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È possibile usucapire il diritto di servitù di veduta da un balcone abusivo?

Il carattere abusivo dell'opera può incidere sui rapporti tra privati regolati dal diritto civile?
Redazione Condominioweb 

Gli abusi edilizi relativi a verande, balconi e tettoie in un palazzo possono rappresentare un problema per i proprietari, poiché possono comportare sanzioni e richiedere la demolizione delle strutture non autorizzate.

Viene da domandarsi se l'assenza dei permessi per realizzare un balcone esaurisca la sua rilevanza nell'ambito del rapporto con la P.A. o possa incidere sui rapporti tra privati e sui requisiti del possesso utile ai fini dell'usucapione.

A tale proposito si è recentemente pronunciata la Cassazione.

Questa la vicenda.

I proprietari di un immobile si rivolgevano al tribunale per richieder l'accertamento dell'usucapione della servitù di veduta da un balcone e l'illegittimità delle opere di sopraelevazione eseguite dal vicino, con condanna dello stesso al ripristino dello stato dei luoghi.

Il convenuto eccepiva la natura abusiva del balcone dal quale gli attori pretendevano di esercitare il diritto di veduta.

Il Tribunale però accoglieva la domanda degli attori.

Dopo alterne vicende, la Corte di Appello accoglieva la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di veduta rivendicato dagli originari attori in prime cure. La Corte aveva rigettato la domanda di usucapione del diritto di servitù di veduta sul presupposto della natura abusiva del balcone dal quale esso sarebbe stato esercitato.

La Cassazione non ha ritenuto condivisibile la sentenza di secondo grado.

Secondo i giudici supremi è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto del permesso esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem" (Cass. civ., sez. II, 04/10/023, n. 27962).

La natura, abusiva o meno, del balcone costituisce, quindi, circostanza inidonea a spiegare effetti sulla domanda di acquisto per usucapione del diritto di servitù (Cass. civ., sez. 6 - 2, 09/01/2017, n. 1395; Cass. civ., sez. II, 18/02/2013, n. 3979).

Del resto, anche per il diritto di proprietà, benché imprescrittibile, opera la distinzione tra effetto estintivo ed effetto acquisitivo in relazione al decorso del tempo, sicché, coerentemente con la disciplina di tale diritto, comprensivo di quello al rispetto delle distanze legali, non vi è ragione per escludere, nell'ambito del rapporto privatistico, l'usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale, ferma restando, nel rapporto tra privati e P.A., la disciplina pubblicistica dettata per la tutela delle prescrizioni urbanistiche di pubblico interesse.

La Corte di Cassazione ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello, che dovrà riesaminare la domanda di accertamento della costituzione di un diritto di servitù di veduta per usucapione, a prescindere dalla natura, abusiva o meno, del balcone dal quale la veduta viene in concreto esercitata.

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