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Infiltrazioni: è sempre responsabile chi abita al piano superiore

Il proprietario dell'abitazione risponde anche delle perdite d'acqua causate dalla ditta incaricata della manutenzione.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4906 del 12 giugno 2023, ha condannato il condomino a risarcire i danni da allagamento causati all'abitazione del piano inferiore. Secondo il giudice meneghino, le gravi infiltrazioni d'acqua, provenienti dalla rottura di un tubo flessibile dello scaldabagno, sono da ascrivere alla responsabilità del proprietario anche se il vizio è derivato da un cattivo intervento di riparazione effettuato dalla ditta da lui prescelta. Analizziamo la vicenda.

Allagamento del piano inferiore: fatto e decisione

L'attore conveniva in giudizio il proprietario del piano superiore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa dell'allagamento della propria abitazione.

A seguito dell'intervento dei vigili del fuoco era infatti emerso come le gravi infiltrazioni d'acqua fossero state causate dalla rottura di un tubo flessibile dello scaldabagno; tale riscontro era stato poi cristallizzato mediante ricorso a un accertamento tecnico preventivo.

La parte convenuta in giudizio si difendeva ritenendo che fosse responsabile la ditta chiamata, solo qualche giorno prima dell'evento, a effettuare un intervento di manutenzione sul medesimo scaldabagno.

Per la precisione, il Ctu rilevava che le cause dell'allagamento era state determinate dal distacco del tubo di adduzione dell'acqua fredda al boiler elettrico; tale distacco, a propria volta, era stato provocato da un fenomeno di elevata sovrappressione verificatosi all'interno dello stesso scaldacqua elettrico, la cui causa era originata principalmente dal malfunzionamento del termostato (non compatibile) sostituito in occasione dell'intervento di manutenzione.

Secondo il Tribunale di Milano, nonostante le evidenti colpe della ditta di manutenzione, la responsabilità giuridica dell'evento va attribuita al proprietario dell'appartamento in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Tale norma prevede infatti una forma di responsabilità oggettiva dalla quale è possibile andare esenti solamente dimostrando il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che impedisce di attribuire al custode qualsiasi tipo di colpa.

Nel caso di specie, peraltro, non può essere sottaciuto come trovi applicazione anche l'art. 2049 c.c., a tenore del quale «I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».

Il proprietario dell'immobile, quindi, è responsabile anche dei danni riconducibili alla condotta poco accorta dei soggetti ai quali si è affidato per l'espletamento di determinati compiti e mansioni.

Infiltrazioni: cosa è lecito attendersi dal condomino danneggiato

In tali circostanze, infatti, egli è equiparabile al datore di lavoro, il quale risponde dei pregiudizi derivanti dalle azioni (od omissioni) dei propri dipendenti.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Milano fa corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali.

Pel costante orientamento del giudice di legittimità (Cass., ord. n. 21977 del 12/07/2022; Cass., sent. n. 6616 del 22/05/2000), infatti, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. sussiste non solamente quando il danno sia effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche quando quel danno consegua a un'azione umana che abbia innestato un processo dannoso nella cosa medesima, come certamente deve riconoscersi quanto ai danni oggetto del giudizio sopra esaminato, causati da infiltrazioni idriche provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore e aventi origine nei lavori eseguiti dalla ditta incaricata dal convenuto.

D'altra parte, come evidenziato anche da recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 11152 del 27/04/2023), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha

natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, senza necessità di provare né presumere la colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale (esclusiva o concorrente) delle condotte del danneggiato o di un terzo che rivestano indefettibilmente i caratteri dell'oggettivaimprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole

rispetto all'evento pregiudizievole

Sentenza
Scarica Trib. Milano 12 giugno 2023 n. 4906
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