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Lavori in casa: se non si nomina un tecnico, la responsabilità per infortuni degli operai ricadono tutte sul proprietario della abitazione

Le responsabilità del committente “domestico”in caso di infortunio in un cantiere privo del responsabile dei lavori.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

In caso di infortunio in un cantiere privo del responsabile dei lavori, la responsabilità ricade sul committente. Per evitare tale responsabilità, il committente nell'oggetto dell'incarico deve inserire la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere. (Cass. pen., sez. IV,24.09.2018, n. 40922).

La vicenda. La Corte d'Appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza del Tribunale con cui Tizio era stato ritenuto responsabile e, pertanto, condannato alla pena del reato di cui all'articolo 589 cod. pen. (omicidio colposo), perché in qualità datore di lavoro e committente dei lavori di pitturazione degli esterni di un villino di sua proprietà, ometteva di procedere alla valutazione dei rischi ed all'organizzazione delle opere eseguite nel cantiere e di adottare le misure protettive atte a prevenire situazioni di pericolo, quali quelle della caduta nel vuoto, nonché di provvedere alla verifica al controllo dell'osservanza degli obblighi di prevenzione.

Difatti, a causa di tali inadempienze, si era verificata la morte di Caio, appaltatore dei lavori, il quale intento a completare la pittura della parte esterna dell'immobile, trovandosi a lavorare sul pavimento esterno, che costituiva solaio di copertura di uno scantinato, provvisto di una luce e precariamente coperta con un pannello di polipan (polistirolo), precipitava nel vuoto procurandosi ferite mortali.

Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in cassazione, eccependo che sia la Corte territoriale che il giudice di primo grado, avevano omesso di valutare l'illegittimità del comportamento tenuto dai prestatori d'opera interessati e dallo stesso appaltatore poi deceduto, consistito nella rimozione delle robuste tavole di legno che presidiavano l'apertura nella quale il medesimo cadde.

I controlli del committente datore di lavoro. Conformemente all'orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha precisato che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, tenendo presente che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori con la conseguenza che ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché' alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Cass. pens. Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015 Ud. (dep. 02/11/2015); Cass. pen. Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 - dep. 31/05/2017).

Premesso ciò, dunque, il committente deve quindi rispettare una serie di obblighi tipici del datore di lavoro, ossia:

  • Predisporre un piano di valutazione dei rischi;
  • Proteggere gli operai dal rischio di eventuali cadute;
  • Vigilare sullo stato di fatto esistente in cantiere;
  • Informare le maestranze presenti sui luoghi di eventuali rischi.

Le responsabilità del committente "domestico". In virtù di quanto sopra esposto, nel caso di specie, Tizio non provvide a chiudere il lucernario, posto sul camminamento, in modo tale da non consentire la rimozione della protezione e così la caduta dall'alto, prima di consegnare i luoghi all'appaltatore, né conferì espressamente a Caio, cui aveva affidato le opere di imbiancatura degli esterni del villino, l'incarico di provvedere a tutti gli incombenti necessari per la piena messa in sicurezza dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori.

Per tali ragioni, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali in materia, la Corte di Cassazione ha precisato che: "Pur dovendosi escludere che incomba sul committente "non professionale", come quello che appalta lavori di tipo domestico (quali ristrutturazioni, pitturazione, ecc.), un onere di vigilanza continua sullo svolgimento delle opere, deve affermarsi che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l'onere generalissimo di mettere l'appaltatore nella condizione di operare in sicurezza.

E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell'inizio dell'attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere, anche in qualità di datore di lavoro i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi.

Solo, infatti, nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico - dei pur minimi interventi consistenti nella pitturazione di un'abitazione - includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo, è possibile per il committente andare esente da responsabilità, che, al contrario, resta in capo a lui quando l'incarico o gli incarichi siano conferiti per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi espressamente all'eliminazione dei rischi preesistenti, al fine della consegna dei luoghi in piena sicurezza".

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L'imprudenza dell'appaltatore. Chiarita la condotta commessa da Tizio, a questo punto, occorre valutare il comportamento tenuto dal lavoratore che tolse le tavole poste a copertura del lucernaio per chiudere il recinto del cane e, in particolare, la condotta dello stesso appaltatore Caio, che avendo in precedenza posto a chiusura della botola delle tavole in legno, non ancorate a terra, si mise a lavorare su pannelli in policarbonato, con cui le medesime erano state sostituite, evidentemente inidonei a reggere il peso di una persona.

A tal proposito, la Cassazione ha precisato che va escluso che si tratti di comportamenti esorbitanti il rischio coperto dalla norma precauzionale.

Difatti, in giurisprudenza, è stato affermato che le condotte tenute sia da colui che toglie le tavole non ancorate a terra per farne un qualsiasi altro uso, proprio od improprio, e quella del soggetto che sale su una copertura chiaramente inadeguata a reggere il suo peso, sono sviluppi del tutto prevedibili delle operazioni di cantiere, rientranti in quelle scelte imprudenti del lavoratore nell'esecuzione del lavoro che la norma cautelare mira proprio ad evitare (Cass. pen. Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 - dep. 14/02/2018; Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016 Ud. (dep. 27/03/2017) Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 16397 del 05/03/2015 Ud. (dep. 20/04/2015).

Ne consegue che la gravissima imprudenza del lavoratore non esclude la sua prevedibilità.

Ed è pacifico che la chiusura del lucernario - anche solo con una copertura in alcun modo rimovibile - avrebbe evitato l'evento.

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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie, la responsabilità del ricorrente è stata individuata proprio nella mancata predisposizione di un piano di valutazione dei rischi.

Difatti, nel corso dell'istruttoria, era emerso che, l'omessa adeguata valutazione del rischio avrebbe di per sé rivelato la situazione di pericolo, peraltro del tutto generico, inerente, da un lato, alla caduta dall'alto, facilmente prevedibile, e dall'altro allo stato dei luoghi conosciuto dalla proprietaria-committente.

Tutti obblighi non ottemperati dal ricorrente che, dunque, non poteva, secondo la decisione, dirsi esente per il fatto che il lavoro commissionato riguardava una realtà lavorativa di natura domestica, essendo il medesimo (per legge) titolare di una posizione di garanzia, ed essendosi il sinistro prodotto proprio in assenza della designazione di un responsabile dei lavori.

Ed ancora, la Corte di legittimità ha confermato il ragionamento della corte territoriale in merito all'evento che non poteva essere ascritto all'inesperienza della vittima, ne' essere dipeso dall'esecuzione di mansioni richiedenti un elevato profilo di professionalità o di capacità cognitive e tecniche, essendo invece ascrivibile ad un pericolo esistente in loco, non determinato dalle prestazioni richieste alla persona offesa, ma evitabile attraverso l'esercizio della diligenza qualificata richiesta all'imputata in ragione dell'assunta committenza dei lavori.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e per l'effetto ha confermato la condanna di omicidio colposo nei confronti del committente Tizio.

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. IV 24.09.2018 n. 40922
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