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L'amministratore deve risarcire al posto dell'assicurazione

L'amministratore è responsabile se la polizza globale fabbricati non è operativa perché non è stato pagato il premio assicurativo.
Avv. Mariano Acquaviva 

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 5784 del 14 settembre 2023, ha stabilito che l'amministratore deve risarcire il condomino che è rimasto privo di copertura assicurativa a causa del mancato pagamento del premio, inadempimento imputabile a una negligenza dell'amministratore stesso.

Per il collegio capitolino è quindi giusto che l'amministratore risarcisca al posto della società assicuratrice, se la polizza non è stata operativa per via dell'omessa corresponsione del premio periodico. Approfondiamo la vicenda.

Responsabilità amministratore per mancata copertura assicurativa: fatto e decisione

Un condomino conveniva in giudizio l'amministratore chiedendo di risarcirgli i danni patiti dal proprio appartamento, derivanti da un incendio che era deflagrato all'interno del fabbricato.

Per la precisione, l'attore riteneva responsabile l'amministratore in quanto il suo inadempimento, consistente nel mancato pagamento del premio della polizza globale fabbricati, aveva comportato il venir meno della copertura assicurativa, con conseguente impossibilità di ricevere l'indennizzo dalla società assicuratrice.

In buona sostanza, l'attore chiedeva di essere risarcito dall'amministratore in luogo dell'assicurazione, rimasta inattiva per colpa di quest'ultimo.

A seguito di tre gradi di giudizio, la causa veniva riassunta innanzi alla Corte d'Appello di Roma dopo che la Corte di Cassazione aveva censurato la scelta del precedente giudice di seconde cure di non condannare l'amministratore al pagamento del risarcimento, in quanto l'entità di quest'ultimo non sarebbe stata provata.

Secondo il Supremo consesso, infatti, ogni volta che il danno viene accertato ma non si hanno sufficienti elementi per poterne determinare il quantum, il giudice è tenuto a ricorrere all'art. 1126 c.c., a tenore del quale «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».

Tanto precisato, il collegio capitolino ha ritenuto di poter liquidare il danno sulla scorta dell'accertamento conservativo effettuato dal perito assicurativo: trattasi di atto contenente la constatazione e valutazione dei danni che le parti (di regola, come nel caso di specie, il perito dell'assicurazione e il danneggiato) effettuano congiuntamente e che prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali.

Orbene, secondo la Corte d'Appello di Roma, può logicamente presumersi che la compagnia assicuratrice avrebbe liquidato l'importo di cui all'atto conservativo, se solo l'amministratore avesse ricordato di pagare tempestivamente il premio.

A nulla vale obiettare che l'amministratore non abbia potuto adempiere per via della morosità di alcuni condòmini: l'obbligo di diligenza che grava in capo al mandatario gli impone di adoperarsi immediatamente per ottenere le somme necessarie per effettuare il pagamento al fine di rendere il periodo di inoperatività della polizza il più breve possibile, essendo notorio che la polizza assicurativa si riattiva al momento del pagamento del premio, anche se effettuato in ritardo, fino alla scadenza successiva.

Assicurazione fabbricato: cosa non deve mancare

Amministratore risarcisce al posto dell'assicurazione: considerazioni conclusive

La sentenza in commento, per quanto severa, si è attenuto al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione nella fase rescindente.

Secondo la Suprema Corte (ordinanza n. 2831 del 5 febbraio 2021), spetta all'amministratore condominiale risarcire il sinistro occorso al singolo proprietario esclusivo che non risulta coperto dall'assicurazione per il mancato pagamento della polizza stipulata dall'ente di gestione.

Ciò perché fra il condominio e l'amministratore c'è un rapporto di mandato in ragione del quale compete al secondo provvedere ai versamenti per utenze e premi di competenza del primo, oltre che procurarsi il denaro necessario, se non ce n'è abbastanza in cassa.

Tuttavia, secondo altra pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 24920/2017), non sempre l'amministratore paga se dopo l'incendio si scopre che il condominio è senza assicurazione per il tardivo pagamento del premio.

Per il Supremo consesso, l'amministratore non ne risponde quando le casse sono vuote ma egli ha provveduto a mettere in mora i singoli proprietari che non versano le quote: nei confronti dei condòmini inadempienti non può ritenersi obbligatorio il decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.

Sentenza
Scarica App. Roma 14 settembre 2023 n. 5784
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