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L'avviso di convocazione va spedito a entrambi i coniugi

È annullabile la deliberazione assembleare laddove non siano stati avvisati della riunione tutti gli aventi diritto.
Avv. Gianfranco Di Rago 

In presenza di coniugi comproprietari dell'immobile, l'amministratore deve inviare l'avviso di convocazione assembleare a entrambi i condomini. Ulteriore conferma di questo principio di diritto arriva dalla recente sentenza n. 2847 del Tribunale di Torino, pubblicata lo scorso 14 maggio 2024.

L'avviso di convocazione va spedito a entrambi i coniugi. Fatto e decisione

Nel caso di specie una condomina aveva impugnato una serie di deliberazioni assembleari contestando, tra le altre cose, il mancato invio dell'avviso di convocazione al proprio coniuge comproprietario dell'immobile e convivente con la stessa.

Il Tribunale, considerata la natura assorbente del vizio contestato dalla condomina impugnante, ha ritenuto di annullare le delibere assunte dall'assemblea condominiale per omessa convocazione degli aventi diritto.

Considerazioni conclusive

Secondo la giurisprudenza sviluppatasi prima della riforma del condominio, entrata in vigore nel 2013, in tema di mancata convocazione dei coniugi-condomini per l'assemblea condominiale, tenuto conto del fatto che il relativo avviso poteva essere inviato in qualsiasi forma, era ammissibile la prova, anche mediante il ricorso a presunzioni, della circostanza che gli stessi fossero comunque venuti a conoscenza della data e dell'ora della riunione e fossero stati comunque in grado di partecipare. E così in Cass. civ., sez. II. 18 febbraio 2000, n. 1830, si leggeva che "affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale, nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione.

In particolare, l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia" (in questo senso si veda anche Cass. civ., n. 8116/99).

Tale orientamento, come detto, trovava giustificazione nel fatto che non vi era alcuna prescrizione legale formale in tema di invio dell'avviso di convocazione, come esplicitato da Cass. civ., n. 138/98, per cui "la convocazione dell'assemblea di un condominio, a pena di invalidità della medesima, deve esser comunicata a tutti i comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione di piano, ma in assenza di particolari formalità per la notifica dell'avviso, la conoscenza esso da parte di tutti i comproprietari può essere presunta se le circostanze sono gravi, precise e concordanti in assenza di forma necessaria per le modalità di notifica".

L'avviso di convocazione deve essere ricevuto dal condomino entro cinque giorni.

Il quadro normativo, come evidenziato dal Tribunale di Torino, è però radicalmente mutato dopo la riforma del 2012, poiché il nuovo testo dell'art. 1136, comma 6, c.c., prevede che l'assemblea non possa deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regalmente convocati.

La regolarità della convocazione va, a sua volta, appurata verificando che se siano stati rispettati i requisiti formali indicati dal nuovo art. 66 disp. att. c.c. relativi alle modalità di spedizione dell'avviso di convocazione: requisiti che, in assenza di comunicazione, non possono essere surrogati, eludendo il dettato normativo, dall'invito al destinatario di avvisare anche gli eventuali comproprietari.

A conferma dell'ineludibile rispetto di tale disposizione va considerata la sua ratio, che consiste nell'esigenza di evitare quelle situazioni di incertezza in capo ai condomini e ai terzi che deriverebbero, come accadeva in passato, dall'impossibilità per i soggetti estranei al novero dei contitolari di appurare se, nonostante l'omessa comunicazione, il comproprietario pretermesso fosse comunque venuto a conoscenza della convocazione.

Questa conclusione trova ampio riscontro nella più recente giurisprudenza di merito, si pensi ad esempio alla Corte di Appello di Catania che, con sentenza 23 aprile 2019 n. 924, ha affermato che "la mancata convocazione di un coniuge in comunione legale provoca l'annullabilità della delibera, non rilevando l'invio dell'avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente".

Ulteriore e autorevole riscontro il tal senso è ravvisabile, a contrario, secondo quanto indicato dal Tribunale di Torino, in Cass. civ., n. 29747/2017, la quale, in riferimento alla diversa ipotesi della comunione semplice, ha argomentato che "l'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione, purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono per la comunione semplice l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno".

Sentenza
Scarica Trib. Torino 14 maggio 2024 n. 2847
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