mutuo non richiede necessariamente la forma scritta e si presume a titolo oneroso anche se può essere anche a titolo gratuito.

La forma scritta, pur non essendo richiesta per la validità ed efficacia del contratto, è utile ai fini probatori poiché consente al creditore di provare più facilmente l'esistenza del prestito.

In caso di contestazione relativa ad un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante che deve dimostrare non solo la consegna della somma, ma anche l'esistenza e validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato l'importo.

Ne deriva che ove il convenuto contesti, come nel caso di specie, il titolo posto a fondamento della pretesa, l'esistenza del contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari essendo l'attore tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.

Dazione di denaro: La prova dell'esistenza del contratto di mutuo che esclude un altro contratto, quale la donazione.

È il creditore a dover dimostrare l'esistenza dello specifico contratto e che, di conseguenza, il denaro era stato dato in prestito a titolo di mutuo e non utilizzando un altro contratto quale la donazione.

Nella specie, il Tribunale, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto che per il rigetto della domanda di restituzione occorre tener conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro ricevuto dall'altra (cfr. Cass. n. 17050 del 28.07.2014).

Nella specie, è emerso nel corso del giudizio, la prova della inesistenza della causa donandi posto che il mero rapporto di parentela tra le parti non è idoneo in re ipsa a supportare la causa donandi.

Altra circostanza valutata dal Tribunale per escludere la donazione è stata la difficoltà della convenuta di accedere al prestito bancario avendo già stipulato un altro contratto di mutuo, dunque, a dimostrazione che la somma data dall'attore era a titolo di prestito e non di liberalità.

Inoltre, la circostanza dimostrata in giudizio che la convenuta avesse necessità di reperire un'altra abitazione a seguito dell'intimazione di sfratto notificatole è stata tenuta in conto dal Tribunale in quanto avvalorante la prospettazione attorea secondo cui l'appartamento era stato acquistato per soddisfare le imminenti esigenze abitative della convenuta che pertanto era stata costretta a chiedere un prestito all'attrice non potendo accedere a quello bancario avendo già un'esposizione debitoria con la banca.

Nella fattispecie, dunque, è stata provata l'esistenza del mutuo anche sulla base di circostanze idonee ad escludere la causa donandi ed in particolare a rigettare l'eccezione della convenuta secondo cui la somma le era stata consegnata a titolo di donazione indiretta dell'immobile.

All'uopo va rammentato che "la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso dal fine di liberalità e abbia lo scopo o l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario" (cfr. ex multis Cass. Civ., SS. UU., n. 9282/1982).

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Termine per la restituzione delle somme mutuate

Se non è fissato un termine per la restituzione delle somme mutuate, questo è stabilito dal giudice avuto riguardo alle circostanze, ai sensi dell'art. 1817 c.c.

Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto fissare per la restituzione la data coincidente con la diffida stragiudiziale inviata dall'attrice alla convenuta per la restituzione della somma controversa; data dalla quale sono stati calcolati gli interessi sulla somma trattenuta, trattandosi di debito di valuta.

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Sentenza
Scarica Trib. Roma 6 ottobre 2021 n.15606
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