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Attenzione a chiudere un tratto di strada condominiale a fruizione pubblica con sbarre: il Comune non può tollerarlo

Purtroppo a volte l'esigenza dei condomini di garantirsi un parcheggio deve recedere difronte all'interesse della collettività a fruire di una porzione di bene condominiale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Non è raro che un condominio, al fine di "ricavare" uno spazio da adibire al parcheggio veicoli riservato ai condomini, decida di chiudere un tratto di strada condominiale con delle sbarre.

Questa operazione però non sempre costituisce una soluzione agevole, come dimostra una recente vicenda esaminata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6011/2023).

Attenzione a chiudere un tratto di strada condominiale a fruizione pubblica con sbarre: il Comune non può tollerarlo. Fatto e decisione

Un condominio riceveva l'assenso alla D.I.A. (presentata nel 2001) dal Comune per collocare delle sbarre necessarie ad assicurare una area parcheggio ai condomini. Successivamente però l'autorità comunale ci ripensava, annullando il predetto assenso.

Il condominio si rivolgeva al Tar ritenendo la decisione illegittima.

In sede giudiziale l'amministrazione difendeva la revoca sopra detta, deducendo la proprietà comunale del tratto di strada intercluso e, comunque, la sua fruizione pubblica, desumibili dalle mappe catastali e dallo stradario comunale.

Il problema era che il tratto in questione costituiva l'unica arteria di collegamento tra altre due vie comunali e comunque, da tempo immemorabile, era percorsa da cittadini e ai turisti, con ogni mezzo, soprattutto per accedere agli edifici ed esercizi commerciali, fra le quali l'unica farmacia comunale in esercizio.

Il Comune notava pure che la chiusura del tratto avrebbe creato problemi anche al personale delle forze dell'ordine, della protezione civile e di soccorso, che perciò con maggiore difficoltà sarebbero riusciti ad adempiere ai loro compiti di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Del resto le sbarre erano inamovibili e tali da alterare in modo permanente lo stato dei luoghi, trattandosi di zona sottoposta a vincolo ambientale.

Il Tar dava ragione all'autorità comunale sottolineando come la necessità di garantire alla collettività la fruizione della via giustificasse la recessione dell'interesse egoistico dei condomini.

In ogni caso i giudici amministrativi evidenziavano che, tenendo conto della nozione di strada pubblica fornita dall'art. 2 del codice della strada ("l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali"), si doveva considerare rilevante la destinazione di fatto dell'area al transito di una moltitudine indistinta di persone che hanno il proprio centro di vita e di relazioni in un certo ambito territoriale, alla stregua di una servitù pubblica di passaggio; la concreta idoneità di quell'area a soddisfare esigenze di carattere generale; l'esistenza di un titolo legittimante il diritto d'uso pubblico dell'area, che può essere integrato anche dalla consuetudine. Circostanze tutte di cui il Comune aveva dato idonea dimostrazione.

Per il Tar era irrilevante la mancata previsione di un indennizzo a tacitazione del danno rappresentato dal presunto deprezzamento delle unità immobiliari causato dell'indisponibilità di un parcheggio condominiale.

Il condominio tentava "la carta Consiglio di Stato", tentativo che si è rilevato inutile.

I giudici amministrativi hanno messo in rilievo che il transito è necessario all'esercizio del diritto alla mobilità della cittadinanza e all'accesso dei cittadini alla farmacia comunale, nonché per il transito degli appartenenti alle forze dell'ordine e di soccorso al fine di consentire loro di adempiere al meglio le loro delicate funzioni.

Secondo il Consiglio di Stato non è richiesto un formale atto di acquisito della proprietà privata (un formale decreto di esproprio) affinché essa entri a far parte del demanio pubblico in quanto a venire in discussione non è la titolarità privata della strada ma la titolarità in capo ai cittadini del diritto d'uso pubblico della strada ancorché privata. Del resto - come sottolinea il Consiglio di Stato - l'amministratore condominiale ed i condomini erano a conoscenza della vigenza del vincolo di tutela ambientale e, conseguentemente, dell'indispensabilità del relativo nulla osta per poter intraprendere i lavori, con la conseguenza che non è ipotizzabile alcuna lesione del loro legittimo affidamento.

Secondo la Cassazione perchè un bene possa essere considerato comune deve esistere al momento della formazione del titolo.

In ogni caso l'intervento edilizio in discussione è stato realizzato dalla collettività condominiale in una zona soggetta a vincolo paesistico. Circostanza che imponeva l'acquisizione del parere paesaggistico della competente autorità.

Considerazioni conclusive

La decisione in commento conferma che l'uso pubblico di una strada è determinato alla sussistenza di tre concorrenti elementi, costituiti: a) dall'esercizio del passaggio e del transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale; b) dalla concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; c) da un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile, comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 ottobre 2022).

Della sussistenza di tali elementi il Comune (interessato a far valere l'uso pubblico della via) deve dare un'idonea dimostrazione, salvo che la strada non sia inserita nell'elenco delle strade comunali, ciò rappresentando una presunzione (semplice) di appartenenza della stessa all'ente ovvero del suo uso pubblico (così C.d.S., sez. V, 13/01/2020, n. 275; C.d.S., sez. V, 18 marzo 2019, n. 1727; C.d.S., sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2708).

Si tenga conto che l'insistenza di segnaletica stradale e illuminazione pubblica, la percorrenza di linee pubbliche urbane, la funzione di raccordo con altre strade e lo sbocco su piazza e su pubbliche vie sono elementi che, se consolidati, portano verso il riconoscimento della qualità di strada comunale all'interno degli abitati e, dunque, il pieno titolo del Comune ad agire per la tutela del bene pubblico (C.d.S., sez. V, 9/12/2019, n. 8398).

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato 19 giugno 2023 n. 6011
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