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Danni da infiltrazioni in condominio e difetto di prova: quali conseguenze?

Al danneggiato spetta la prova dei danni e la dimostrazione che essi sono stati provocati dal bene condominiale in custodia.
Avv. Marco Borriello 

Può capitare che un appartamento di un edifico sia stato vittima di infiltrazioni e che le stesse siano state di presunta responsabilità condominiale, vista la vicinanza di una condotta comune, ad esempio la montante dell'acqua, in pessime condizioni di manutenzione.

In tal caso, con l'accordo tra le parti coinvolte, ivi compresa l'assicurazione del fabbricato, si potrebbe ottenere il risarcimento di ogni pregiudizio in modo veloce e senza alcun problema.

Non è successo ciò, invece, nella vicenda oggetto della recente sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 695 del 12 giugno 2023. In tal caso, il condominio ha respinto ogni richiesta poiché, secondo la sua tesi, le denunciate infiltrazioni non erano state provocate da un bene comune. Dalla inevitabile lite sono, quindi, scaturiti ben due gradi di giudizio.

Non mi resta, perciò, che descrivere quanto è accaduto in questi due procedimenti.

Danni da infiltrazioni in condominio e difetto di prova. Fatto e decisione

In un condominio, nel luglio del 2008, si manifestavano delle infiltrazioni all'interno di un appartamento. Ebbene, secondo la tesi del proprietario, la causa dell'evento lesivo doveva essere attribuita alla montante dell'acqua, appartenente al fabbricato. Per questa ragione era formulata una richiesta di risarcimento che, però, non era accolta.

Durante i sopralluoghi e all'esito dell'accaduto, emergeva, infatti, che le infiltrazioni erano state provocate dalla rottura di un flessibile al servizio della cucina dell'appartamento soprastante. Dunque, la colonna montante condominiale, per quanto necessitasse di sostituzione, come in effetti avvenne, non era responsabile dell'evento lesivo. Perciò, la diatriba si spostava in sede giudiziale.

Infiltrazioni e danni non patrimoniali

Dinanzi al competente Tribunale di Paola, il proprietario dell'appartamento interessato dalle infiltrazioni insisteva per la responsabilità del condominio e gli chiedeva un risarcimento di circa 14.000 euro. Al giudizio partecipava, altresì, la compagnia assicurativa del fabbricato. Ebbene, al termine dello stesso, ascoltati vari testimoni, la domanda era respinta. Non vi era, infatti, alcuna prova che la montante comune avesse provocato l'evento in contestazione.

Piuttosto, era stato confermato che le infiltrazioni erano state provocate dal flessibile rottosi nell'appartamento soprastante, poi, prontamente sostituito.

Il successivo appello proposto dal danneggiato non sortiva alcun effetto diverso. Anche in secondo grado, pareva chiaro che la responsabilità dei fatti non appartenesse all'appellato condominio e l'appellante non aveva fornito alcuna prova in senso contrario. Pertanto, fatto salvo un eventuale ricorso in Cassazione, al momento la vicenda è stata risolta come descritto.

Considerazioni conclusive

Con la sentenza in commento, in tema di azione risarcitoria ex artt. 2043 - 2051 cod. civ., la Corte di Appello di Catanzaro, nel solco della pacifica giurisprudenza sull'argomento, ha ribadito che spetta al danneggiato la prova dei danni e la dimostrazione che gli stessi siano causalmente riconducibili al bene in custodia (in tal caso di natura condominiale) "Secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 cc., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, dei quali afferma essere responsabile il convenuto ex art. 2051 o 2043 c.c., deve fornire la prova del fatto, del nesso di causalità tra il fatto e l'evento, nonché della riconducibilità ad esso dei lamentati danni".

Nel caso in esame, invece, il danneggiato non è stato in grado di assolvere ai propri oneri probatori. Addirittura, le testimonianze raccolte hanno evidenziato che la causa dell'evento era attribuibile ad un bene privato. Perciò, in difetto di prova, i danni da infiltrazioni non sono stati riconosciuti. A quanto pare, quindi, l'azione andava rivolta al proprietario dell'appartamento soprastante e non al condominio.

Sentenza
Scarica App. Catanzaro 12 giugno 2023 n. 695
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