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Mediazione civile e decorrenza dei termini per impugnare le delibere assembleari

Il condomino che vuole impugnare la delibera assembleare per vizi tali da renderla annullabile oppure nulla ha l'obbligo, preliminare, di intraprendere il procedimento di mediazione.
Avv. Mauro Stucchi 

La mediazione in materia di condominio si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Come si rapporta la mediazione rispetto al termine di decadenza ed in quale momento la domanda di mediazione interrompe il termine di decadenza?

Termini per impugnare la delibera assembleare

I termini per impugnare una delibera condominiale sono diversi a seconda della natura del vizio che si intende far valere.

Se la delibera è annullabile, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla data in cui si è tenuta l'assemblea o dalla data in cui la deliberazione è stata comunicata agli assenti, a seconda che chi intende impugnare fosse presente o meno alla riunione.

Se la delibera è nulla, per l'impugnazione non sono previsti termini di decadenza.

Delibere condominiali annullabili

L'articolo 1137 c.c. stabilisce che una delibera condominiale è annullabile quando è contraria alla legge o al regolamento di condominio.

Può essere impugnata esclusivamente dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti.

Delibere condominiali nulle

Una delibera condominiale è invece nulla quando manca degli elementi essenziali, ha un oggetto impossibile o illecito, è priva dei requisiti essenziali, interferisce su diritti individuali del proprietario inviolabili per legge, ha un oggetto che non rientra nella competenza assembleare oppure è, comunque, invalida in relazione all'oggetto.

La delibera condominiale nulla può essere impugnata in qualsiasi tempo da chiunque ne abbia interesse, compresi i condomini che hanno votato favorevolmente (Cass., sent. n. 6714/2010).

Sospensione feriale ed impugnazione

L' art. 1 della legge n. 742/1969 intitolata "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale" stabilisce che il decorso dei termini processuali "è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.»

Ne deriva che anche il termine per impugnare le delibere assembleari è sospeso dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

La domanda di mediazione e l'interruzione del termine di decadenza

L' art 5 co. VI del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 prescrive che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".

Dalla lettura sembrerebbe che i termini di prescrizione e di decadenza siano interrotti dal momento in cui la parte invitata riceve la comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda da parte dell'istante.

Eppure, in giurisprudenza vi è contrasto in merito all' interpretazione.

In particolare, un primo orientamento, minoritario, ritiene che l'effetto interruttivo della decadenza del termine di impugnazione produce i propri effetti nel momento del deposito dell'istanza presso l'Organismo di mediazione (Trib. Brindisi, n. 260/2022; Trib. Roma, n. 10502/2020).

Un secondo orientamento giurisprudenziale, maggioritario, considera la domanda di mediazione un atto ricettizio, che per essere efficace deve essere portato a conoscenza del destinatario (Cass. n. 2273/2019; App. Milano n. 2523/2020; App. Salerno n. 942/2020; App. Brescia n. 1337/2018; Trib. Pavia n. 1441/2022; Trib. Pavia n. 1466/2021; Trib. Roma, n. 13981/2019).

Visto il contrasto interpretativo, si consiglia, pertanto, al fine di non incorrere in eventuali decadenze, di non depositare l'istanza di mediazione l'ultimo giorno utile.

L'art. 5 co. VI del D. Lgs n. 28/2010 stabilisce che se il tentativo d mediazione fallisce, la domanda giudiziale di impugnazione della delibera deve essere proposta entro il termine di trenta giorni, che cominciano a decorrere dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell'Organismo.

Ne deriva che l'avvio di un procedimento mediazione interrompe, e non sospende, il termine per l'impugnare la delibera condominiale.

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