Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il condominio non autorizza la realizzazione di un'opera da parte di un condomino? Manca l'interesse ad agire per l'annullamento della delibera se l'opera non è stata assentita dalla competente autorità amministrativa

Per proporre la domanda di annullamento di delibera condominiale è necessario avervi interesse, concreto ed attuale.
Avv. Eliana Messineo 

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1045 del 23 maggio 2024, ha affermato che difetta di interesse, concreto ed attuale, la domanda del condòmino volta ad ottenere l'autorizzazione del condominio alla realizzazione di un'opera che non potrebbe comunque essere legittimamente realizzata, in quanto non assentita dalla competente autorità amministrativa.

Il condominio non autorizza la realizzazione di un'opera da parte di un condomino? Manca l'interesse ad agire per l'annullamento della delibera se l'opera non è stata assentita dalla competente autorità amministrativa. Fatto e decisione

Due condòmini convenivano in giudizio il Condominio e una condomina al fine di ottenere l'accertamento della validità ed efficacia della delibera condominiale avente ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione da parte degli attori di una terrazza a tasca, ritenendo rispettati i requisiti e le maggioranze di legge e di regolamento condominiale, richiesti per le modifiche di parti comuni, non trattandosi, a loro dire, di innovazioni.

Si costituiva il Condominio eccependo anzitutto la cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse ad agire in capo agli attori, sia perché la delibera condominiale era stata revocata e sostituita da successiva delibera, sia perché in ogni caso la competente Commissione Edilizia aveva espresso parere contrario al progetto di realizzazione della terrazza a tasca.

Il Condominio chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, anche in considerazione del fatto che l'opera non era stata autorizzata dall'assemblea con le maggioranze ed i requisiti necessari, trattandosi di innovazione.

Anche la condomina convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese del tutto analoghe a quelle del Condominio.

Nel frattempo, i medesimi attori introducevano separato giudizio, anche in tale sede convenendo sia il Condominio che la condomina, al fine di ottenere l'annullamento della successiva delibera che aveva in parte revocato la precedente, o a motivo dell'asserito vizio nella formazione della volontà dell'assemblea o a motivo del conflitto di interessi della condomina (considerato che la revoca della prima delibera era stata approvata "con il voto determinante della condomina nella doppia veste di parte proponente e parte accettante della propria proposta transattiva").

Anche in tale sede, il Condominio eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo agli attori e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.

Analoghe difese venivano svolte dalla convenuta la quale altresì eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Stante l'evidente connessione dei due procedimenti, ne veniva disposta la riunione.

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della condomina convenuta in quanto nei giudizi promossi dai condomini per l'impugnazione delle delibere assembleari unico legittimato passivo è, in via esclusiva, l'amministratore del condominio, potendo gli altri condomini unicamente spiegare nel giudizio un intervento principale (laddove anch'essi legittimati all'impugnazione della delibera) o meramente ad adiuvandum.

Ha, inoltre, dichiarato la cessazione della materia del contendere per essere stata la delibera impugnata sostituita da successiva delibera condominiale. Ciò, sulla scorta del consolidato orientamento per cui è sufficiente, al fine della declaratoria della cessazione della materia del contendere, che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido (in analogia peraltro con quanto previsto dall'art. 2377 CC, dettato in materia di società di capitali, ma espressione di un principio valido anche per le delibere condominiali, per cui "l'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto").

Il Tribunale ha, infine, dichiarato inammissibile la domanda volta all'annullamento della successiva delibera impugnata (di revoca dell'autorizzazione alla realizzazione della terrazza a tasca) per carenza di interesse ad agire in capo ai condòmini attori, posto che il Comune di Treviso non aveva autorizzato il predetto intervento edilizio.

Serve il consenso del condominio? La risposta del Consiglio di Stato.

Considerazioni conclusive

È principio consolidato quello secondo cui, per proporre una domanda, è necessario avervi interesse e tale interesse, di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., ex multis, Cass. n. 41688/2021 e Cass. n. 24434/2007).

Un siffatto interesse - concreto e, soprattutto, attuale - difetta, pertanto, nel caso in cui i condòmini agiscano per ottenere l'autorizzazione del Condominio alla realizzazione di un'opera (nella specie, una terrazza a tasca) che non potrebbe comunque essere legittimamente realizzata, in quanto non assentita dalla competente autorità amministrativa.

Alla luce di un provvedimento di diniego della P.A. alla realizzazione di un'opera, risulta, quanto meno all'attualità, la carenza di qualsivoglia interesse in capo ai condòmini ad ottenere l'autorizzazione del condominio non potendo comunque gli stessi porre in essere l'intervento edilizio sperato, in quanto oggetto di parere contrario della competente Commissione Edilizia e di corrispondente diniego del Comune.

Nella specie, la scelta dell'assemblea di revocare, con successiva delibera, l'autorizzazione precedentemente accordata ai condòmini alla realizzazione della terrazza a tasca, pare del tutto ragionevole in considerazione del fatto che in ogni caso per i condomini non ne sarebbe derivato alcun concreto ed attuale pregiudizio, non potendo comunque gli stessi porre in essere l'intervento edilizio sperato, alla luce del provvedimento di diniego della PA.

Sentenza
Scarica Trib. Treviso 23 maggio 2024 n. 1045
  1. in evidenza

Dello stesso argomento