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La pignorabilità del c/c condominiale può essere esclusa nel contratto con il fornitore

Si può stabilire che essa avvenga soltanto una volta esperite senza risultato le necessarie azioni di recupero verso i condomini morosi.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Condominio e fornitori possono legittimamente pattuire che il pignoramento del conto corrente condominiale sia possibile soltanto una volta che il creditore abbia svolto senza risultato le azioni di recupero nei confronti dei condomini morosi indicati dall'amministratore.

Detto accordo non viola il principio generale della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e si pone in linea con quanto previsto dall'art. 63 Disp. att. c.c.. Lo ha stabilito il Tribunale di Massa con la recente sentenza n. 371, pubblicata lo scorso 4 giugno 2024.

Fatto e decisione.

Nel caso di specie un condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, aveva depositato ricorso in opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma, 2 c.p.c., in pendenza del procedimento di esecuzione mobiliare contro il debitore, con istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Segnatamente, parte ricorrente contestava la legittimità della procedura esecutiva, stante il vincolo di impignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente condominiale, deducendo a fondamento della domanda, la violazione dell'art. art. 19 del contratto di appalto, sottoscritto dal condominio appaltante con la società creditrice.

Merita riportare per intero il testo di tale clausola contrattuale: "In base all'art. 63 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile la ditta Appaltatrice non potrà in alcun modo agire nei confronti degli obbligati in regola con i versamenti o sul Condominio pignorando beni mobili, immobili o conti correnti.

Nonché il conto corrente intestato al Condominio eventualmente aperto ad hoc per i lavori sia quello ordinario, in quanto tali somme sono da intendersi, assolutamente di valenza dei condomini in regola con i pagamenti.

La ditta dovrà invece chiedere al Committente i dati dei morosi del in merito ai lavori, ed agire nei loro confronti; se dopo l'escussione di tutti i condomini segnalati non sarà ancora soddisfatta, solo a tal punto potrà chiedere le somme ancora dovute direttamente al Condominio in base alle vigenti leggi (comprovando tutte le azioni intraprese)".

Il giudice aveva qualificato tale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ritenendo che la domanda volta a contestare la impignorabilità dei beni una volta che, promosso il processo esecutivo nella forma dell'espropriazione forzata, se ne sia individuato l'oggetto mediante il pignoramento, non è altro che la negazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata su determinati beni. Quindi il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, atteso che nella procedura esecutiva erano state assegnate al creditore procedente le somme pignorate, seppure a parziale soddisfacimento del credito vantato.

La pronuncia sull'astratta fondatezza dell'opposizione si è resa comunque necessaria ai fini della liquidazione delle spese di lite.

A tale proposito il Tribunale non ha ritenuto condivisibili le argomentazioni secondo cui la previsione di cui all'art. 2740 c.c. - che stabilisce il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore - sarebbe derogabile solo dalla legge e non anche dalla volontà delle parti.

Nella specie, infatti, secondo il giudicante, non era intervenuta alcuna deroga a tale disposizione, avendo le parti piuttosto inteso stabilire un certo ordine di priorità nell'aggressione ai beni oggetto della garanzia generale patrimoniale, senza rendere eccessivamente complessa la soddisfazione delle ragioni del creditore.

In altri termini, secondo il Tribunale di Massa, la previsione di cui al menzionato art. 19 del contratto di appalto non avrebbe determinato alcuna limitazione della responsabilità patrimoniale in ordine alle obbligazioni contrattuali assunte, non escludendovi alcun bene né del condominio, né del singolo condomino.

In essa si stabiliva esclusivamente un particolare modus procedendi dell'azione esecutiva, mutuato sul disposto dell'art. 63 Disp. att. c.c.

Il conto corrente condominiale ed escussione degli altri condomini.

Considerazioni conclusive.

È noto che l'art. 63, comma 2, Disp. att. c.c. prevede che il creditore del condominio, prima di agire sui condomini in regola con i pagamenti, debba cercare di riscuotere il dovuto nei confronti dei condomini morosi, i nominativi dei quali gli saranno stati comunicati dall'amministratore condominiale.

È parimenti noto che la giurisprudenza di merito ha però ritenuto pignorabile il conto corrente condominiale a prescindere dalla previa escussione dei morosi.

Eppure è evidente come sul predetto conto siano depositate proprio le somme versate al condominio dai condomini diligenti.

La predetta giurisprudenza non ha però rilevato questa antinomia, puntando invece sulla ritenuta autonomia patrimoniale che verrebbe a crearsi tra i condomini e il condominio una volta che i primi abbiano versato la propria quota di spese condominiale sul predetto conto corrente.

Ora nel caso di specie, come detto, il condominio aveva cercato di rendere per così dire effettiva la tutela apprestata dal predetto art. 63, comma 2, Disp. att. c.c., aggiungendo uno specifico obbligo contrattuale a carico dell'impresa appaltatrice (e possibile futura creditrice), in forza del quale la stessa si impegnava appunto a perseguire in prima battuta i condomini morosi, rinunciando quindi anche ad aggredire il conto corrente condominiale, se non dopo l'eventuale esito negativo delle azioni esecutive avviate verso i predetti comproprietari.

L'impresa, pur avendo sottoscritto tale clausola, aveva però successivamente pignorato il conto corrente condominiale senza la previa escussione dei morosi. Il condominio, come detto, aveva allora opposto la violazione di detto obbligo contrattuale.

Ma un'obbligazione siffatta è validamente opponibile? In realtà, come si legge nella sentenza in questione, il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la stessa fosse in contrasto con il principio generale posto dall'art. 2740 c.c., che avrebbe potuto essere derogato solo da una disposizione di legge.

Il Tribunale di Massa, al contrario, ha ritenuto che nella specie non fosse intervenuta alcuna deroga a tale disposizione, visto che le parti avevano piuttosto inteso stabilire un certo ordine di priorità nell'aggressione ai beni oggetto della garanzia generale patrimoniale, senza rendere eccessivamente complessa la soddisfazione delle ragioni del creditore.

Detta clausola contrattuale, secondo il Tribunale, non aveva pertanto determinato alcuna limitazione della responsabilità patrimoniale in ordine alle obbligazioni contrattuali assunte, limitandosi a concordare un modus procedendi dell'azione di recupero del credito, peraltro mutuato proprio dal disposto di cui all'art. 63 Disp. att. c.c..

Sentenza
Scarica Trib. Massa 4 giugno 2024 n. 371
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