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La prova della responsabilità ex articolo 2051 c.c. è a carico del danneggiato?

Il Tribunale può accogliere l'istanza del danneggiato quando mancano la prova della dinamica e del contesto in cui la caduta dell'infortunato è avvenuta?
Dott.ssa Luana Tagliolini 

La domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex articolo 2051 c.c. presuppone il nesso di causalità tra danno e cosa in custodia.

È necessario che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, con l'onere della prova a carico del danneggiato (Trib. Monza, sentenza n. 1078/2023).

La prova della responsabilità ex articolo 2051 c.c. è a carico del danneggiato? Fatto e decisione

L'attrice citava in giudizio il Condominio, all'interno del quale abitava il fratello presso cui era ospite, e la Compagnia di assicurazione dello stesso per ottenere il risarcimento del danno per essere caduta da un gradino la cui pendenza, non segnalata, non era evidenziata.

Tale caduta le aveva provocato serie lesioni ed aveva accettato, dalla Compagnia di assicurazione dalla stessa attrice adita, l'offerta risarcitoria da questa propostale.

L'accertata gravità del danno induceva, successivamente, l'attrice a richiedere un ulteriore risarcimento del danno ma, a fronte del diniego, si vedeva costretta a citare in giudizio il condominio e la compagnia di assicurazione ex articolo 2051 codice civile in quanto responsabili per l'accaduto e chiedeva la loro condanna al risarcimento dei danni al netto della somma già versata in acconto.

Le parti convenute contestavano la fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda avversaria, concludendo per il rigetto di essa, con vittoria delle spese di lite.

Per il Tribunale di Monza la domanda di parte attrice andava rigettata.

In via preliminare era inammissibile la domanda risarcitoria formulata direttamente nei confronti della Compagnia di assicurazione perché solo l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore e non anche il terzo ed inoltre, salvo casi particolari previsti dalla legge, l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno non essendo tenuto l'assicuratore, nei confronti del terzo danneggiato, da nessun vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana.

Nel caso in esame, per i motivi esposti, non solo non era rinvenibile il riconoscimento di responsabilità della Compagnia di assicurazione ma il ristoro offerto da quest'ultima non poteva intendersi, nei confronti del Condominio, quale atto implicante ammissione di responsabilità in capo alla Compagnia che aveva elargito, in piena autonomia, una somma, tra l'altro, a titolo transattivo.

Nel merito precisa la domanda risarcitoria azionata da parte attrice era argomentata muovendo dall'articolo 2051 codice civile ed è pacifico che - invocata la responsabilità ex articolo 2051 codice civile - grava su chi lamenta di aver sofferto un danno risarcibile l'onere di allegare e provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra danni e cosa in custodia; nel caso in commento l'attrice doveva dimostrare non solo di essere caduta nello spazio condominiale mentre era intenta a lasciare lo stabile, quanto e soprattutto che la caduta era stata provocata proprio dalla "pendenza… del secondo gradino" che, non sufficientemente segnalata, rappresentava un'insidia.

Dall'intera documentazione riversata agli atti di causa non si rinveniva alcuna prova e anche dal verbale di pronto soccorso si dava conto della caduta, ma nulla diceva con con riferimento alla dinamica ed alla ragione di essa.

Il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice

Considerazioni conclusive

Il Tribunale, mancando la prova della dinamica della caduta e del contesto in cui essa era avvenuta ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno ex articolo 2051 c.c. (e, se del caso, ex articolo 2043 c.c. in tema di "Risarcimento per fatto illecito" figura qui applicabile anche se non richiamata dall'attrice) non potesse essere accolta non essendo provato il nesso di causalità tra danno e cosa in custodia (Cass., Ord. n. 27724/2018, Ord. n. 30775/2017, Ord. n. 11526/2017).

Sentenza
Scarica Trib. Monza 4 maggio 2023 n. 1078
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