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Riscossione contributi condominiali: attenzione all'esatta quantificazione della pretesa oggetto di ingiunzione

La perdita di efficacia del bilancio previsionale conseguente all'approvazione del consuntivo ed il valore puramente dichiarativo del piano di riparto delle spese.
Avv. Eliana Messineo 

La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 560 del 10 giugno 2024, ha affrontato l'interessante questione relativa alla corretta quantificazione dei contributi condominiali in sede di ricorso monitorio azionato dal Condominio nei confronti dei condòmini inadempienti, con particolare riguardo alle somme portate dal bilancio preventivo ed al valore del piano di riparto delle spese.

Riscossione contributi condominiali: attenzione all'esatta quantificazione della pretesa oggetto di ingiunzione. Fatto e decisione

Un Condominio, in persona dell'amministratore p.t., aveva adito il Tribunale di Messina per chiedere, nei confronti di alcuni comproprietari di immobili ricadenti nell'edificio condominiale, l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di quote condominiali.

Il Condominio fondava il complessivo credito sul bilancio consuntivo e sulla previsione di spesa per l'anno successivo, oltre che a titolo di transazione con l'impresa edile che aveva eseguito lavori di manutenzione straordinaria, approvati dall'assemblea condominiale.

Avverso il decreto ingiuntivo, emesso sulla base di tale ricorso, gli ingiunti avevano proposto opposizione, eccependo: 1) l'insussistenza del credito sia a titolo di "saldo da bilancio consuntivo"; 2) sia a titolo di previsione di spese in quanto il bilancio preventivo ed il relativo stato di ripartizione avevano perso l'effetto esecutivo in esito alla sopravvenuta approvazione del bilancio consuntivo e del relativo riparto, inerente al medesimo periodo di previsione, nonché 3) l'insussistenza del credito a titolo di transazione per i lavori straordinari eseguiti, in quanto in seno al verbale di approvazione della transazione, non erano stati né discussi né approvati gli importi ingiunti e il relativo piano di riparto, né era stato dato mandato dall'assemblea all'amministratore per predisporlo.

Il Condominio costituito nel giudizio di opposizione aveva riconosciuto come non dovuta una parte della somma ingiunta in quanto riconteggiata nell'ambito delle opere complessivamente commissionate come da atto di transazione con la ditta esecutrice dei lavori; per il resto aveva contestato le eccezioni di parte opponente e chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto per il minor importo dovuto.

Il Tribunale aveva definito il giudizio affermando: 1) come non dovuta l'ultima rata a titolo di saldo essendo stata riconteggiata nell'ambito delle opere complessivamente commissionate come da atto di transazione con la ditta esecutrice dei lavori; 2) l'efficacia del bilancio preventivo per l'anno successivo in quanto il relativo bilancio consuntivo era stato approvato successivamente alla proposizione del ricorso monitorio; 3) che non fosse necessaria la discussione e approvazione del piano di riparto, essendo sufficiente la delibera dell'assemblea in merito ai lavori di straordinaria manutenzione ed all'ammontare della spesa.

Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello i comproprietari ingiunti e soccombenti in sede di opposizione sostenendo, per quel che qui interessa ai fini della presente disamina: 1) l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto azionabile il credito portato dal bilancio preventivo pur in presenza di un bilancio consuntivo per il solo fatto che quest'ultimo era stato approvato solo in seguito alla proposizione del ricorso monitorio; 2) l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto inesigibile la somma ingiunta a titolo di transazione per i lavori di manutenzione straordinaria in quanto il relativo riparto delle spese non era stato discusso ed approvato in assemblea.

La Corte d'Appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame, ha ritenuto di rideterminare, riducendola, la somma ingiunta in considerazione del fatto che il credito portato dal bilancio preventivo non era più esigibile in quanto era stato approvato il relativo bilancio consuntivo non rilevando il fatto che quest'ultimo era stato approvato in seguito alla proposizione del ricorso monitorio.

La Corte ha, poi, ha ritenuto non necessaria l'approvazione del riparto delle spese di manutenzione straordinaria essendo sufficiente l'approvazione assembleare dell'intervento.

Il recupero dei crediti condominiali

Considerazioni conclusive

In tema di riscossione dei crediti condominiali, azionata mediante ricorso monitorio (o in sede di processo ordinario di cognizione), la perdita di efficacia del bilancio previsionale è conseguenza inesorabile dell'approvazione del consuntivo, restando ininfluente la data della domanda del ricorso monitorio.

Ove, infatti, si ritenesse valida l'ingiunzione per la somma portata dal bilancio preventivo, essa verrebbe illegittimamente imputata in duplicazione: a titolo di preventivo, quale mera previsione di spesa ormai inattuale, ed a titolo di consuntivo.

Secondo la Corte, se è vero che l'approvazione del consuntivo sostituisce il bilancio preventivo, è altrettanto vero che la questione non va risolta in termini di mero principio ma avuto riguardo alla sostanza delle cose; ossia, se il credito da bilancio preventivo resta sostituito da quello del bilancio consuntivo, la contestazione va effettuata non in termini di esigibilità (il credito azionato alla data di proposizione del ricorso per D.I. lo era) ma in termini di attualità dell'importo ingiunto, che potrebbe non essere più dovuto, ossia azzerato, o ridotto, perché controbilanciato da maggiori somme effettivamente corrisposte nello stesso periodo di riferimento.

Il Condominio, dunque, a fronte di un'imminente approvazione del bilancio consuntivo deve attendere la relativa approvazione ed azionare in via monitoria le somme di cui al consuntivo. In caso contrario, ossia nel caso in cui il Condominio azioni la pretesa creditoria per l'importo risultante dal bilancio previsionale, deve in sede di opposizione rinunciare alla domanda relativa alla detta voce di spesa non potendo coltivare un credito ormai inesigibile, in quanto confluito nel bilancio consuntivo.

Quanto invece ai crediti relativi a spese per manutenzione straordinaria, ai fini della legittimità della pretesa non è necessaria l'approvazione del piano di riparto, essendo sufficiente l'approvazione della delibera dei lavori.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità afferma che "ai fini della legittimità della pretesa del condominio di riscuotere i contributi dai condomini obbligati ai sensi degli articoli 1123 e ss. c.c. non è necessaria l'esistenza di un piano di riparto; è sufficiente qui aggiungere che la sua assenza preclude solo la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio (arg. ex articolo 63 disp. att. c.c., comma 1): l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione)". (Cass. n. 36398/2023; Cass. n. 15696 del 2020).

Sentenza
Scarica App. Messina 10 giugno 2024 n. 560
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