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Come determinare il valore della causa d'impugnazione della delibera condominiale?

Valore della causa, impugnazione della delibera condominiale e competenza giudiziale.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema d'impugnazione delle delibere condominiali, il valore della controversia, ai fini dell'individuazione del giudice competente, lo si desume dall'oggetto della contestazione portato innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Ciò vuol dire che quando ad essere contestata è la misura della spesa richiesta al singolo condòmino, il valore della controversia dev'essere tarato sulla quota che questi sarebbe tenuto a corrispondere al condominio in ragione della decisione assembleare.

Si badi: la valutazione della competenza giudiziale per valore, che così descritta può apparire facile e immediata, in realtà necessita di attenta valutazione della domanda giudiziale.

Ciò è importante, tanto quando si sta andando a predisporre l'atto di citazione ai fini della contestazione d'una delibera condominiale, tanto quando, in sede giudiziale, la controparte intende contestare la competenza del giudice adito.

Insomma contestare la competenza dell'assemblea a decidere determinati lavori è cosa diversa, ai fini della determinazione del valore della lite, dal contestare la spesa che il singolo è tenuto a sostenere in ragione di quella decisione, ad esempio, per errata applicazione dei criteri di ripartizione delle spese.

Il concetto, di fondamentale importanza, è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21227, resa mediante deposito in cancelleria il 28 agosto 2018.

Valore della causa, impugnazione della delibera condominiale e competenza giudiziale

Com'è noto una causa in materia condominiale può essere decisa:

- dal Giudice di Pace;

- dal Tribunale.

Il primo è sempre - cioè al di là del valore della causa - competente in relazione alle controversie aventi ad oggetto la misura ed le modalità d'uso dei servizi di condominio di case (art. 7, terzo comma n. 2, c.p.c. per come in vigore, salvo diversa disposizione, fino al 30 ottobre 2021).

Per il resto la competenza è decisa in base al valore della causa; per liti di valore non eccedente € 5.000,00 bisogna rivolgersi al Giudice di Pace, mentre per quelle di valore superiore l'ufficio giudiziario da adire è il Tribunale.

Il d.lgs n. 116 del 2017 - nel riformare organicamente la magistratura onoraria - ha sostanzialmente innovato la materia della determinazione della competenza in materia di cause condominiali. L'innovazione è avvenuta anche mediante modificazione delle norme del codice di procedura civile afferenti alla individuazione del giudice competente.

In particolare, a far data dal 31 ottobre 2021, il giudice onorario di pace sarà competente per «per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile» (art. 7, terzo comma n. 2, c.p.c. per come in vigore, salvo diversa disposizione, dal 31 ottobre 2021).

Poiché tra queste controversie vanno certamente annoverate quelle riguardanti l'impugnazione delle delibere condominiali, deve dedursi che la questione della individuazione del giudice competente per valore, in relazione alla impugnazione delle delibere condominiali, rivestirà centrale importanza fino al 30 ottobre 2021, per perderla completamente in relazione alle cause iscritte a ruolo successivamente.

Da non perdere: Impugnazione di una delibera, ecco cosa devi sapere

L'oggetto della contestazione determina l'individuazione del giudice competente

Le norme vigenti ad oggi, comunque, ci dicono che l'individuazione del giudice competente in relazione alle cause condominiali va fatta - ad eccezione della competente funzionale succitata (art. 7, terzo comma n. 2, c.p.c. per come in vigore, salvo diversa disposizione, fino al 30 ottobre 2021) - guardando al valore economico dell'oggetto della contestazione.

L'ordinanza n. 21227 del 2018 rammenta, sulla scorta dell'orientamento maggioritario in materia, che «in caso di violazione di vizi formali (incompletezza dell'ordine del giorno, violazione di norme sul procedimento di convocazione o insufficienza delle maggioranze) la legittimazione ad agire non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse ad agire, atteso che il suddetto interesse è costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali (Cass. n. 2999/10, Cass.4270/11), mentre nelle ipotesi di violazioni sostanziali, è necessario che, la parte che intende impugnare, sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto (Cass.15377/00).

Sicché, nel caso in cui il singolo condomino censura la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l'eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all'importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata».

Quello che ci sta dicendo la Cassazione, è che un condòmino ha interesse - e quindi diritto - ad agire per vedere eliminata una delibera assunta senza le maggioranze prescritte dalla legge, al pari dell'ipotesi dell'azione per ottenere l'invalidazione della decisione assembleare che ha ripartito i costi di manutenzione dell'ascensore sulla base dei millesimi di proprietà, anziché secondo i criteri di cui la tabella di cui all'art. 1124 c.c.

La differenza sta nel fatto che nella prima ipotesi il valore della delibera è calcolato sull'intero valore contestato, mentre nel secondo caso l'interesse del condòmino - o meglio il valore della cause - va valutato in relazione alla singola quota che è chiamato a pagare.

Ricordiamo che l'eccezione d'incompetenza per valore va sollevata nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (art. 38 c.p.c.).

Solo il condominio-consumatore è in grado di derogare il proprio foro naturale

Istanza di mediazione, impugnazione della delibera condominiale e termini per il deposito.

Sentenza
Scarica Cass. 28 agosto 2018 n. 21227
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