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Rottura conduttura idrica e regolamento di fornitura dell'acqua

Prima di agire per il risarcimento dei danni da infiltrazione, l'utente deve fare attenzione alla posizione della tubatura e al regolamento allegato al contratto di somministrazione.
Avv. Marco Borriello 

Molto spesso, anche in ragione della vetustà di una tubatura, quest'ultima può rompersi. Ad esempio, ciò potrebbe avvenire in corrispondenza di una curva dell'impianto.

Se ciò dovesse accadere, l'inevitabile fuoriuscita d'acqua potrebbe coinvolgere un immobile adiacente.

Tale circostanza, ovviamente, determinerebbe la necessità di intervenire per la riparazione nonché l'esigenza di stabilire le responsabilità dell'accaduto e di regolare gli eventuali obblighi risarcitori.

È quanto, infatti, successo nella vertenza oggetto del procedimento appena culminato con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3399 del 25 luglio 2023. In tal caso, le parti si sono scontrate a causa di una tubatura crepatasi all'interno di un muro perimetrale di un edificio e delle conseguenti infiltrazioni che, a detta della proprietaria di un immobile, avevano coinvolto e danneggiato il cespite. Ebbene, per dirimere la lite, sono stati necessari ben due gradi di giudizio.

Vediamo, dunque, in concreto cosa è accaduto in questo fabbricato in provincia di Napoli.

Rottura conduttura idrica e fornitura dell'acqua. Fatto e decisione

Nel dicembre del 2012, la rottura di una conduttura dell'acqua aveva provocato delle infiltrazioni a danno di un immobile al piano terra di un fabbricato.

A causa di ciò, gli operai della società a cui era affidata la gestione del servizio idrico intervenivano, prontamente, ad eseguire la riparazione. Restava irrisolta, però, la questione dei danni verificatasi in ragione dell'evento.

Secondo la tesi della proprietaria dell'immobile, la colpa dell'accaduto era del Comune. Quest'ultimo, infatti, quale titolare e custode della tubatura era responsabile dell'omessa manutenzione del bene ex art. 2051 c.c. e, perciò, aveva il dovere di provvedere al ristoro dei danni.

Per questo motivo, l'ente era citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace competente per territorio.

Scopo dell'attrice era quello di ottenere la condanna del convenuto ad un risarcimento pari a € 4.500.

Costituitosi il Comune, nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, quest'ultimo chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della società a cui era affidata la gestione del servizio idrico. Per contratto, infatti, all'ente non residuava alcuna competenza sulle tubature di pertinenza comunale.

Pertanto, partecipava al procedimento anche il predetto gestore, la cui posizione difensiva appariva, sin da subito, molto chiara. La tubatura in contestazione era di pertinenza privata. La riparazione era stata effettuata dai suoi operai "per mero spirito di collaborazione ed al fine di scongiurare pericoli" e in pieno accordo col marito della proprietaria che aveva autorizzato l'intervento nell'immobile privato.

Ebbene, ascoltati i testimoni citati dalle parti ed espletata una CTU, il Giudice di Pace accoglieva la domanda. Per l'effetto, condannava il Comune al risarcimento del danno con obbligo a carico del gestore del servizio idrico di manlevare l'ente dalla descritta condanna.

La lite, perciò, si spostava in appello dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. In tale sede, l'appellante società di gestione insisteva, in particolare, per la natura privata della conduttura incriminata e per l'assenza di ogni dovere di controllo sulla medesima, essendo posta a valle del cosiddetto punto di consegna.

Fornitura idrica: delle perdite occulte risponde il condominio

Bastava, infatti, consultare il regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua, richiamato nelle condizioni generali di contratto ed accettato da ogni utente al momento della firma del contratto di somministrazione, per giungere a questa conclusione.

Ebbene, questa tesi difensiva è stata accolta.

Il Tribunale di Napoli Nord ha, infatti, accertato che la conduttura riparata era collocata all'interno del muro perimetrale dell'edificio e, in quanto tale, di pertinenza e competenza privata. Il regolamento richiamato dall'appellante, infatti, era molto chiaro nel precisare che il punto di consegna della fornitura al cliente s'identificava con il limite esterno della proprietà privata e che gli eventuali danni provocati dalla rottura delle condutture a valle del citato punto di consegna restavano a carico dell'utente.

In ragione di ciò, l'ufficio campano ha riformato la decisione impugnata e ha assolto la società di gestione del servizio idrico da ogni obbligo risarcitorio.

Considerazioni conclusive

Nel procedimento in commento, il Tribunale di Napoli Nord non entra nel merito della responsabilità del Comune o del gestore del servizio idrico, custodi della cosa, ex art. 2051 c.c., poiché individua nella conduttura incriminata un bene privato.

Per giungere a questa conclusione, l'organo giudicante ha constatato l'allocazione della tubatura (all'interno del muro perimetrale del fabbricato) e il regolamento del servizio, secondo il quale non vi era alcuna competenza del gestore per gli impianti a valle della proprietà privata.

L'utente, perciò, dinanzi ad un evento come quello qui in esame, deve fare molta attenzione alla posizione della tubatura danneggiatasi e al regolamento allegato al contratto di somministrazione, per evitare di impelagarsi in un'azione risarcitoria di difficile accoglimento.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 25 luglio 2023 n. 3399
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